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Indennità di mobilità
Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
Beneficiari: estensione dell’indennità di mobilità ad altri settori di attività
(circ.2/2013)
L’articolo 3, comma 1, della legge di riforma, introduce il comma 3 bis all’art. 12 della legge n. 223 del 1991, estendendo l’applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria ad alcuni settori per i quali fino ad oggi quest’ultima era concessa solo in base a proroghe annuali, attraverso lo stanziamento specifico di fondi nella legge di stabilità o attraverso normative specifiche di settore.
Indennità di mobilità
Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
Beneficiari: estensione dell’indennità di mobilità ad altri settori di attività
(circ.2/2013)
L’articolo 3, comma 1, della legge di riforma, introduce il comma 3 bis all’art. 12 della legge n. 223 del 1991, estendendo l’applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria ad alcuni settori per i quali fino ad oggi quest’ultima era concessa solo in base a proroghe annuali, attraverso lo stanziamento specifico di fondi nella legge di stabilità o attraverso normative specifiche di settore.
Settori commercio, turismo e vigilanza
Settori commercio, turismo e vigilanza
In particolare, dal 1 gennaio 2013 viene concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale alle seguenti imprese:
- imprese esercenti attività commerciali, con più 50 dipendenti fino a 200;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Il combinato disposto del predetto articolo 3, comma 1, della legge di riforma e degli articoli 4 e 7 della legge n. 223 del 1991, estendendo la cassa integrazione guadagni alle aziende di cui ai punti a), b) e c), autorizza automaticamente l’estensione della mobilità ai medesimi settori.
Infatti, da un lato, l’art. 4 comma 1 della legge 223 del 1991 prevede che l’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale ha facoltà di avviare le procedure di mobilità (ora: “procedure di licenziamento collettivo” ai sensi dell’ art 2 comma 72 lettera a, della legge di riforma) qualora nel corso di attuazione del programma di integrazione salariale ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi; dall’altro l’art. 7 della predetta legge prevede che “i lavoratori collocati in mobilità (ora: “licenziati” ex. art 2 comma 72 lettera d) ai sensi dell’art.4”, in possesso dei requisiti previsti, hanno diritto all’indennità di mobilità.
Pertanto, posto che con la citata disposizione di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge di riforma si estendono, a regime (cioè senza un’apposita previsione della legge di stabilità e conseguente decretazione ministeriale), le disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni alle imprese di cui ai punti a) b) e c), deve intendersi, con concorde avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conseguentemente estesa alle stesse imprese la tutela in materia di mobilità e quindi l’applicazione alle medesime della contribuzione per la mobilità di cui alla normativa vigente.
Coerentemente, nelle domande di mobilità ordinaria, presentate dai lavoratori delle aziende summenzionate, collocati in mobilità a far data dal 1 gennaio 2013, non dovranno più essere inseriti nelle procedure di pagamento i codici di intervento 13 e 14 che rimarranno attivi per le domande dei collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2012.
Le indennità dei collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2012, riferite alle predette aziende, dovranno continuare ad essere pagate fino alla loro naturale scadenza, comprensiva di eventuali “slittamenti” ai sensi dell’art 8, comma 7 della legge n. 223 del 1991.
Al riguardo, si provvederà a rimuovere, a partire dal 1 gennaio 2013, gli attuali limiti di durata nella prestazioni dell’anno 2012 ed in pagamento per ulteriori periodi fino alla naturale scadenza.
Va da sé che le prestazioni di mobilità, riferite alle predette aziende e decorrenti dal 1 gennaio 2013, devono essere imputate sui conti della mobilità ordinaria e non devono essere monitorate ai fini della coerenza con le provviste finanziarie stabilite annualmente nelle leggi di stabilità.
Settori trasporto aereo e sistema aeroportuale
Settori trasporto aereo e sistema aeroportuale
Oltre ai settori indicati nel precedente paragrafo, l’articolo 3, comma 1 della legge di riforma estende l’applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria anche alle:
- imprese di trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti;
- imprese del sistema aereoportuale, a prescindere dal numero di dipendenti.
