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Legge 18 dell11 febbraio 1980
Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.
Vigente al: 28-6-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n.
1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 luglio 1984, n.392 ha disposto (con l'art. 1) che il presente articolo "deve intendersi nel senso che la equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1983, della indennita' di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta la estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle
pensioni di guerra."
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 22 giugno 1989, n. 346 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa concorrere, con altre
minorazioni, la cecita' parziale."
Art. 2.
Il Ministro della sanita', entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gia' riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'articolo 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennita' di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennita' di accompagnamento prevista dal precedente articolo 1.
I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'articolo 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi.
II diritto all'indennita' di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - ROGNONI -
ALTISSIMO - SCOTTI -
PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Legge 466 del 13 agosto 1980
Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.
Vigente al: 19-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:Art. 1.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975,n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e' aggiunto il seguente comma:"Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono isoggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonche' quelli deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attivita' di soccorso".Art. 2.
La speciale elargizione di cui all'articolo 3 della legge 27ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, e' elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgonoi criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.La speciale elargizione e' dovuta altresi', nella stessa misura dicui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.Art. 3.
Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, delCorpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni. ((4))---------------AGGIORNAMENTO (4)Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazionidalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 sono elevate ad euro 200.000.Art. 4.
L'elargizione di lire 100 milioni e' altresi' concessa allefamiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidita', secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonche' qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 OTTOBRE 1990, N. 302))Art. 6.
((La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altrein essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine:1) coniuge superstite e figli se a carico;2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso nonabbia diritto a pensione;2) genitori;3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ainumeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile)).Art. 7.
La speciale elargizione di cui alla presente legge e' esente daIRPEF.Art. 8.
Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpodelle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attivita' di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, e' corrisposto fino a lire un milione.Art. 9.
Le modalita' di attuazione della presente legge saranno stabilitecon decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.Art. 10.
((I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1gennaio 1969.Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n.629, e successive modificazioni, e' esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.Il beneficio di cui al precedente comma e' corrisposto secondo lemodalita' indicate nell'articolo 6 della presente legge)).Art. 11.
La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21dicembre 1978, n. 862, e' elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed e' esente da IRPEF.Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delleposte e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68))Art. 13.
All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - ROGNONI -PANDOLFI - LAGORIO -MORLINO - REVIGLIO -MARCORA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:Art. 1.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975,n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e' aggiunto il seguente comma:"Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono isoggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonche' quelli deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attivita' di soccorso".Art. 2.
La speciale elargizione di cui all'articolo 3 della legge 27ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, e' elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgonoi criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.La speciale elargizione e' dovuta altresi', nella stessa misura dicui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.Art. 3.
Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, delCorpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni. ((4))---------------AGGIORNAMENTO (4)Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazionidalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 sono elevate ad euro 200.000.Art. 4.
L'elargizione di lire 100 milioni e' altresi' concessa allefamiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidita', secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonche' qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 OTTOBRE 1990, N. 302))Art. 6.
((La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altrein essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine:1) coniuge superstite e figli se a carico;2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso nonabbia diritto a pensione;2) genitori;3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ainumeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile)).Art. 7.
La speciale elargizione di cui alla presente legge e' esente daIRPEF.Art. 8.
Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpodelle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attivita' di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, e' corrisposto fino a lire un milione.Art. 9.
Le modalita' di attuazione della presente legge saranno stabilitecon decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.Art. 10.
((I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1gennaio 1969.Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n.629, e successive modificazioni, e' esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.Il beneficio di cui al precedente comma e' corrisposto secondo lemodalita' indicate nell'articolo 6 della presente legge)).Art. 11.
La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21dicembre 1978, n. 862, e' elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed e' esente da IRPEF.Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delleposte e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68))Art. 13.
All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - ROGNONI -PANDOLFI - LAGORIO -MORLINO - REVIGLIO -MARCORA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Legge 427 del 13 agosto 1980
Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria
relativa alle categorie operaie e impiegatizie.
