Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per esposizione all'amianto Norme Messaggi ME 2012 Messaggio 20028 del 5 dicembre 2012
-
Benefici per esposizione all'amianto
-
Certficazione dei periodi misti
-
Concetto di esposizione all'amianto
-
Entità e calcolo del beneficio
-
Inserimento dei benefici nella posizione assicurativa
-
Iscritti al fondo ex-INPDAI
-
Lavoratori autonomi artigiani
-
Lavoratori che hanno prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie
-
Lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario
-
Pensione ai superstiti
-
Periodi di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, svolgimento di cariche sindacali
-
Periodi “misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
-
Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata dall’INAIL
-
Riconoscimento dei benefici ai lavoratori già titolari di pensione
-
Segnalazione dei benefici in sede di liquidazione della pensione
-
Spedizionieri doganali
-
Validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL
-
Validità ed efficacia delle prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012
- Dettagli
- Visite: 25438
Messaggio 20028 del 5 dicembre 2012
OGGETTO:
Pensionati ex IPOST, ex INPDAP, ex ENPALS ultrasessantacinquenni iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Riduzione contributiva di cui all’art. 59, comma 15, L. 449/1997.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 29/0005868/L del 15/11/2012, su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, comma 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto l’età di 65 anni.
Pertanto, la contribuzione dovuta da tali soggetti deve essere riscossa nella sua interezza e le domande volte ad ottenere il beneficio in questione devono essere respinte, ivi comprese quelle già presentate e non ancora definite.
L’Istituto provvederà a comunicare agli interessati le modalità per il recupero di eventuali importi indebitamente fruiti.
Il Direttore Generale
Nori