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L'Assegno Sociale
Requisiti per il diritto
Requisiti soggettivi
Per ottenere l'Assegno Sociale occorre:
- aver compiuto il requisito anagrafico richiesto;
- essere residente effettivamente ed abitualmente in Italia;
- essere cittadino italiano
- aver soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale (requisito richiesto dal 1° gennaio 2009)
L'Assegno Sociale
Requisiti per il diritto
Requisiti soggettivi
Per ottenere l'Assegno Sociale occorre:
- aver compiuto il requisito anagrafico richiesto;
- essere residente effettivamente ed abitualmente in Italia;
- essere cittadino italiano
- aver soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale (requisito richiesto dal 1° gennaio 2009)
Requisito anagrafico
Requisito anagrafico
I requisiti anagrafici sono i seguenti (msg.16587/2012):
Periodo |
Requisito richiesto |
---|---|
Fino al 31 dicembre 2012 |
65 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 |
65 anni e 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 |
65 anni e 7 mesi* |
dal 1° gennaio 2018 |
66 anni e 7 mesi* |
dal 1° gennaio 2019 |
67 anni (msg.4570/2018) |
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile (di cui agli artt. 10 delle Legge 26 maggio 1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 ) è elevato a 66 anni.
Resta in ogni caso fermo, a decorrere dal 2013 (come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011), il meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni agli incrementi di speranza di vita introdotto dall’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, inattuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Residenza in italia
La residenza in Italia e la cittadinanza italiana sono condizioni per la concessione e per la conservazione del relativo diritto. La perdita della cittadinanza ovvero la residenza solo anagrafica senza la dimora effettiva in Italia comportano la revoca della pensione. Anche i detenuti hanno diritto alla Pensione Sociale, alle stesse condizioni, indipendentemente dalla durata della pena alla quale sono stati condannati.
Equiparati ai cittadini italiani
Sono equiparati ai cittadini italiani, nella fruizione dell’assegno sociale, gli stranieri che si trovino nelle condizioni che di seguito si riepilogano:
- stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la qualifica di “rifugiato politico” e lo “status di protezione sussidiaria” ed i rispettivi coniugi ricongiunti (circolare n. 175 del 24.8.1983, artt. 2 e 22 d.lgs. 251/2007, messaggio n. 4090 del 18.2.2008);
- stranieri extracomunitari o apolidi titolari di “carta di soggiorno” (circolare n. 82 del 21.4.2000, messaggio n. 47 del 2.2.2001) o del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, permesso che ha sostituito la “carta di soggiorno” stessa come disposto dal decreto legislativo n. 3 dell’8.1.2007, che ha recepito la direttiva comunitaria 109/CE /2003 (messaggio n. 7742 del 23.3.2007);
- cittadini comunitari e i loro familiari a carico, che soggiornano in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, oltre il quale hanno l’obbligo di iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza, ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007 (messaggio n. 4602 del 25.2.2008);
- cittadini della Repubblica di S. Marino residenti in Italia;
- cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo
Aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per almeno 10 anni nel territorio italiano
Aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale (circ.105/2008)
Con decorrenza dall’1.1.2009, secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 10 della legge n.133/2008, citato in premessa, l’assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto, come in appresso individuati, a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. La normativa suddetta attiene alle nuove prestazioni liquidate con decorrenza a partire dall’1.1.2009. Il possesso del requisito di almeno dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia dovrà essere accertato indipendentemente dal periodo dell’arco vitale in cui la stessa si è verificata. In particolare, la nuova normativa interessa:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
- gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, in possesso della carta di soggiorno, divenuto ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i cittadini comunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, che siano iscritti all’anagrafe del comune di residenza secondo quanto previsto dal decreto n. 30/2007.
La verifica dell’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni riguarda i soggetti di cui ai punti da a) a d) che presentino domanda dall’1.12.2008 per ottenere la prestazione assistenziale con decorrenza dall’1.1.2009. Il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni si rileva dal titolo, rilasciato dalla competente Autorità italiana, che i richiedenti la prestazione hanno l’obbligo di presentare a corredo della relativa istanza. Per quanto riguarda i cittadini italiani, il requisito in questione potrà essere desunto dal certificato di residenza ovvero, in caso di periodi di residenza remoti, come di seguito meglio specificato, dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune, ferma restando la possibilità per gli interessati di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n.445 (circolare n.12 del 10 gennaio 2002). Si rammenta in proposito che tutti i soggetti richiedenti la prestazione devono risultare, al momento della domanda, residenti con stabilità e continuità sul territorio.
