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Indennità di mobilità
Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
Requisiti e disciplina generale
(circ.2/2013)
Durante il periodo transitorio, 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2016, appare opportuno precisare che resta invariata, in quanto non modificata dalla riforma in esame, la seguente disciplina in materia di mobilità:
- la disposizione di cui all’art. 7, comma 4 della legge n. 223 del 1991 relativa alla durata della prestazione che non può essere superiore all’anzianità aziendale maturata dal lavoratore;
- i requisiti oggettivi e soggettivi del lavoratore come disciplinati dalla legge 223 del 1991;
- i seguenti istituti della mobilità ordinaria:
- la necessaria presentazione della domanda entro i termini decadenziali di 68 giorni dalla data del licenziamento;
- la determinazione della decorrenza della prestazione;
- l’importo della prestazione che continuerà ad essere ricavato utilizzando la retribuzione teorica presente in uni-emens come riportato nella circolare Inps n.115 del 2008;
- le sospensioni e i relativi slittamenti;
- la disciplina della incompatibilità, compatibilità, cumulabilità;
- la disciplina dell’assegno al nucleo familiare, che continua ad essere riconosciuto ai sensi dell’art. 2 del decreto, legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Ai fini della verifica della compatibilità e cumulabilità della prestazione di mobilità in caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, il lavoratore deve comunicare all’INPS l’inizio della attività lavorativa.
L’art. 1, comma 32, lett. a) della legge di riforma come integrato dall’art. 46 bis, lett. d) della legge 134 del 2012 ha previsto che, per l'anno 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Ha previsto inoltre che l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.