Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per esposizione all'amianto Norme Circolari Inps CI 1995 Circolare 142 del 20 maggio 1995
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Validità ed efficacia delle prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012
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Circolare 142 del 20 maggio 1995
Oggetto: Prestazioni economiche di malattia durante i periodi di
cure idrotermali. Decreto 15 dicembre 1994. Modifiche
all'elenco delle patologie che possono trovare reale
beneficio dalle cure termali.
Sommario: Nuovo elenco delle patologie per le quali puo' essere
concessa l'indennita' di malattia durante i periodi di
cure idrotermali.
Si porta a conoscenza che con l'allegato decreto del Ministero
della Sanita' 15 dicembre 1994, pubblicato sulla G.U. n. 57 del
9.3.1995, sono state apportate modificazioni all'elenco delle
patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali,
di cui all'art. 1 del decreto 12 agosto 1992, come integrato con
decreto 27 aprile 1993.
Trattasi, in particolare, dell'eliminazione delle seguenti
patologie: "reumatismi infiammatori in fase di quiescenza";
"sindrome del Tunnel carpale"; "bronchiectasie"; "psoriasi in
forma inversa"; "rosacea"; "lichen ruben planus"; "sinusiti
iperspastiche" e "otiti sierose". Di nuovo inserimento risultano
invece -tra le malattie O.R.L.- le voci "faringolaringiti
croniche" (in luogo delle precedenti faringotonsilliti croniche e
laringiti croniche) e "sinusiti croniche" (invece di sinusiti
croniche recidivanti) nonche' -tra le malattie ginecologiche- le
voci "sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura
cicatriziale e involutiva" e "leucorrea persistente da vaginiti
croniche aspecifiche o distrofiche" (che sostituiscono le
precedenti).
Per le cure iniziate dal 9.3.1995, le indennita' economiche di
malattia, potranno, pertanto, essere corrisposte, in presenza
delle altre condizioni previste con circolare n. 287 del
18.12.1992, esclusivamente per le patologie indicate nell'elenco
allegato al citato decreto 15.12.1994, elenco che ha validita'
(art. 1, comma 2) fino al 1 gennaio 1998, data entro la quale e'
prevista (art. 2, comma 2) la revisione dello stesso.
Alla nuova elencazione di patologie dovra', ovviamente, farsi
riferimento anche ai fini della concessione delle cure "OBG",
relativamente alle quali si fa riserva di fornire quanto prima
ulteriori indicazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
N.B. L'allegato sara' riportato nel solo testo a stampa.