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Prestazioni sociali dei comuni
Maternità
La domanda
(circ. 179/1999)
Deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto.
Nel caso di madre minorenne alla domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla riscossione dell’assegno è abilitato il padre maggiorenne che diventa il beneficiario della prestazione a condizione che:
- la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento del parto;
- il figlio:
- sia stato riconosciuto dal padre stesso;
- si trovi nella sua famiglia anagrafica;
- sia soggetto alla sua potestà.
Qualora anche il padre sia minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante.
L’assegno deve essere comunque intestato alla madre (Msg. n. 1183 del 23.12.2003).