Si precisa inoltre, che:
- gli stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti, devono risultare, al momento della domanda, in possesso della documentazione relativa alla qualifica di rifugiato politico o allo status di protezione sussidiaria;
- gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani, devono risultare, al momento della domanda, titolari:
- della carta di soggiorno rilasciata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 3 dell’8.1.2007 e valida fino alla scadenza
- oppure del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo introdotta dal citato decreto legislativo n. 3 dell’8.1.2007.
- i cittadini comunitari devono risultare, al momento della domanda:
- iscritti all’anagrafe del comune di residenza secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 30/2007
- ovvero titolari di carta di soggiorno CE non ancora scaduta ed ottenuta in base alle precedenti disposizioni normative (DPR n.54/2002 abrogato dal decreto legislativo n. 30/2007).
Ai fini della dimostrazione della continuità del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati, fermo restando il possesso dei titoli sopra indicati all’atto della domanda, dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (ad es. copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza; per gli italiani, il certificato storico di residenza). Per il computo dei dieci anni di cui all’articolo 20, comma 10 della legge n.133/2008, va tenuto conto della continuità delle date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio (rispetto alla scadenza di quelli eventualmente in precedenza posseduti), facendo riferimento a qualunque periodo trascorso continuativamente e legalmente in Italia. In ogni caso, le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell’Autorità competente, per l’individuazione del periodo di soggiorno legale. Ai fini della decorrenza del beneficio dell’assegno sociale per gli stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti deve tenersi conto, salvo diversa attestazione dell’Autorità competente, della data di rilascio della documentazione relativa alla qualifica di rifugiato politico o allo status di protezione sussidiaria. E’ rimessa alla valutazione delle sedi dell’Istituto l’inoltro di richieste di accertamenti e/o verifiche alle Autorità competenti sulla documentazione prodotta. Le Sedi dovranno comunque prestare la massima attenzione nell’applicare la normativa suesposta oltre che nella verifica di tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento del beneficio
Per tutti i richiedenti l’assegno sociale ed i titolari del medesimo, si ritiene di dover ribadire che la residenza effettiva, stabile e continuativa, al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini extracomunitari o comunitari e per tutti gli stranieri, del possesso dell’idoneo titolo di soggiorno, nonché, per i soggetti indicati nella presente circolare, dell’ulteriore requisito di cui all’articolo 20, comma 10 della legge n.133/2008, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale e per il mantenimento dello stesso.
Si confermano pertanto le disposizioni impartite dall’Istituto con il messaggio 12886 del 4 giugno 2008 in ordine agli accertamenti da effettuare a cura delle sedi ai fini della verifica della sussistenza e della permanenza di tale requisito (circ.105/2008).
Chiarimenti su: Cittadinanza italiana - Soggiorno per 10 anni nel territorio italiano - Residenza
Cittadinanza italiana - Soggiorno per 10 anni nel territorio italiano - Residenza (msg.3239/2017)
Cittadinanza italiana e situazioni equiparate
In aderenza al dettato costituzionale (art. 38), che prevede la tutela assistenziale nei confronti di "ogni cittadino", le disposizioni di legge ordinaria stabiliscono, quale requisito per la concessione dell'assegno, la cittadinanza italiana. Il requisito deve sussistere tanto al momento della domanda ai fini del riconoscimento, quanto successivamente per il mantenimento della prestazione. La perdita della cittadinanza per una delle ipotesi previste dalla legge comporta, pertanto, anche il venir meno
del diritto all’assegno.
Per effetto di disposizioni legislative e regolamentari sono equiparati ai cittadini italiani i seguenti soggetti:
- Cittadini della Repubblica di San Marino
- Cittadini comunitari
Prima dell’entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40 (“Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), i cittadini della Unione Europea potevano accedere all’assegno sociale solo a condizione del possesso della qualifica di lavoratori. Attualmente invece, come chiarito dalla circolare 82/2000, i cittadini della Comunità Europea residenti in Italia possono ottenere l’assegno sociale indipendentemente dal possesso della qualifica suddetta.Infatti la legge succitata stabilisce, all'art. 1, comma 2, che le disposizioni in essa contenute si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, quando si tratti di norme più favorevoli.Poiché la medesima legge non prevede che per gli stranieri la qualifica di lavoratore costituisca un requisito per accedere alle prestazioni assistenziali, questo limite è venuto meno anche per i cittadini comunitari.Ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, superati i tre mesi di permanenza sul territorio nazionale, i cittadini comunitari che desiderano esercitare il diritto di soggiorno possono chiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza alle condizioni previste dagli artt. 7 e 9. Il certificato d'iscrizione anagrafica rappresenta il titolo di soggiorno che sostituisce, di fatto, la carta di soggiorno per cittadini UE prevista dal d.p.r. 18 gennaio 2002 n. 54.Tra i diritti che competono al cittadino comunitario a seguito dell’iscrizione anagrafica è ricompreso, in presenza degli altri requisiti di legge, l'assegno sociale. Il beneficio si estende ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della U.E. che soggiornino legalmente in Italia (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30/2007). - Stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 , di attuazione della direttiva 2004/83/CE, il "rifugiato" è "il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno".
La “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria comporta l'acquisto degli stessi diritti e doveri del cittadino italiano. Di conseguenza, gli stranieri o apolidi, rifugiati politici o per i quali sia stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria e i rispettivi coniugi ricongiunti, anche se non in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, hanno diritto, tra l’altro, all’assistenza sociale alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani (per lo status di protezione sussidiaria, ciò è stato ribadito dal messaggio 4090/2008).Costoro devono risultare, al momento della domanda, in possesso della documentazione relativa alla qualifica di rifugiato politico o ammesso allo status di protezione sussidiaria.Il trattamento spetta anche ai familiari in quanto essi, ove non abbiano individualmente diritto allo status di protezione internazionale, hanno comunque i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status (art. 22 del decreto legislativo n. 251/2007). - Extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
Ai sensi dell’art. 80, comma 19, della L. 388/2000 “ (...) l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno” (ora “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”). L’art. 9, comma 12, lettera c) del Dlgs 8 gennaio 2007 n. 3 ribadisce che il titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo può: "(...) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale (...), salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”. Occorre tenere presente che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato a tempo indeterminato, per cui la prestazione concessa in favore di soggiornanti di lungo periodo deve ritenersi non soggetta a scadenza (art. 9, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286). Come precisato dal messaggio 17032/2013, è invece preclusa la possibilità di accedere all’assegno sociale ai cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno diverso da quello di lungo periodo. A tale riguardo, la Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza 22261/2015, ha chiarito che “in tema di corresponsione dell’assegno sociale di cui all’art.3, comma 6, legge 335/95 non è irragionevole la previsione dell’art. 80, comma 19, L.388/2000, applicabile ratione temporis, che subordina detta corresponsione alla titolarità della carta di soggiorno (ora "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo"), indicativa del radicamento sul territorio, trattandosi di emolumento che prescinde dallo stato di invalidità e pertanto non investe la tutela delle condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza”. Ne consegue che, ad esempio, il permesso di soggiorno per residenza “elettiva”, che è di durata annuale rinnovabile, non costituisce titolo per richiedere l’assegno sociale. La circolare n. 39/2007 del Ministero del Interno, nel fornire indicazioni operative in merito all’attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ha precisato che i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein - Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - e i cittadini svizzeri sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea agli effetti del decreto legislativo in esame. Per tutti costoro, pertanto, in luogo del titolo consistente nel permesso di soggiorno UE di lungo periodo, vige quello previsto dalla decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, consistente nell’iscrizione anagrafica dopo tre mesi di permanenza nel territorio nazionale alle condizioni previste dagli artt. 7 e 9.
Soggiorno per 10 anni nel territorio nazionale
L’art. 20, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 , convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
A differenza della cittadinanza e della residenza, l’ulteriore requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno decennale continuativo in Italia, una volta conseguito, è definitivo. Pertanto la sua sussistenza va rilevata solo in sede di domanda di riconoscimento dell’assegno, salvo che non subentrino informazioni che mettano in dubbio la fondatezza dell’accertamento.
Come chiarito nella circolare 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui s’è verificato.
Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale.
