Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per esposizione all'amianto Norme Messaggi ME 2015 Messaggio 6701 del 3 novembre 2015
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Messaggio 6701 del 3 novembre 2015
Lavoratori marittimi. Pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 31 della legge 26/07/1984 n. 413. Chiarimenti
Con il messaggio n. 2409 del 07/04/2015 si è precisato che nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestato dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello allegato al medesimo messaggio.
Alcune sedi hanno chiesto chiarimenti relativamente a casi di comandanti che hanno fatto richiesta di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 31 della legge 413/1984, allegando la dichiarazione dell’azienda relativa all’attestazione dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica (ovvero radiotelefonica/radioelettrica) di bordo, anche se dal libretto di navigazione risulti la sola qualifica di comandante.
Al riguardo occorre precisare che il libretto di navigazione è un atto che ha, ai sensi del codice della navigazione, una doppia valenza:
- abilita alla professione marittima;
- attesta il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi.
Occorre altresì considerare che ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l’autorità del comandante.
Pertanto, ai fini dell’accertamento dei periodi di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo occorre che dal libretto di navigazione risulti tale qualifica, oltre che quella di comandante.
Solo per i periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo, è sufficiente che risulti dal libretto di navigazione la qualifica di comandante.
Resta fermo che in tutti i casi sopra indicati, è necessario acquisire la dichiarazione di cui al messaggio n. 2409/2015.