Per quanto concerne l’aspetto dell’assoggettamento alla contribuzione sia della CIGS che della mobilità, si richiamano le considerazioni già espresse per i predetti settori del commercio, turismo e vigilanza con conseguente applicazione delle aliquote ordinarie relative a dette prestazioni.
Del resto, la contribuzione connessa alla prestazione di indennità di mobilità ordinaria, per le aziende di cui sopra, era già prevista:
- dall’articolo 1-bis del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e ulteriormente variato dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 166 del 2008 che prevedeva misure volte a fronteggiare la crisi occupazionale nel settore del trasporto aereo, anche attraverso l’estensione dell’istituto della mobilità;
- dall’articolo 2, comma 37, della L. 22 dicembre 2008, n. 203, che sanciva, in deroga alla normativa vigente, che i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per una durata massima di ventiquattro mesi e di mobilità possono essere concessi a favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società derivate da queste ultime.
Entrambi gli articoli, tuttavia, sono stati abrogati, dal 1 gennaio 2013 dall’articolo 3, comma 46, della legge di riforma in esame.
Detta abrogazione, quindi, riguardando anche la precitata norma dell’art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 2008, riconduce dal 1 gennaio 2013 la disciplina della durata “speciale” della cassa integrazione guadagni straordinaria e dell’indennità di mobilità per le crisi in questi settori alla durata ordinaria di queste prestazioni.
Pertanto, per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale, collocato in mobilità dal 1 gennaio 2013, la durata dell’indennità di mobilità sarà quella prevista dall’articolo 2, comma 46 della legge di riforma, come richiamata nella tabella di cui al precedente punto 2.1.
Da un punto di vista operativo, quindi, nelle domande di mobilità ordinaria, presentate dai lavoratori delle aziende summenzionate, collocati in mobilità dal 1 gennaio 2013, analogamente a quanto descritto riguardo ai settori di cui al punto 2.3.1, nella procedura di pagamento non dovranno più essere inseriti i codici di intervento 561 e 562.
Detti codici, a cui si riconduce la durata speciale (36 mesi) e la possibilità di monitoraggio della spesa, rimarranno attivi fino alla naturale scadenza delle prestazioni per i collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2012.
Si fa presente, inoltre, che dal 1 gennaio 2014, l’art. 3, comma 47, lett. c) della legge di riforma, abroga l’articolo 1 ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, istitutivo del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
Atteso che la disciplina del Fondo, ai sensi dell’art. 3, comma 44, della legge di riforma sarà adeguata alla normativa prevista dalla stessa legge con decreto interministeriale, si fa riserva di fornire successivamente istruzione più dettagliate circa la corresponsione della prestazione integrativa a carico del del Fondo Trasporto Aereo.
Corresponsione anticipata della mobilità
Corresponsione anticipata della mobilità.
In riferimento alla richiesta di corresponsione anticipata dell’indennità da parte di lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1 gennaio 2013, da aziende appartenenti ai predetti settori del commercio, del turismo e della vigilanza, si precisa che, non essendo più legata la prestazione alla provvista finanziaria annuale della legge di stabilità, non troveranno più applicazione le istruzioni di cui al messaggio INPS n. 33100 del 13 dicembre 2006 secondo il quale l’anticipazione della prestazione non poteva essere accordata oltre l’anno finanziario; pertanto, la liquidazione della prestazione anticipata sarà erogata per l’importo complessivo spettante in base a quanto previsto dall’art. 7 comma 5 della Legge n. 223 del 1991.
L’estensione delle disposizioni della mobilità ordinaria ai predetti settori di attività consente anche l’erogazione anticipata dell’intera prestazione ai collocati in mobilità che hanno presentato domanda di anticipazione a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge di riforma.
Pertanto, le domande già presentate dovranno essere riesaminate d’ufficio dal 1 gennaio 2013, ai fini della liquidazione dell’intero importo residuo spettante in base a quanto previsto dall’art. 7 comma 5 della Legge n. 223 del 1991 e salvo quanto già corrisposto al 31 dicembre 2012.
Relativamente ai predetti settori del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, invece, la corresponsione anticipata della mobilità continua a seguire le attuali istruzioni operative in merito.