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La pensione ai superstiti
(circ.185/2015)
In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell’istituto, per i familiari superstiti individuati dall’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione (Legge 20.02.1958 n.55 art.1 e art.3).
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità; - che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali;
ovvero - 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali;
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta.