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Benefici per esposizione all'amianto
Periodi “misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
(circ.58/2005)
Si è posto il problema di stabilire se possa essere riconosciuto il beneficio pensionistico in questione per singoli periodi di esposizione all’amianto soggetti e non all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, inferiori al decennio.
A riguardo, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, l’attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre 2003.
Pertanto i periodi di esposizione all’amianto soggetti e non all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, che siano inferiori al decennio, danno comunque luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico ove risulti che si sia complessivamente verificato il decennio di esposizione. In ogni caso la salvaguardia del diritto al beneficio consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 sia ai fini del diritto che della misura della pensione può essere riconosciuto solo per i periodi di esposizione ultradecennale all’amianto soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL, verificatasi entro il 2 ottobre 2003.
In particolare, il riconoscimento del beneficio avviene nelle ipotesi e nei limiti di seguito indicati.
Spetta la maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura della pensione del periodo di esposizione soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL e alla maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura, del periodo di esposizione non soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL al:
- lavoratore esposto all’amianto per oltre un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e per meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL.
Spetta la maggiorazione dell’intero periodo di esposizione, per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura della pensione al:
- lavoratore esposto all’amianto per almeno un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INAIL e, per meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL;
- lavoratore esposto all’amianto complessivamente per almeno un decennio, sommando periodi soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL e periodi non soggetti alla medesima che sono entrambi inferiori al decennio.