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Indennità di mobilità
Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
Durata della prestazione
(circ.2/2013) (msg.9916/2014)
L’articolo 2, comma 71 della legge di riforma dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dall’ 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento.
I suddetti lavoratori, quindi, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, ancorché provenienti da una procedura di licenziamento collettivo.
Al fine di garantire un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a tutela del reddito, l’art. 2, comma 46, della legge di riforma - come modificato dall’art 46 bis comma 1 lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - introduce un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità secondo lo schema di seguito riportato:
Lavoratori collocati in mobilità | ||||
---|---|---|---|---|
Dal 1/1/2013 al 31/12/2014 |
Dal 1/1/2015 al 31/12/2015 |
Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 |
Dal 1/1/2017 | |
Mobilità |
Mobilità |
Mobilità |
Disoccupazione (AspI) | |
Durata in mesi |
Durata in mesi |
Durata in mesi |
Durata in mesi | |
Centro Nord fino a 39 anni |
12 |
12 |
12 |
12 |
Centro Nord da 40 a 49 anni |
24 |
18 |
12 |
12 |
Centro Nord da 50 anni in su |
36 |
24 |
18 |
12/18 |
Sud fino a 39 anni |
24 |
12 |
12 |
12 |
Sud da 40 a 49 anni |
36 |
24 |
18 |
12 |
Sud da 50 anni in su |
48 |
36 |
24 |
12/18 |
Il previsto regime transitorio sulla durata dell’indennità di mobilità, tuttavia, potrà essere oggetto di eventuale revisione. Infatti, in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 46 bis - introdotto dall’art 46 bis comma 1 lettera f) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014 procederà, insieme alle Organizzazioni sindacali più rappresentative, ad una ricognizione della corrispondenza della predetta disciplina transitoria con le prospettive economiche ed occupazionali a detta data, proponendo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.
Durante detto periodo transitorio, per la determinazione dei regimi di durata previsti nei diversi anni del quadriennio 2013 – 2016, continua ad essere applicato il criterio della data di licenziamento del lavoratore.
Ciò precisato, appare opportuno evidenziare che – relativamente al predetto regime transitorio - nulla viene modificato riguardo alla durata attuale della prestazione per i lavoratori collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2014.
Per il periodo successivo, e cioè dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la durata della prestazione di mobilità subirà le riduzioni come evidenziate nella tabella, salvo gli esiti della predetta ricognizione di cui al citato art. 2 comma 46 bis - introdotto dall’art 46 bis comma 1 lettera f) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
Chiarimenti del messaggio 9916/2014 del 24 dicembre 2014
Sono pervenuti alla scrivente Direzione numerosi quesiti dalle Strutture territoriali dell’Istituto nonché da enti di patronato e da associazioni di categoria dei datori di lavoro, sull’applicazione dell’art. 2, comma 46, della legge di riforma - come modificato dall’art 46 bis comma 1 lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto un regime transitorio sulla durata dell’indennità di mobilità che è abrogata dal 1 gennaio 2017.
Sul punto si ribadisce quanto riportato nella Circolare n. 2 del 2013.
In tale Circolare, infatti, al punto 2.1 veniva indicato che ai lavoratori collocati in mobilità (cioè iscritti in lista di mobilità) dal 01/01/2015 al 31/12/2016, ovvero licenziati dal 31-12-2014 al 30-12-2016, dovrà applicarsi una graduale riduzione della durata dell’indennità di mobilità ordinaria (décalage) secondo la tabella presente nella citata circolare, che per completezza si riporta di seguito.
Si ricorda che ai fini del calcolo della durata dell’indennità la data da prendere in considerazione è la data di licenziamento (ultimo giorno di lavoro) con conseguente iscrizione nelle liste di mobilità dal giorno successivo a detto licenziamento; pertanto quest’ultimo, per l’applicazione del regime della durata antecedente al predetto décalage, potrà avvenire fino al 30.12.2014. Se, al contrario detto licenziamento avverrà tra il 31.12.2014 e il 30.12.2016 si dovrà applicare il regime transitorio in parola (décalage). I lavoratori, infine, licenziati il 31.12.2016, non possono essere iscritti in lista di mobilità atteso che dal 1 gennaio 2017, è abrogato l’istituto della mobilità.
Età e ubicazione sede di lavoro | Lavoratori licenziati dal 31/12/2014 al 30/12/2015 | Lavoratori licenziati dal 31/12/2015 al 30/12/2016 |
---|---|---|
Centro Nord fino a 39 anni | 12 | 12 |
Centro Nord da 40 a 49 anni | 18 | 12 |
Centro Nord da 50 anni in su | 24 | 18 |
Mezzogiorno fino a 39 anni | 12 | 12 |
Mezzogiorno da 40 a 49 anni | 24 | 18 |
Mezzoggiorno Sud da 50 anni in su | 36 | 24 |
Per la gestione del regime transitorio si è proceduto ad adeguare la procedura dsweb per le domande di mobilità ordinaria in maniera tale da allineare la stessa al regime in argomento.
