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Congedo parentale
Lavoratori dipendenti
Beneficiari
Il congedo parentale spetta:
- ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro,genitori naturali (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio) per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi 8 (fino al giorno compreso dell'ottavo compleanno) anni di vita del bambino circ. 109/2000. L'indennità spetta in qualità di lavoratori dipendenti anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato purché possano far valere 51 giornate nell'anno precedente quello di inizio del congedo oppure nello stesso anno se lavorate prima dell'inizio del congedo stesso.
- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso quello previsto per l'astensione obbligatoria dopo il parto circ. 109/2000 punto 1.3;
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi circ. 109/2000 punto 1.3. In questo caso il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori sale a 11 mesi.
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi; circ. 109/2000.
- In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre dipendente) il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (3 mesi per la madre e 7 mesi per il padre).
- ai lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio) con le stesse modalità dei genitori naturali, fino al compimento della maggiore età del minore.circ. 16/2008
Madre e padre possono fruire di tale congedo parentale anche contemporaneamente.
N.B.: In caso di fruizione frazionata dell'astensione, i periodi si calcolano secondo i criteri di cui alla circolare n. 134382/17 del 26.1.1982, par. 14.2 e msg n. 28379 del 25.10.2006. La frazionabilità va comunque intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro. Le giornate di ferie, la malattia,le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale msg n. 28379 del 25.10.2006.