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Copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti
(msg.6361/2008)
Con circolare n. 16 del 4 febbraio 2008 è stato precisato che la legge finanziaria 2008 ( legge 24/12/2007) ha sostituito gli artt. 26, 31, 36 e abrogato gli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 riguardanti le disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità in caso di adozioni e affidamenti.
La riforma riguarda sia le adozioni nazionali che internazionali e prevede la possibilità di fruire, a partire dal 1° gennaio 2008, di un congedo di maternità/paternità della durata di cinque mesi. In particolare, per le adozioni nazionali il congedo deve essere fruito durante i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia (secondo quanto risulta dall’atto dell’autorità competente) a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione. Per le adozioni internazionali, invece, ferma restando la durata di cinque mesi, il congedo può essere fruito anche prima dell’ingresso in Italia del minore oltre che successivamente (la data di ingresso del minore in Italia deve risultare dall’autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni).
Si precisa che nei casi in cui nel corso dell’anno 2008 l’assenza dal lavoro sia stata fruita ad altro titolo – sempre nei limiti dei cinque mesi decorrenti dal suddetto ingresso – e sempre che l'assenza possa essere fatta valere a titolo di congedo di maternità, il periodo stesso, a domanda, può essere trasformato a titolo di congedo.
In caso di affidamento, invece, la lavoratrice ovvero il lavoratore ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo di tre mesi da fruire entro i cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento in modo continuativo o frazionato anche se all’atto dell’affidamento il minore abbia superato i sei anni di età. Si ricorda che a decorrere dal 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore della legge n. 903/77 (circolare n.542 del 26 novembre 1980) il congedo di maternità/paternità riconosciuto in caso di adozioni nazionali e internazionali e di affidamento è equiparato al congedo di maternità /paternità.
Pertanto, se fruito in costanza di rapporto di lavoro, il relativo accredito figurativo non richiede alcuna anzianità contributiva pregressa. Se, invece, verificato fuori dal rapporto di lavoro la copertura figurativa ai fini pensionistici è stabilita da quanto disposto dall’art. 25 comma 2, del D.Lvo 151/2001 e, quindi, a condizione che, all’atto della domanda, il genitore adottivo o affidatario possa vantare cinque anni di contributi versati in costanza di rapporto di lavoro.
In attuazione delle nuove disposizioni (commi 455 e 456 dell’art. 2 della citata Legge Finanziaria 2008 che ha sostituito l’art. 36 e abrogato l’art. 37 del D.Lvo 151/2001) il congedo parentale ( sei mesi per ogni genitore o dieci, elevabili a undici qualora richiesti da entrambi) può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del bambino e comunque non oltre il compimento della maggiore età, entro gli otto anni dall’ingresso dello stesso minore nel nucleo familiare. Analogamente a quanto stabilito per il congedo di maternità/paternità anche il periodo di congedo parentale - sempre a partire dal 18.12.1977 - è accreditabile figurativamente se richiesto nell’ambito di un rapporto di lavoro e può formare oggetto di riscatto, se collocato temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, purchè all’atto della domanda i richiedenti possano fare valere 5 anni di contribuzione versati nell’AGO.
Si precisa inoltre che gli eventi in argomento, dichiarati dalle aziende con flusso EMens, vengono accreditati in automatico nell’estratto conto dei lavoratori interessati, completi degli importi da riconoscere a titolo di “differenze accredito”, utili per la determinazione della retribuzione pensionabile. Detti eventi, pertanto, non devono essere acquisiti in ARPA. L’acquisizione deve essere conseguentemente limitata agli eventi temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro ed a quelli riguardanti soggetti ancora non interessati dal flusso EMens, sempre che le relative informazioni non siano già presenti nelle rispettive denunce individuali.
Congedo parentale
Prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità
(msg.4805/2015)
Elevazione dei limiti temporali di fruibilità da 8 a 12 anni
Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 “misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1 commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” apporta, in via sperimentale per il solo anno 2015, modifiche al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
In particolare, l’articolo 8 del precitato Decreto Legislativo n.80/2015 interviene nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001 ridefinendo, in via sperimentale per il solo anno 2015, il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale.
