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La pensione di inabilità
Inabilità per gli iscritti a due o più forme assicurative
Riflessi sulla pensione di reversibilità
(circ.140/2013)
L’articolo 1, comma 240, della legge n. 228/2012 esplica riflessi sulla pensione ai superstiti derivante da pensione di inabilità.
Pertanto, ove il titolare di pensione di inabilità liquidata con decorrenza successiva al 1° gennaio 2013 deceda, i superstiti conseguono un’unica pensione ai superstiti.
Peraltro, qualora l’assicurato entro il 31 dicembre 2012 abbia presentato domanda di pensione di inabilità e sia stato riconosciuto in possesso dei relativi requisiti amministrativi e sanitari entro tale data, ma deceda successivamente alla stessa data senza essere titolare della pensione di inabilità, trovano applicazione nei confronti dei superstiti i previgenti criteri di riconoscimento del diritto e di attribuzione del trattamento ai superstiti.
Ciò in quanto con circolare n. 139 del 1994, relativamente alla situazione del richiedente la pensione di inabilità che non cessa l’attività lavorativa, è stato affermato, sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (1), che il diritto alla pensione di inabilità sorge per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo.
Infatti la cessazione dell’attività è configurata come mera condizione di erogabilità, con la conseguenza che i superstiti di assicurato, che abbia conseguito i requisiti di legge per il diritto alla pensione di inabilità, hanno titolo ad una pensione indiretta calcolata sulla base dell’anzianità contributiva accreditata nel fondo a carico del quale l’interessato aveva presentato la domanda di pensione di inabilità, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data del decesso del dante causa e la data di compimento dell'età pensionabile di questi.
(1) Sentenza
La Corte di Cassazione ha affermato il principio che la "rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi o albi sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto" e che la concreta erogabilità della pensione di inabilità deve essere stabilita con "una decorrenza che, in caso di rinuncia o di cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione".
La stessa Corte di Cassazione ha chiarito la portata di tali affermazioni precisando che il diritto alla pensione di inabilità "sorge, anche se non è di per sé operativo, per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo" (v. sentenza n. 7782 del 1993).
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che, ove l'assicurato in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo per la pensione di inabilità e quindi già avente diritto alla prestazione, deceda prima della cancellazione dagli albi o elenchi indicati nel comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 222 del 1984, o prima della rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione, "tale situazione non è di ostacolo all'ottenimento, nella ricorrenza degli altri requisiti di legge, della pensione di riversibilità da parte dei superstiti, dato che il decesso dell'assicurato durante l'iter amministrativo facente seguito alla presentazione della domanda della pensione di inabilità porta, di per sè all'avveramento (per fatto naturale) della condizione rappresentata dalla rinuncia a trattamenti incompatibili o dalla cancellazione.
In tale ipotesi, il già verificatosi sorgere del diritto alla pensione di inabilità, anche se non operativo, in capo all'assicurato, determina, al momento della morte dell'assicurato stesso, l'immediato ed automatico sorgere in capo agli aventi causa dal defunto, nella ricorrenza dei requisiti di legge, del diritto alla pensione di riversibilità (ragguagliata al contenuto economico della pensione di inabilità)" (v. sentenza n. 7783 del 1993).