E’ stata sollevata da alcune Sedi la questione dell’applicabilità del suddetto requisito anche agli assegni sociali sostitutivi di cui all’art. 19, L. 30 marzo 1971 n. 118 e all’art. 10 L. 26 maggio 1970 n. 381.
Sul punto occorre fare riferimento a quanto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.10972/2001, laddove si evidenzia la diversità dei presupposti e requisiti stabiliti dal legislatore per la prestazione di invalidità civile da un lato e l’assegno sociale dall’altro. Si tratta infatti di benefici che attingono la loro causa erogatoria in situazioni tra loro non assimilabili. Ne consegue che la trasformazione del primo nel secondo in via automatica, in ragione soltanto del compimento della prevista età anagrafica, non ne trasforma la peculiare natura.
Non è quindi accettabile che un soggetto che abbia goduto della pensione di invalidità civile fino all’età della trasformazione in assegno sociale, perda la prestazione a seguito dell’applicazione dei più restrittivi criteri propri dell’assegno.
Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte, riferito ai requisiti reddituali, è estensibile a quelli anagrafici, poiché il titolare di una prestazione di invalidità civile potrebbe perdere il diritto alla continuità della prestazione al compimento dell’età prevista per la trasformazione in assegno sociale per l’insussistenza del requisito del soggiorno continuativo che, in precedenza, non aveva precluso l’accesso al beneficio assistenziale.
Nella sentenza si evidenzia, oltretutto, la necessità di evitare soluzione di continuità nell’erogazione dei trattamenti pensionistici quando ciò sia incoerente con l’ordinamento costituzionale (artt. 3 e 38 Cost.) come nel caso di specie, dato che il superamento dell’età “non costituisce superamento della invalidità, ma semmai un aggravio”.
Ne consegue che ai titolari di assegno sociale sostitutivo non deve ritenersi applicabile il requisito del soggiorno legale continuativo per 10 anni nel territorio nazionale.
Residenza
Gli assegni sociali appartengono al novero delle prestazioni “erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'Istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico” (art. 70, comma 4, Reg. CE n. 883/2004).
Nel messaggio 12886/2008 è stato chiarito che il requisito della residenza “si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo”.
La residenza deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione. Nel caso di comunicazione di trasferimento della residenza all’estero o qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga che la residenza effettiva non risulti in Italia come invece dichiarato, la Sede procederà alla revoca della prestazione con decorrenza rispettivamente dalla data di trasferimento ovvero da quella risultante dalla documentazione che attesta la carenza del requisito.
Riguardo alle disposizioni del messaggio 12886/2008, si forniscono i seguenti chiarimenti:
- Sospensione
La prestazione deve essere sospesa se il cittadino rimane all’estero per più di 29 giorni, salvo che il soggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari documentati.
Il periodo suddetto deve intendersi come continuativo. Pertanto, se la durata della permanenza all'estero è uguale o inferiore a 29 giorni continuativi, non si deve procedere alla sospensione e, di conseguenza, la prestazione non sarà recuperata (ad esempio, non si procederà a sospensione in caso di permanenza all’estero dal 1° aprile al 29 aprile o dal 16 aprile al 14 maggio).
Se invece la permanenza supera i 29 giorni, si deve procedere alla sospensione con decorrenza dal primo giorno del mese di trasferimento.
A titolo di esempio, in caso di permanenza dal 1 aprile al 30 aprile, la sospensione decorrerà dal 1° aprile al 30 aprile; in caso di permanenza dal 16 aprile al 15 maggio, la sospensione decorrerà dal 16 aprile al 15 maggio. - Recupero
In caso di superamento di 29 giorni continuativi di permanenza all’estero, si dovrà procedere al recupero dell’indebito a partire dall’inizio della permanenza all’estero.
Di conseguenza, considerando gli esempi precedenti, in caso di permanenza all’estero dal 1° aprile al 30 aprile, il recupero dovrà riguardare tutto il mese di aprile; in caso di permanenza dal 16 aprile al 15 maggio, il recupero riguarderà il periodo 16 aprile - 15 maggio. La procedura di gestione è stata impostata in coerenza con le suesposte indicazioni. A tale scopo, sarà cura delle Sedi inserire in procedura l’intero periodo di permanenza all’estero dichiarato o accertato. - Revoca
Decorso un anno dalla sospensione per trasferimento all’estero, le Sedi provvederanno a revocare la prestazione.