Il previgente dettato normativo, prevedeva che il prolungamento del normale congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992) potesse essere fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino.
Il novellato art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la possibilità per i genitori di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità.
Dal dettato normativo dei novellati artt. 33 e 36 del D.lgs. n. 151/2001 si evince, inoltre, che l’ampliamento dell’arco temporale entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.
Rimane salvo, altresì, che il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (circolare n. 32 del 6 marzo 2012).
Alla luce del nuovo quadro normativo, si rileva che i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino – o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento - a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.
Si riepilogano di seguito, in base al vigente disposto normativo, i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l’assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
- tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;
- tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Si ricorda che a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, si ricorda che i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile.
Si ribadisce, infine che, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del precitato decreto legislativo n.80/2015, il nuovo disposto normativo si applica in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo.
Si evidenzia, altresì, che il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno, è entrato in vigore il 25 giugno 2015.
Le istanze pervenute a partire da tale data, pertanto, dovranno essere esaminate tenendo conto delle novità sopra illustrate.
Modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio
Al riguardo si precisa che, a seguito dell’immediata entrata in vigore della riforma, nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR08.
Si chiarisce che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.
Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.
La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio. Con apposito messaggio pubblicato su Internet si darà notizia dell’aggiornamento della procedura di presentazione della domanda on line. A seguito dell’aggiornamento della procedura non sarà più possibile utilizzare il predetto modello cartaceo.
Con successivi messaggi interni saranno fornite istruzioni operative alle sedi sulle modalità di acquisizione e gestione delle domande cartacee nei sistemi.
Congedo parentale
Lavoratori dipendenti
Contribuzione figurativa
(punto 8 e punto 9 circ.15/2001) (circ.139/2015)
La modalità di accredito del contributo figurativo varia a seconda dell'età del bambino.
In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgls.151/2001, e dei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma di cui alla presente circolare (vedasi quanto detto in premessa e al punto 1 della circ.139/2015)) la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.
Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 ( retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari ).
Restano immutati i criteri fissati dall'art. 8 della legge 155/81 per la determinazione del valore retributivo nei casi di accredito figurativo per i periodi di astensione facoltativa fruita nel limite di sei mesi entro il terzo (sesto) anno di vita del bambino e della assenza dal lavoro per malattia del bambino di età compresa entro i tre anni; sulla base dei medesimi criteri dovranno essere accreditati i permessi mensili fruiti per prestare assistenza a portatori di handicap.
In presenza di tali eventi ed in relazione alla situazione contributiva degli interessati, si procederà all'accredito figurativo dei periodi ed all'attribuzione del relativo valore figurativo ovvero all'integrazione figurativa dei periodi coperti obbligatoriamente ed interessati da retribuzione ridotta, applicando le disposizioni contenute nella circolare n.598 R.C.V. – n.13047 O. del 24 luglio 1982 e nella circolare n.845 R.C.V. n.60120 A:G.O. e n.5011 O. del 26 maggio 1987 .
Qualora il compimento del terzo (sesto) anno di età avvenga durante l'astensione facoltativa ovvero durante l'assenza per malattia del bambino, il valore figurativo da attribuire alla settimana interessata dall'evento dovrà essere calcolato con i criteri e le modalità dell'art. 8 della legge 155/81.
L'art.3 comma 4 della legge 53/2000 che sostituisce l'art. 15 della legge 1204/71 ha introdotto nuovi criteri di determinazione del valore figurativo da attribuire (circ.139/2015):
- ai periodi di astensione facoltativa dal lavoro fruiti oltre i sei mesi (anche se collocati entro il terzo (sesto) anno di età del bambino)
- ai periodi di astensione facoltativa goduti fra il terzo (settimo) e l'ottavo (dodicesimo) anno di vita del bambino
- ai permessi per allattamento
- ai periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l'ottavo anno.