Indennità di mobilità
Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
Requisiti e disciplina generale
(circ.2/2013)
Durante il periodo transitorio, 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2016, appare opportuno precisare che resta invariata, in quanto non modificata dalla riforma in esame, la seguente disciplina in materia di mobilità:
- la disposizione di cui all’art. 7, comma 4 della legge n. 223 del 1991 relativa alla durata della prestazione che non può essere superiore all’anzianità aziendale maturata dal lavoratore;
- i requisiti oggettivi e soggettivi del lavoratore come disciplinati dalla legge 223 del 1991;
- i seguenti istituti della mobilità ordinaria:
- la necessaria presentazione della domanda entro i termini decadenziali di 68 giorni dalla data del licenziamento;
- la determinazione della decorrenza della prestazione;
- l’importo della prestazione che continuerà ad essere ricavato utilizzando la retribuzione teorica presente in uni-emens come riportato nella circolare Inps n.115 del 2008;
- le sospensioni e i relativi slittamenti;
- la disciplina della incompatibilità, compatibilità, cumulabilità;
- la disciplina dell’assegno al nucleo familiare, che continua ad essere riconosciuto ai sensi dell’art. 2 del decreto, legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Ai fini della verifica della compatibilità e cumulabilità della prestazione di mobilità in caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, il lavoratore deve comunicare all’INPS l’inizio della attività lavorativa.
L’art. 1, comma 32, lett. a) della legge di riforma come integrato dall’art. 46 bis, lett. d) della legge 134 del 2012 ha previsto che, per l'anno 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Ha previsto inoltre che l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Indennità di mobilità
Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
Ipotesi di decadenza dalla prestazione
(circ.2/2013)
L’articolo 4, comma 41, della legge di riforma indica i seguenti motivi di decadenza dall’indennità di mobilità nonché da indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, per i lavoratori che:
- rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai centri per l’impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo;
- non accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto.
Il comma 42 del predetto articolo specifica che la predetta decadenza si verifica quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione, di cui al comma 41, si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti.
Nelle ipotesi sopramenzionate qualora sia dichiarata la decadenza dalla prestazione, pur venendo meno il diritto alla prestazione, rimangono salvi i diritti già maturati.
Viene fatto obbligo ai Servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2 lett. g, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, di comunicare tempestivamente all’INPS gli eventi sopra indicati.
A seguito della comunicazione, l’Istituto adotta il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per i periodi di non spettanza del trattamento.
Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al Comitato provinciale di cui all’art. 34 del DPR 30 aprile 1970, n. 639.
Indennità di mobilità
Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
(circ.2/2013)
La dichiarazione di immediata disponibilità (DID) di cui l’articolo 19, comma 10, del decreto legge. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2 del 2009, che doveva essere rilasciata da tutti i destinatari di qualsiasi trattamento previdenziale, non deve essere più resa, tra l’altro, per le domande di indennità di mobilità ordinaria dal 18 luglio 2012, per effetto dell’abrogazione del predetto comma da parte dell’ articolo 4, comma 47, della legge di riforma.
Indennità di mobilità
Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
Abrogazioni, modifiche relative alla mobilità
(circ.2/2013)
L’articolo 2, comma 70 della legge di riforma, come sostituito dall’art 46 bis, comma 1, lettera h) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dispone l’abrogazione, dal 1 gennaio 2016, dell’articolo 3 della legge n. 223 del 1991; di conseguenza, relativamente alla mobilità, dalla predetta data non potrà più essere erogata la prestazione di mobilità per i dipendenti da imprese di trasporto pubblico, fallite o sottoposte ad altre procedure concorsuali.
L’articolo 2, comma 71, lett. b) della legge di riforma dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge n. 223 del 1991 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità e i compiti della Commissione regionale per l’impiego, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
La legge di riforma stabilisce, pertanto, che i lavoratori licenziati in data 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto, come specificato, l’iscrizione nelle liste e la relativa indennità decorrono dal giorno successivo alla data di licenziamento. I suddetti lavoratori, pertanto, beneficeranno, ricorrendone i requisiti, dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI.
L’art. 2, commi 72 e 73, della legge di riforma prevede alcune modificazioni agli articoli 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 stabilendo di sostituire le parole:
- “procedura di mobilità” con “procedura di licenziamento collettivo”;
- “dichiarazione di mobilità” con “licenziamento collettivo”;
- “programma di mobilità” con “programma di riduzione del personale”;
- “collocare in mobilità” con “licenziare”
- “posti in mobilità” con “licenziati”
Dette modifiche rafforzano ulteriormente, durante il periodo transitorio, la distinzione tra licenziamento effettuato dal datore di lavoro e il collocamento in mobilità disposto dai servizi territoriali per l’impiego; tale collocazione in mobilità è preceduta dall’iscrizione nelle liste di mobilità.