Negli esempi sopra citati, il conteggio dell’anno, trascorso il quale si dovrà provvedere alla revoca, partirà rispettivamente dal 1° aprile e dal 16 aprile.
Documentazione estera dei cittadini extracomunitari
La documentazione estera presentata da cittadini extracomunitari, utile a comprovare l’esistenza dei requisiti di cui ai punti precedenti, è soggetta alla disciplina dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui “i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”.
Al di fuori dei casi suesposti, essi “possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”.
Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti non siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, essi devono essere “documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
In quest’ultimo caso, per quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, l’autenticazione dell’autorità consolare può essere sostituita dall’apostille apposta da una delle autorità identificate nella Convenzione citata.
Ne consegue che il documento tradotto che riporta l’apostille potrà a tutti gli effetti essere acquisito dalla Sede per le necessarie valutazioni istruttorie relative alla sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.
A titolo di esempio, nel caso in cui il cittadino extracomunitario abbia smarrito il passaporto ovvero non sia più in possesso di quello scaduto perché restituito all’autorità competente in sede di rinnovo, le attestazioni in esso contenute potranno essere acquisite ai fini dell’istruttoria solo se riportate in un documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero, corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale ovvero, qualora trattasi di autorità appartenente a Stato aderente alla convenzione dell’Aia, riportante l’apostille dell'autorità interna allo Stato straniero e la traduzione giurata in
lingua italiana.
Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato ai fini della concessione dell’assegno sociale
Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato ai fini della concessione dell’assegno sociale. Articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008 (circ.131/2022)
L’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, nell’introdurre l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero del soggetto interessato.
Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trova applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
2.1 Modalità applicative
Per quanto sopra evidenziato, può quindi applicarsi, per analogia di contenuto, la norma sopra indicata, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi e verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo:
- la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio. In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l’ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione;
- nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all’interruzione.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
2.2 Controlli (msg.1268/2023)
La verifica del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia interessa tutti i richiedenti la prestazione assistenziale in oggetto, qualunque sia la loro cittadinanza. A tale fine si ricorda che il suddetto requisito va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato.
Fondamentale ai fini della verifica del requisito in commento, la cui dimostrazione è un onere a carico del richiedente la prestazione, è individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio di soggiorno legale e continuativo.
A tale fine il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha specificato che il requisito di cui all’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, previsto indistintamente per tutti i richiedenti l’assegno sociale, deve essere parimenti verificato, in capo ai potenziali beneficiari della prestazione, utilizzando lo stesso criterio indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.
Pertanto, la verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni, autocertificabile dall'interessato in base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, deve essere effettuata dalle Strutture territoriali attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.
Nelle ipotesi in cui la visura storica anagrafica rilevasse la presenza di periodi di assenza all’interno dei dieci anni (nelle modalità descritte al precedente paragrafo 1), o discontinuità nelle date inserite dall’Ufficio Anagrafe, le Strutture territoriali dovranno richiedere all’interessato ogni ulteriore documentazione utile alla verifica del requisito (ad esempio, copia dei permessi/titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal Paese, ecc.).
Inoltre, nell’ipotesi di documentazione insufficiente, l’attività di verifica del periodo di permanenza continuativa in Italia potrà essere integrata mediante la consultazione:
- degli archivi dell’Istituto (ad esempio, presenza di contributi relativi a un rapporto di lavoro che fanno presumere, oltre alla legalità del soggiorno, anche la continuità della permanenza, eventuali comunicazioni obbligatorie di instaurazione di rapporto di lavoro);
- di altra documentazione oltre a quella allegata alla domanda (ad esempio, copia dei contratti di utenze in Italia, ecc.);
- dei dati provenienti dall’Anagrafe comunale, anche tramite richieste di accertamento anagrafico presso i Comuni.
Resta fermo, in ogni caso, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni deve ritenersi soddisfatto, così come previsto anche dalla circolare n. 105 del 2 dicembre 2008. Vedi precisazione sottostante del msg.1268/2023.
Ne consegue che, a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). Parimenti, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.
Si precisa, infine, che deve ritenersi provato il requisito del soggiorno continuativo nel caso in cui il cittadino straniero alleghi alla domanda di assegno sociale o inoltri alla Struttura INPS territorialmente competente l’attestazione rilasciata dalla Questura, da cui risulti che è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da almeno dieci anni.