La disposizione stabilisce, infatti, che tali periodi siano coperti da una contribuzione figurativa, attribuita in misura proporzionale ai periodi di riferimento sulla base del 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
Conseguentemente, il valore retributivo da attribuire ad ogni settimana da riconoscere figurativamente, sarà pari ad 1/52 del 200 per cento dell'assegno sociale in pagamento nell'anno interessato.
Contribuzione figurativa per i periodi fruiti in forma oraria (circ.152/2015)
Le ore di congedo parentale - diano o non diano diritto all’indennità di cui all’art. 34 del D.lgls.151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa.
Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale, si applica quanto già disposto al punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il comma 2 dell’art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).
La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione avviene in forza dell’art. 40 della legge 183 del 2010, cioè in base alle voci retributive ricorrenti e continuative perse per le ore di congedo.
La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione convenzionale avviene in forza di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 35 del T.U., D.lgls.151/2001.
Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi “di lavoro” con la cura della prole. D’altro canto, la base oraria del congedo, o è stabilita dalla contrattazione collettiva (art. 32, comma 1- bis) o fissata dalla legge con riferimento al periodo di paga immediatamente precedente (art. 32, comma 1- ter del D.lgls.151/2001 ). Tutto ciò implica che la modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile esclusivamente nel corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa l’applicazione “su base oraria” del riscatto dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro di cui al comma 5 dell’art.35, D.lgs.151/2001.
Congedo parentale
Lavoratori dipendenti
Fruizione del congedo parentale in modalità oraria
(circ.152/2015)
L’art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, di seguito denominato T.U.) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32).
Con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.). In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.
Criteri di fruizione
La modalità di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dal novellato art. 32 del T.U maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già fornite nel tempo istruzioni (si vedano in particolare le circolari n. 17 del 26 gennaio 1982; n. 109 del 6 giugno 2000; n. 8 del 17 gennaio 2003).
Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.
Si rammenta che, con il decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino). Su tale disposizione è stata emanata la circolare n. 139 del 17 luglio 2015. Le istruzioni contenute in questa circolare trovano quindi applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.
I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.
In ordine alla fruizione frazionata del congedo parentale si richiamano le istruzioni a suo tempo fornite nei messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011. Al riguardo, si rappresenta che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.
Esempio 1:
- genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio ed il 22 luglio 2015 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell’arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.
Esempio 2:
- lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 3 luglio – congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 - parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 13 luglio - le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell’11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.
Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità.
Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi (msg.6704/2015)
Si fa seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.
Alla luce di questo principio, ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015, si forniscono le seguenti indicazioni di maggior dettaglio .
Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.
Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per bambini differenti.
Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”).
Si riporta di seguito una tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate.
Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.) | |
---|---|
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.) |
non compatibile |
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.) |
non compatibile |
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.) |
non compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104) |
compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104) |
compatibile |
Si rammenta che in base al disposto di cui al comma 1 ter dell’art. 32, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.
Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il presente messaggio.
Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale fruito su base oraria
La complessità della disciplina del congedo parentale - determinata dalle differenti modalità di fruizione, dalla diversità di fonti, normativa o contrattuale (anche aziendale) che oggi possono disciplinare questo istituto, nonché dalla necessità di continuare a monitorare i limiti individuali e complessivi di fruizione ed indennizzo del congedo stabiliti dal T.U. – comporta la necessità di attuare le novità normative in argomento mediante più fasi operative.
In una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.
Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell’indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto.
In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.
L’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria. Al riguardo, l’art. 34 comma 1 del T.U. richiama l'articolo 23 dello stesso T.U., in forza del quale, per l’indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale; nella base retributiva di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.
Contribuzione figurativa.
Le ore di congedo parentale - diano o non diano diritto all’indennità di cui all’art. 34 del D.lgls.151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa.
Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale, si applica quanto già disposto al punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il comma 2 dell’art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).
La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione avviene in forza dell’art. 40 della legge 183 del 2010, cioè in base alle voci retributive ricorrenti e continuative perse per le ore di congedo.
La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione convenzionale avviene in forza di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 35 del T.U., D.lgls.151/2001.
Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi “di lavoro” con la cura della prole. D’altro canto, la base oraria del congedo, o è stabilita dalla contrattazione collettiva (art. 32, comma 1- bis) o fissata dalla legge con riferimento al periodo di paga immediatamente precedente (art. 32, comma 1- ter del D.lgls.151/2001 ). Tutto ciò implica che la modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile esclusivamente nel corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa l’applicazione “su base oraria” del riscatto dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro di cui al comma 5 dell’art.35, D.lgs.151/2001.
Modalità operative
Presentazione della domanda di congedo parentale ad ore
Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge già noti, richiede il congedo al datore di lavoro ed all’Istituto, ai fini del trattamento economico e previdenziale.
Nella fase transitoria, la richiesta all’Istituto è presentata mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.
Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:
- se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dell’art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero);
- il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;
- il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.
Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:
- la domanda è presentata in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese, seguendo la procedura semplificata “Nuovo periodo” descritta nel successivo paragrafo;
- la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.
A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall’art. 3, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art. 3, comma 3, T.U.).
Esempio 1
In base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore – il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal 14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale. La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.
Esempio 2
Assenza di contrattazione collettiva - la giornata media lavorativa è pari ad 8 ore – il genitore intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio – il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore. Per il mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda già presentata, attiva la funzione “Nuovo periodo” indicando per questo mese n. 3 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.
Istruzioni procedurali
Per la previsione di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto legislativo 80 del 2015 e quindi per il carattere attualmente sperimentale della misura per l’anno 2015, tenuto conto della complessità della materia, della pluralità di tipologie di rapporto di lavoro alla quale si applica nonché dell’estrema variabilità della durata delle giornate lavorative anche nell’ambito della stessa tipologia di lavoratore e della diversa articolazione con la quale si può esplicitare l’attività lavorativa (esempio part time orizzontale o verticale) è necessario procedere con un’approfondita analisi di tutte le possibili casistiche.
Nelle more di tali ulteriori e necessari approfondimenti amministrativi, e delle conseguenti implementazioni informatiche che ne deriveranno, l’Istituto rende disponibile sul proprio sito l’applicazione per consentire ai lavoratori di presentare la domanda di congedo parentale su base oraria e fornisce le prime indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di conguaglio della prestazione.
Per consentire un immediato controllo sui limiti individuali e complessivi, sia di fruizione sia di indennizzo, previsti dalla legge, in una prima fase sono state individuate le modalità operative sotto descritte per la presentazione della domanda, l’invio dei flussi Uniemens e dei relativi conguagli.
In una seconda fase, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, le modalità operative saranno integrate per consentire una gestione delle domande e dei flussi Uniemens anche con il dettaglio orario.
Modalità di presentazione della domanda telematica
L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line”.
L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:
- WEB:il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”;
- CONTACT CENTER INTEGRATO:contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
- PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
I documenti utili per l’istruttoria della domanda di congedo parentale vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura. Tali documenti, differenti a seconda dell’evento trattato, sono quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi e/o giornate, indicati anche nell’ambito della procedura on line (a titolo esemplificativo, in caso di domanda di congedo parentale presentata per figlio adottato, al fine di accelerare i tempi dell’istruttoria, il genitore ha la possibilità di allegare la sentenza di adozione).
Si precisa che anche per tali tipologie di domande, sarà necessario che il cittadino sia dotato di PIN di tipo dispositivo. In caso di PIN non dispositivo, sarà comunque possibile accedere al servizio e acquisire la domanda, ma la stessa verrà istruita solo a seguito dell’avvenuto “rafforzamento” del PIN.
Anche l’acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria prevede la possibilità che il richiedente possa acquisire la specifica domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di ufficializzarne la trasmissione in modo esplicito solo alla fine del processo, momento in cui viene assegnato un numero di protocollo e una ricevuta di presentazione per la domanda.
Per agevolare la presentazione di domande di congedo parentale a ore successive alla prima, l’applicazione consente inoltre le seguenti possibilità:
- acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di una domanda di congedo parentale su base oraria già presentata (funzione di “Replica”); La funzione consente quindi di ripercorrere l’intera domanda replicata per modificarne le parti di interesse.
- acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all’interno di un nuovo periodo (funzione “Nuovo periodo”). La funzione consente quindi di inserire direttamente un nuovo periodo all’interno della domanda replicata senza necessità di ripercorrere le pagine relative ad altri dati.
Flusso delle denunce Uniemens e conguagli
Nella prima fase di applicazione, ai fini dell’esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un nuovo <CodiceEvento>: “MA0” (MA zero) avente il significato di “periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32 del D. Lgs. N. 151/2001, usufruiti su base oraria”. Le informazioni tecniche per la valorizzazione del nuovo elemento saranno comunicate dall’Istituto secondo le consuete modalità.
A regime, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, e comunque non oltre il primo semestre del 2016, il sistema Uniemens consentirà una completa gestione del flusso informativo relativo al congedo fruito dal lavoratore con il dettaglio di numero di ore di congedo fruite nel giorno.
Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà essere valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “L062” avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.
Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi informativi che consentiranno al datore di lavoro di tramettere all’Istituto una più compiuta descrizione del congedo fruito dal lavoratore: in particolare, saranno esposte, nell’elemento <NumOreEvento> le ore di congedo fruite nel giorno espresso in centesimi.
Si rammenta che il congedo parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione. Il congedo non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l’obbligo di prestare attività lavorativa.
Congedo parentale
Lavoratori dipendenti
La domanda e la documentazione
Deve essere presentata, prima dell'inizio dell'astensione -anche se lo stesso giorno (msg. 15195 del 25/05/2006), alla sede Inps di residenza utilizzando il nuovo mod. AST. FAC SR23 predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame della domanda e al datore di lavoro.
Al datore di lavoro la domanda va presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'astensione D.lgs 151/2001
Domanda di congedo parentale e parto plurimo
Il genitore che intenda avvalersi di ulteriori periodi di congedo parentale per la presenza di due o più figli gemelli o non dovrà presentare separate domande sul mod. AST. FAC SR23
Documentazione
Riguardo alla documentazione da allegare alla domanda di congedo attenersi scrupolosamente a quanto richiesto sul modello di domanda mod. AST. FAC SR23
Modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 (msg.4805/2015)
Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 “misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1 commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” apporta, in via sperimentale per il solo anno 2015, modifiche al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
In particolare, l’articolo 8 del precitato Decreto Legislativo n.80/2015 interviene nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001 ridefinendo, in via sperimentale per il solo anno 2015, il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale.
Il previgente dettato normativo, prevedeva che il prolungamento del normale congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992) potesse essere fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino.
Il novellato art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la possibilità per i genitori di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità.
Dal dettato normativo dei novellati artt. 33 e 36 del D.lgs. n. 151/2001 si evince, inoltre, che l’ampliamento dell’arco temporale entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.
Rimane salvo, altresì, che il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (circolare n. 32 del 6 marzo 2012).
Alla luce del nuovo quadro normativo, si rileva che i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino – o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento - a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.
Si riepilogano di seguito, in base al vigente disposto normativo, i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l’assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
- tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;
- tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Si ricorda che a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, si ricorda che i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile.
Si ribadisce, infine che, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del precitato decreto legislativo n.80/2015, il nuovo disposto normativo si applica in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo.
Si evidenzia, altresì, che il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno, è entrato in vigore il 25 giugno 2015.
Le istanze pervenute a partire da tale data, pertanto, dovranno essere esaminate tenendo conto delle novità sopra illustrate.
Al riguardo si precisa che, a seguito dell’immediata entrata in vigore della riforma, nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR08.
Si chiarisce che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.
Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.
La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio. Con apposito messaggio pubblicato su Internet si darà notizia dell’aggiornamento della procedura di presentazione della domanda on line. A seguito dell’aggiornamento della procedura non sarà più possibile utilizzare il predetto modello cartaceo.
Con successivi messaggi interni saranno fornite istruzioni operative alle sedi sulle modalità di acquisizione e gestione delle domande cartacee nei sistemi.