Vigente al: 8-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione
guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro e' corrisposta una
integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che
sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli
impiegati, calcolato tendendo conto dell'orario di ciascuna settimana
indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare: a)
l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire
1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo
dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilita'
aggiuntive, e' superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi
massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione
autorizzate. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal
1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e
b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla
medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
((2))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - FOSCHI -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 44, comma 6) che
il secondo comma del presente articolo unico "si interpreta nel senso
che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione
salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un
massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita'
aggiuntive".
Tabelle Prestazioni a Sostegno del Reddito
Legge 33 del 29 febbraio 1980
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il
contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno
1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.
Vigente al: 1-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le prestazioni
sanitarie ed economiche dal 1 gennaio 1980, nonche' la proroga dei
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla
legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile e' convertito
in legge con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1:
i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
"A decorrere dal 1 gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti,
salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennita' di
malattia e di maternita' di cui all'articolo 74, primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto
a cura dei datori di lavoro all'atto della responsione della
retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha
ripreso l'attivita' lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore
di lavoro di corrispondere, anticipazioni a e' norma dei contratti
collettivi in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della
retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva,
con le modalita' che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di
malattia e di maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di
sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennita'
per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga
scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a
conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei
contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo
le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto
compatibili.";
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo
a favore del datore di lavoro, l'INPS 6 tenuto a rimborsare l'importo
del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla
presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine,
l'Istituto e tenuto a corrispondere sulla somma risultante, a credito
gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli
interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal
centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti
inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla
data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o
integrare la denuncia stessa.";
il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede
direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di
malattia e maternita' per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti
e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i
lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non
usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni";
dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
"Si applicano comunque le modalita' disciplinate dai primi cinque
commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
Ai soci delle compagnie del ramo industriale e carenanti di
Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'articolo 3, punto
e), della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del
fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta
legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli
organismi interessati.";
nel decimo comma, le parole: "lire 100 mila", sono sostituite con
le seguenti: "lire 50 mila";
l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Nei casi di infermita' comportante incapacita'
lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al
lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e
la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti
nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il
trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata ai
sensi dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e
successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore e' tenuto entro due giorni dal relativo rilascio, a
recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, il certificato e la attestazione di cui al primo comma,
rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto nazionale della
previdenza sociale o alla struttura pubblica indicata dallo stesso
Istituto, d'intesa con la regione.
Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermita' del
lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n.
300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono
effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.
Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a
richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale i
certificati in suo possesso. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1,
sesto comma, i certificati devono essere trasmessi al predetto
Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal relativo
ricevimento, unitamente ai dati salariali necessari per il pagamento
agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di
maternita'.";
all'articolo 3:
nel primo comma, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
"e) sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 5 della legge
22 dicembre 1973, n. 903, nella misura comunque determinata per
l'anno 1979";
nel secondo comma, dopo le parole: "partiti politici", sono
inserite le seguenti: "ed ai sacerdoti secolari e ministri di culto
delle confessioni religiose diverse dalla cattolica";
nel quarto comma le parole: "lettere a), b), c) d)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) d) ed e)";
l'ultimo comma e sostituito con i seguenti:
"A decorrere dal 1 gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal
quarto comma all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 i
contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi
dall'INPS che versera', entro la fine di ciascun mese, a partire da
quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato un acconto pari a un
dodicesimo dell'80 per cento dei contributi di competenza per
l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di
eventuali quota fiscalizzate e dei contributi dovuti dalle
amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento autonomo
o dotate di autonomia amministrativa che provvederanno direttamente
al versamento degli stessi a bilancio dello Stato. I relativi
conguagli saranno effettuati con le modalita' e le scadenze da
stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
quello del lavoro e della previdenza sociale.
Le amministrazioni statali di cui al comma precedente dovranno
versare i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 4 della legge 17
agosto 1974, n. 386, all'apposito conto corrente infruttifero aperto
ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa, mentre i contributi di
cui alla lettera b) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n.
