Al fine di garantire un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a tutela del reddito, l’art. 2, comma 46, della legge di riforma - come modificato dall’art 46 bis comma 1 lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - introduce un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità secondo lo schema di seguito riportato:
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Lavoratori collocati in mobilità
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Dal 1/1/2013 al 31/12/2014
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Dal 1/1/2015 al 31/12/2015
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Dal 1/1/2016 al 31/12/2016
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Dal 1/1/2017
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Mobilità
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Mobilità
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Mobilità
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Disoccupazione (AspI)
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Durata in mesi
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Durata in mesi
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Durata in mesi
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Durata in mesi
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Centro Nord fino a 39 anni
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12
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12
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12
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12
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Centro Nord da 40 a 49 anni
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24
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18
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12
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12
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Centro Nord da 50 anni in su
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36
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24
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18
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12/18
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Sud fino a 39 anni
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24
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12
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12
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12
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Sud da 40 a 49 anni
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36
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24
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18
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12
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Sud da 50 anni in su
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48
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36
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24
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12/18
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Il previsto regime transitorio sulla durata dell’indennità di mobilità, tuttavia, potrà essere oggetto di eventuale revisione. Infatti, in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 46 bis - introdotto dall’art 46 bis comma 1 lettera f) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014 procederà, insieme alle Organizzazioni sindacali più rappresentative, ad una ricognizione della corrispondenza della predetta disciplina transitoria con le prospettive economiche ed occupazionali a detta data, proponendo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.
Durante detto periodo transitorio, per la determinazione dei regimi di durata previsti nei diversi anni del quadriennio 2013 – 2016, continua ad essere applicato il criterio della data di licenziamento del lavoratore.
Ciò precisato, appare opportuno evidenziare che – relativamente al predetto regime transitorio - nulla viene modificato riguardo alla durata attuale della prestazione per i lavoratori collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2014.
Per il periodo successivo, e cioè dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la durata della prestazione di mobilità subirà le riduzioni come evidenziate nella tabella, salvo gli esiti della predetta ricognizione di cui al citato art. 2 comma 46 bis - introdotto dall’art 46 bis comma 1 lettera f) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.