Pensione ai superstiti e rendita INAIL
Criteri operanti dall'1/9/1995 al 30/06/2000 (circolare 187/2001)
L' articolo 1, comma 43, della legge n. 335, come interpretato dalla Corte di Cassazione, deve aver riguardo esclusivamente alla pensione di reversibilità proveniente da pensione di inabilità.
Vanno peraltro escluse dal divieto di cumulo le pensioni di reversibilità provenienti da pensioni di inabilità il cui titolare sia deceduto anteriormente al 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335, e che quindi non siano state soggette al divieto di cumulo.
Il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge n. 335 diventa inoperante per le pensioni liquidate ai superstiti di titolare di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento, nonché ai superstiti di titolari di pensione di invalidità e per le pensioni indirette comprese quelle liquidate ai superstiti di titolare di assegno di invalidità.
L' articolo 1, comma 43, della legge n. 335 stabilisce che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D. P. R. 30.6.1965, n. 1124 fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
L’incumulabilità opera, fino a concorrenza della rendita, per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Con messaggio n. 8617 del 2.2.1996 è stato precisato che l’incumulabilità della pensione ai superstiti disciplinata dal predetto articolo 1 deve trovare applicazione anche nel caso di titolare di pensione di vecchiaia deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita vitalizia.
Con sentenze n. 16128, 16132 e 16136 del 2000 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell’esaminare l’articolo 1, comma 43, della legge n. 335 ha affermato che "l’interpretazione sistematica, quella letterale e quella conforme a Costituzione concorrono tutte nel senso di far ritenere che il divieto di cumulo in questione non riguardi i trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia".
Criteri operanti dall'1/7/2000
Dall'1 luglio 2000 la pensione ai superstiti è cumulabile con la rendita INAIL anche se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore. (vedi circolare 207/2000 e circolare 38/2001 e circolare 187/2001)
L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 aveva stabilito che "le pensioni di inabilità, di reversibilità e l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".
Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1^ Serie generale n. 277 del 27 novembre 2000 all’articolo 1, comma 2, aveva disposto che "Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti , nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro a malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2000, anche se la pensione stessa è liquidata in data anteriore".(vedi circolare 207/2000).
L’articolo 73, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che "A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore".(vedi circolare 38/2001)
Il successivo articolo 78, comma 20, stabilisce che "Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore".
Il comma 33 dello stesso articolo 78 ha, altresì, stabilito che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001".