60, e successive modificazioni, dovranno affluire sull'apposito conto
corrente fruttifero aperto presso la tesoreria centrale intestato
"Cassa depositi prestiti - Sezione autonoma per l'edilizia
residenziale legge n. 457 del 1978".
Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitari locali
delle funzioni e dei beni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sono prorogate le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo
69 della legge stessa.";
all'articolo 4:
dopo il primo comma e inserito il seguente:
"Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 112 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e' elevato a tre anni.";
il secondo comma e sostituito dal seguente:
"La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3)
dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, e' direttamente
corrisposta agli aventi diritto da parte dell'ente pubblico datore di
lavoro.";
il terzo comma e' soppresso;
all'articolo 5:
nel primo comma, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle
seguenti:
"d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o
convenzionati;
e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie
erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche' dalle casse mutue
delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle
autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di
cura.";
dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in
forma indiretta, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dalle
vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di
assistenza specialistica indiretta.";
i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:
"Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa
dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla
erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo
nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la
Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi
stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti
salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione.
Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le
modalita' di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.";
dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:
"Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia
possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.
Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate,
nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per
malattia, infortunio e maternita'.
Con il provvedimento previsto dall'articolo 63, quarto comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le
modalita' della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli
stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui
al precedente comma, nonche' le rette di degenza da porre a carico
degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del
settimo comma.";
i commi sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
"Fino all'emanazione della disciplina legislativa prevista
rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'articolo 70 della
stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari
liquidatori nominati ai Sensi dell'articolo 72 della citata legge 23
dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e
servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica,
tirrena e meridionale, nonche', per la parte riguardante le suddette
materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di
amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono
operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita'
richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attivita' degli
enti e assicurato nelle forme e con le modalita' gia' seguite nel
1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'articolo 4 della
legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanita'.
Fino all'emanazione della disciplina legislativa di cui al
richiamato articolo 37 le regioni continuano ad assicurare
l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base
delle vigenti disposizioni.
Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie locali
delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i
commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349,
limitatamente alle attivita' sanitarie, anche in deroga ai vigenti
ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o
di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle
direttive dei competenti organi delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalita' e gli
obiettivi del Servizio sanitario nazionale.
Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui
all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino
all'istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni
alle unita' sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro
nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresi' assicurare il
rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate al comma
precedente.";
dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - Le province autonome di Trento e Bolzano, nel
riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate
ai sensi degli articoli 51 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
trattengono le somme occorrenti per il finanziamento dei servizi e
presidi sanitari gestiti direttamente dalle province, in quanto le
relative funzioni non siano delegate ai comuni ai sensi dell'articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670.
Le somme trattenute sono amministrate secondo le norme di
contabilita' emanate dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi
dell'articolo 4, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e dello articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.";
all'articolo 8:
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di
tesoreria delle unita' sanitarie locali, con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281, sono approvati i criteri generali per la
predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle
unita' sanitarie locali con le aziende di credito.";
i commi quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
"Le regioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro copia
del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma
dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il
prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralita' dovute
alle unita' sanitarie locali. L'accredito avviene ai sensi del
secondo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Le regioni, all'inizio di ciascun trimestre, trasferiscono alle
unita' sanitarie locali il 50 per cento delle quote trimestrali alle
stesse assegnate, per la spesa corrente, ai sensi del precedente
comma. Il residuo e' trasferito alle unita' sanitarie locali in
relazione alle effettive necessita' di cassa. I trasferimenti per le
spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive
necessita'.
Le regioni prelevano dal conto corrente fruttifero, di cui al
terzo comma, quote non superiori a quelle da trasferire alle unita'
sanitarie locali a norma del precedente comma.";
il settimo, ottavo e nono comma sono soppressi;
dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - Dal 1 gennaio 1981 le unita' sanitarie locali e i
rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti
relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le
modalita' di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1978, n.
