Domande presentate dopo il 1 gennaio 2015, ma riferite all’anno 2014 (circ.48/2015)
Ambito di applicazione delle nuove soglie dell’ISEE rivalutate
Le soglie dell’ISEE rivalutate, indicate ai paragrafi 3.2 e 3.3, si applicano esclusivamente:
- per i richiedenti che presentano la domanda di assegno di maternità, successivamente al 1 gennaio 2015, per i figli nati precedentemente a tale data;
- per i richiedenti che presentano, dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015, la domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni per l’anno 2014.
3.2 Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni concesso dal Comune
L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto specificati nel paragrafo 3.1 lettera b) per l'anno 2014 è pari, nella misura intera, a Euro 141,02.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, è pari a Euro 8.538,91.
3.3 Assegno di maternità concesso dal Comune
A seguito del suddetto incremento ISTAT, l’importo dell’assegno mensile di maternità (per i soggetti specificati nel paragrafo 3.1 lettera a)), spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2014 al 31.12.2014 è pari a Euro 338,21 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.691,05.
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2014, è pari a Euro 16.921,11.