Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per esposizione all'amianto Norme Circolari Inps CI 1989 Circolare 72 del 18 aprile 1989
-
Benefici per esposizione all'amianto
-
Certficazione dei periodi misti
-
Concetto di esposizione all'amianto
-
Entità e calcolo del beneficio
-
Inserimento dei benefici nella posizione assicurativa
-
Iscritti al fondo ex-INPDAI
-
Lavoratori autonomi artigiani
-
Lavoratori che hanno prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie
-
Lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario
-
Pensione ai superstiti
-
Periodi di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, svolgimento di cariche sindacali
-
Periodi “misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
-
Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata dall’INAIL
-
Riconoscimento dei benefici ai lavoratori già titolari di pensione
-
Segnalazione dei benefici in sede di liquidazione della pensione
-
Spedizionieri doganali
-
Validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL
-
Validità ed efficacia delle prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012
- Dettagli
- Visite: 31555
Circolare 72 del 18 aprile 1989
OGGETTO: Corte Costituzionale. Sentenza n.972 dell'11/19 ottobre 1988.
Lavoratrici madri addette ai lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri. Diritto alla indennita' giornaliera pari all'80% della
retribuzione per il periodo compreso tra la fine del terzo e la
fine del settimo mese dopo il parto.
Come e' noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n.972 dell'11/19
ottobre 1988, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 15,
1øcomma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude
dal diritto alla indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione, per
il periodo cimpreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del
settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere spostata ad altre
mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente
Ispettorato del Lavoro.
Secondo la menzionata Corte, infatti, nei casi di specie si sostanzia
una vera e propria ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro e non un
caso di astensione meramente facoltativa, considerato che, in presenza
delle richiamate condizioni, la lavoratrice, indipendentemente dalla sua
volonta', non puo' svolgere alcuna attivita' lavorativa.
La ipotesi in parola, sempre secondo la Corte medesima, non puo',
inoltre, fondamentalmente distinguersi da quella contemplata dagli artt. 4
e 5 della stessa legge 1204/1971 - pena una irrazionale discriminazione
normativa - stante la necessita' di assicurare adeguata protezione al
fondamentale diritto alla salute della madre e del bambino, che, unitamente
alle piu' vaste esigenze di tutela di quest'ultimo, costituisce la "ratio"
della previsione dell'istituto della astensione obbligatoria.
In conformita' al contenuto della sentenza di cui trattasi, si dispone,
pertanto, che tutte le domande di prestazioni economiche di maternita'
avanzate da lavoratrici che versino nelle condizioni descritte in premessa
vengano liquidate in conformita' ai criteri previsti per la normale
astensione obbligatoria.
2
E' appena il caso di sottolineare la necessita' che, nei singoli casi di
specie, prima di procedere alla predetta liquidazione, siano acquisiti agli
atti istruttori i rituali provvedimenti di interdizione disposti dai
competenti Ispettorati del lavoro ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3
e 5 della piu' volte menzionata legge 1204/1971.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
BILLIA