468."; l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - Ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 5 agosto
1978, n. 468, al fine di consentire il consolidamento delle
operazioni interessanti il settore pubblico, nonche' il coordinamento
dei conti pubblici, al primo comma dell'articolo 50 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, dopo il numero 9) e' aggiunto il seguente:
"10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle
unita' sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione
economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli
delle entrate e delle spese nonche' dei relativi codici, ai criteri
stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita',
sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980.
Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della
Repubblica, l'ordinamento contabile delle unita' sanitarie locali,
per quanto attiene al presente obbligo, dovra' essere conforme ai
criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilita' delle
rispettive regioni di appartenenza."";
l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Al secondo comma dell'articolo 50 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni sono
tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i
successivi trenta giorni."";
l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - Fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali e
al trasferimento negli stessi del personale degli enti locali, degli
enti ospedalieri, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome
in liquidazione nonche' degli altri enti soppressi, destinato ai
servizi delle unita' sanitarie locali; fatto divieto agli enti
medesimi di procedere ad assunzioni anche temporanee di personale
amministrativo, salvo quelle conseguenti a concorsi per i quali siano
gia' iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Per il restante personale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.";
l'articolo 12 e' soppresso;
all'articolo 13:
il comma che viene aggiunto all'articolo 54 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e sostituito dal seguente:
"Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale e' vietato
disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi
impianti di presidi sanitari.";
l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma,
20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21
dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e,
conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni
stesse devono intendersi posticipati di un anno.
I limiti minimi di retribuzione imponibile disposti con decreti
emanati per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21
dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati ogni anno dal 1980
nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che
si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile
1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli
esercenti attivita' commerciali per l'anno 1980 e' calcolato
moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto
alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno
1975, n. 160, per il coefficiente 2,3; la misura dei contributi
contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni e' soggetta alla variazione di cui al predetto articolo 22
della legge 3 giugno 1975, n. 160.
L'aumento percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica anche alle pensioni
supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in
sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30
aprile 1969, n. 153.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle
pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni orarie,
contemplate dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843,
sono aumentate, per l'anno 1980, tenendo conto delle variazioni
dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979.
Con effetto dal 1 gennaio 1979 gli ultimi due commi dell'articolo
19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono sostituiti dai
seguenti:
"In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a
carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza
piu' remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga
la pensione di importo piu' elevato. Qualora una delle pensioni sia a
carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti
predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in
cifra fissa.
Nei casi di concorso di piu' pensioni a carico della stessa
gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione
diretta.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai
superstiti con piu' titolari".
All'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' aggiunto,
con effetto dal 1 gennaio 1979, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si
applicano alle pensioni ai superstiti con piu' titolari".";
dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
"Art. 14-bis. - In attesa della legge di riforma del sistema
pensionistico, con effetto dal 1 luglio 1980, gli importi delle
pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui
all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono aumentati in misura pari alla variazione
percentuale del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della
scala nobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria che si
determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al
semestre agosto 1979-gennaio 1980 con quello relativo al semestre
febbraio 1979-luglio 1979.
Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applica la
norma di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno
1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al
prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per
ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di
contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria
nei due trimestri relativi al periodo agosto 1979-gennaio 1980.
Gli aumenti di pensione di cui al secondo comma del presente
articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in
costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La
trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione.
Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura
della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente
decorrenza dal 1 gennaio dell'anno 1981.";
"Art. 14-ter. - In attesa della legge di riforma del sistema
pensionistico, per l'anno 1980 e con effetto dal 1 gennaio 1980,
l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' elevato a L. 102.350. L'importo predetto e'
comprensivo dell'aumento derivante con effetto dal 1 gennaio 1980
dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica
delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni.";
"Art. 14-quater. - In attesa della legge di riforma del sistema
pensionistico, con effetto dal 1 maggio 1980 e limitatamente all'anno
1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a
carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del
soppresso Fondo invalidita', vecchiaia e superstiti per gli operai
delle miniere di zolfo della Sicilia e' attribuita una maggiorazione
a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili.
Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del
trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta
maggiorazione, sono aumentate, ove sussista il diritto
all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo
determinato ai sensi del precedente comma.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con
effetto dal 1 luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari
di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i
lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo
invalidita', vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di
zolfo della Sicilia, qualora la pensione sia stata attribuita per
effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione
obbligatoria effettiva non inferiore a 781, e' attribuita una
ulteriore maggiorazione a titolo di anticipazione pari a L. 10.000
mensili.
L'importo mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma
precedente, nel caso in cui risulti compreso tra l'importo del
trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta
maggiorazione, e' aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione
al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai
sensi del precedente comma.";
"Art. 14-quinquies. - In attesa della legge di riforma del sistema
pensionistico e della parificazione dei trattamenti di pensione dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali a quelli dei lavoratori dipendenti,
con effetto dal 1 luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980,
l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle
gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli
artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' elevato a L.
142.950 mensili.
La norma di cui al comma precedente si applica ai titolari di
pensione di vecchiaia e di anzianita', ai titolari di pensione ai
superstiti nonche' ai titolari di pensione di invalidita' che abbiano
raggiunto l'eta' di pensionamento per vecchiaia prevista per le
gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Ai titolari di pensione di invalidita' integrata al minimo che non
abbiano raggiunto l'eta' di pensionamento per vecchiaia prevista per
le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e' attribuito un aumento
mensile pari a L. 10.000 con effetto dal 1 luglio 1980 e
limitatamente all'anno 1980.";
"Art. 14-sexies. - Agli oneri derivanti al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti per l'anno 1980 dall'applicazione degli
articoli 14-bis e 14-quater del presente decreto, valutati in lire
1.517 miliardi si provvede: quanto a lire 700 miliardi elevando, con
decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 marzo 1980 e
fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1982, le aliquote
contributive di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, rispettivamente dal 23,50 al 24,20 per
cento, di cui il 17,05 per cento a carico dei datori di lavoro e dal
12 al 12,70 per cento, di cui il 9,05 per cento a carico dei datori
di lavoro; e quanto a lire 817 miliardi con un contributo
straordinario dello Stato di pari importo.
Agli oneri derivanti alle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-bis e
14-quinquies del presente decreto, valutati in lire 688 miliardi, si
provvede:
a) quanto a lire 120 miliardi mediante un contributo capitario
aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione
speciale degli artigiani;
b) quanto a lire 112 miliardi mediante un contributo capitario
aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione
speciale degli esercenti attivita' commerciali;
c) quanto a lire 456 miliardi relativi alla gestione speciale dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni: per lire 230 miliardi
mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 60.000 annue per
gli anni 1980, 1981 e 1982 a carico dei soli iscritti nei comuni non
montani, e per lire 226 miliardi con un contributo straordinario
dello Stato di pari importo.
All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14-bis e
14-ter per i titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26
della legge 30 aprile 1965, n. 153, valutato per l'anno finanziario
1980 in lire 172 miliardi, si provvede mediante corrispondente
integrazione del contributo dovuto dallo Stato al Fondo sociale
istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la
legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Al complessivo onere di lire 1.215 miliardi a carico dello Stato
per l'anno 1980 di cui ai commi precedenti si provvede con
corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando
per lire 637 miliardi l'accantonamento "Sgravi contributivi disposti
per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione" e per
lire 578 miliardi l'accantonamento "Sistemazione degli squilibri dei
bilanci degli enti ospedalieri pubblici".";
"Art. 14-septies. - Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile
della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui
all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli
articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui
confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita'
lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti
di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni, che viene definito "pensione non
reversibile", e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento
derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione
automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n.
160.
Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero
anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai
sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.
I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi
titolari di pensione di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio
1970, n. 382, minori di diciotto anni.
Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
Il limite di reddito di cui al comma precedente sara' rivalutato
annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria rilevate dallo ISTAT agli effetti della scala mobile
sui salari. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.
All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo,
valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
utilizzando parzialmente l'accantonamento "Potenziamento del Corpo
della guardia di finanza".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";
"Art. 14-octies. - Per assicurare la tempestiva attuazione della
legge 7 febbraio 19791, n. 29, e del presente decreto-legge, il
limite massimo delle prestazioni oltre l'orario normale di cui
all'articolo 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e'
elevato per il personale dell'INPS, e limitatamente all'anno 1980, a
400 ore.";
"Art. 14-novies. - Nel primo comma dell'articolo unico della legge
24 dicembre 1979, n. 669, le parole: "spettano per gli anni 1980 e
1981" sono sostituite dalle seguenti:
"spettano per gli anni 1979, 1980 e 1981".";
all'articolo 16:
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento
di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843,
e' fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di
emanazione del decreto di cui al predetto articolo 23.";
all'articolo 17:
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le aziende esercenti la pesca e per i piloti dei porti,
limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al primo comma
verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel
settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il
meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22
febbraio 1973, n. 27.";
l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. - All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e' aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:
"Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso
all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le
esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli
74 e 76 della presente legge, nonche' al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali
dell'impiego".";
all'articolo 22:
nel primo comma le parole: "A decorrere dal periodo di paga
successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979" sono sostituite
dalle seguenti: "In attesa del riordino organico di tutta la materia
concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31
dicembre 1979 e fino al 31 dicembre 1980.";
dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"L'espressione "imprese manifatturiere ed estrattive" di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito
con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, deve intendersi
comprensiva delle imprese impiantistiche del settore
metalmeccanico.";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le riduzioni di cui al primo comma operano nel limite dei
contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti
pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli
apprendisti."; l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - Con effetto dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi
di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo
comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con
altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di L.
2.500.000 compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli
15 e 16 dello stesso decreto e di cui all'articolo 59 della legge 21
dicembre 1978, n. 843, un'ulteriore detrazione d'imposta di L. 28.000
annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova
applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.";
dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:
"Art. 23-bis. - Agli istituti, enti, ospedali e presidi delle
unita' sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del
Servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime
convenzionale, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della
legge 11 giugno 1974, n. 252, purche' non abbiano fini di lucro ed
assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a
quello previsto per gli assegni familiari dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.";
"Art. 23-ter. - Le regioni, con la collaborazione delle unita'
sanitarie locali, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione
complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri e delle
amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi
interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura
dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle
partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento
dell'effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31
dicembre 1979.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
della sanita', udito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite
le modalita' per l'erogazione, attraverso le regioni, delle somme
necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passivita'
pregresse accertate con la verifica prevista dal precedente comma
fino alla concorrenza dei disavanzi di amministrazione risultanti dai
conti consuntivi alla data del 31 dicembre 1979.
Per l'estinzione delle suddette passivita' viene iscritta nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
1980 la somma di lire 1.500 miliardi.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Sistemazione degli squilibri
dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici".";
"Art. 23-quater. - I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980,
provvedono, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, a regolarizzare la propria posizione
debitoria, relativa a periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con
versamento in unica soluzione dei contributi dovuti alle gestioni
previdenziali ed assistenziali attualmente amministrate dallo stesso
Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative
e di ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed
il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia
di sgravio degli oneri sociali, e con la sola esclusione delle spese
di giudizio.
La procedura di cui sopra trova applicazione anche in fase di
contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di
soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non
ancora versate.
Il beneficio di cui al presente articolo non trova applicazione per
i contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali.";
"Art. 23-quinquies. - Gli adempimenti per l'accertamento, la
riscossione ed il recupero in via giudiziale dei contributi sociali
di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa relativi ai
periodi fino al 31 dicembre 1979 sono affidati all'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
E' abrogato il terzo comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
L'INPS provvede al riparto delle somme di cui al primo comma fra le
gestioni interessate secondo le norme vigenti nel periodo al quale le
somme stesse si riferiscono.
Per le azioni di surrogazione di cui all'articolo 1916 del codice
civile, riferite agli anni 1979 e precedenti, l'INPS subentra ai
disciolti enti mutualistici a decorrere dal 30 aprile 1980 dal 60°
giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Ai contributi di cui all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, dovuti per i lavoratori dipendenti, si applica il termine di
prescrizione stabilito dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969,
n. 153.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle
prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.";
l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero
della sanita' nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il
personale di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, in servizio presso il Ministero della sanita', alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
unitamente al personale che sara' assegnato entro 11 limite massimo
di 100 unita' con le procedure previste dall'articolo 6 della legge
29 giugno 1977, n. 349, per le esigenze della programmazione
sanitaria nazionale, dell'ufficio per l'attuazione della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e dell'assistenza sanitaria di cui
all'articolo 37 della stessa legge, e trasferito, dal 1 luglio 1980,
al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.
Puo' essere altresi' destinato al Ministero della sanita' il
personale di cui al terzo comma dell'articolo 67 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della
sanita', ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, detto personale e' inquadrato in apposito ruolo speciale da
istituire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale; con lo stesso decreto, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, sara' stabilita
l'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le
posizioni del personale trasferito, fermo restando il trattamento
economico e normativo previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
relativi accordi sindacali.
Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati per il secondo
semestre dell'anno 1980 in lire 3 miliardi, sono iscritti nello stato
di previsione della spesa del Ministero della sanita'. A tal fine
viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il
capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.";
dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
"Art. 24-bis. - In attuazione dei compiti attribuiti all'Istituto
superiore di sanita' dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in
particolare dagli articoli 6, 9, 27 e 58, i posti in organico
previsti nei quadri I, II e III della tabella B, annessa alla legge 7
agosto 1973, n. 519, sono aumentati rispettivamente del venticinque
per cento, del cinquanta per cento e del dieci per cento.
E' istituito un posto di dirigente generale, con funzione di
direttore dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto
superiore di sanita'.
I posti previsti nella tabella XIX, quadro I, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono
rideterminati in tre unita' nella qualifica di dirigente superiore,
con funzione di capo servizio, e in dieci unita' nella qualifica di
primo dirigente, con funzione di direttore di divisione. Alla
copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo
dirigente si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 30
settembre 1978, n. 583.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
nell'anno finanziario 1980, si provvede a carico del capitolo 4501
dello stato di previsione del Ministero della sanita', per il
medesimo anno finanziario.
Il quinto comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e' abrogato.
I posti portati in aumento, esclusi quelli delle carriere
direttive, sono attribuiti agli idonei dei concorsi, gia' banditi,
che saranno portati a termine entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.";
"Art. 24-ter. - I benefici previsti dal decreto delegato di cui al
quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, sono estesi, limitatamente alle qualifiche o posizioni
funzionali iniziali, al personale degli enti locali, degli enti
ospedalieri, degli enti mutualistici e di altri enti soppressi, da
trasferire alle unita' sanitarie locali, in servizio continuativo da
almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.
Il personale della Croce rossa italiana, comunque in servizio
all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche, e'
immesso nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio
sanitario nazionale di cui al quarto comma, n. 1), dell'articolo 47
della predetta legge, previo concorso riservato per titoli da
espletarsi dall'amministrazione di appartenenza e purche' in possesso
dei requisiti, fatta eccezione per i limiti di eta', prescritti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.";
"Art. 24-quater. - Gli oneri relativi alle competenze spettanti al
personale comandato presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale ai sensi dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, sono a carico dell'Istituto medesimo che provvedera'
direttamente al pagamento delle competenze stesse al personale
interessato.
Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di comando
adottato dai commissari liquidatori, il personale di cui al comma
precedente e' trasferito all'INPS e iscritto in apposito ruolo
speciale in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche
che sara' deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale in conseguenza del trasferimento
del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie
soppresse.";
"Art. 24-quinquies. - Il personale indicato al settimo comma
dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' quello
comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse
dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi 17
agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, e' assegnato ad
amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
amministrazioni interessate.
Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri interessati, disciplinera' l'assegnazione agli
enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70,
del personale di cui al primo comma nonche' di quello
provvisoriamente assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base alla
legge 21 ottobre 1978, n. 641, in armonia con le norme previste
dall'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che
non avra' trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla
tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' inquadrato, non oltre
il 31 dicembre 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di
equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentate nel CNEL.
Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale
continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine
servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di
provenienza, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre
1979, n. 509.
All'istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre
amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi
deliberanti.
Gli oneri relativi al personale trasferito alle amministrazioni
statali, valutati, per il secondo semestre dell'anno 1980, in lire 5
miliardi, sono a carico della gestione di liquidazione, assunta dal
Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 77 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. A tal fine viene corrispondentemente ridotto
lo stanziamento previsto al capitolo 5941 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro.";
l'articolo 25 e' soppresso;
all'articolo 26:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga entro il 30
giugno 1980 i ventiquattro mesi previsti dal combinato disposto degli
articoli 25 e 26 della legge predetta sono prorogati a tale data.";
l'ultimo comma e' soppresso;
dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
"Art. 26-bis. - La durata di esecuzione dei progetti specifici di
servizi socialmente utili, predisposti dalle amministrazioni dello
Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi della
legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, e', in ogni caso, stabilita in ventiquattro mesi. La
residua durata dei progetti specifici e' utilizzata precipuamente per
le attivita' di formazione dei giovani.";
"Art. 26-ter. - Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei
rispettivi progetti specifici i giovani sono ammessi a sostenere un
esame di idoneita' per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni
dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo.
I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla
qualifica iniziale di ciascuna carriera cui e' equiparabile la
qualifica professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione.
L'esame si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella
valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli
professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante
l'esecuzione del progetto, nonche' in una prova scritta o pratica,
integrata da un colloquio.
I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneita' e le modalita'
di svolgimento dello stesso sono determinati per ciascuna
amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro competente, con riferimento a quelli
previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle
carriere del pubblico impiego. Con lo stesso decreto e' determinata,
altresi', l'equiparazione di cui al secondo comma del presente
articolo.
Con il decreto indicato al comma precedente, viene altresi'
disciplinata l'ammissione all'esame di idoneita' degli impiegati di
ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti alla
carriera immediatamente inferiore a quella per la quale e' indetto
l'esame, sempreche' siano in possesso del titolo di studio richiesto
per l'ammissione all'esame stesso. Gli impiegati che hanno superato
l'esame di idoneita' sono iscritti, in base al punteggio riportato,
nella graduatoria prevista dall'articolo 26-quater. Fino alla data di
immissione nella nuova carriera, con le procedure previste
dall'articolo 26-quinquies, gli impiegati stessi conservano a tutti
gli effetti la posizione di ruolo posseduta.";
"Art. 26-quater. - I giovani che hanno superato l'esame previsto
nell'articolo precedente sono iscritti in graduatorie istituite per
ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione e
continuano a svolgere la propria attivita' presso la stessa
amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino
all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo.
L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico
determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.
Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza
esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso
progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio
nella stessa data. In caso di parita' di punteggio l'ordine di
precedenza e' determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al personale di cui al primo comma del presente articolo e'
attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico
dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonche' il relativo
trattamento assistenziale e previdenziale. Al personale stesso
continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo
previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad
analoghe mansioni.";
"Art. 26-quinquies. - Dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto il 50 percento dei posti
disponibili presso le amministrazioni dello Stato, ivi comprese
quelle ad ordinamento autonomo, che hanno realizzato progetti
specifici, e' riservato ai giovani iscritti nelle graduatorie
previste nell'articolo precedente fino all'esaurimento delle stesse e
comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso
le stesse amministrazioni.
Il 50 percento dei posti disponibili presso le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che non hanno realizzato
progetti specifici o hanno esaurito le graduatorie di cui
all'articolo precedente e' coperto attingendo dalle graduatorie delle
altre amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri
competenti e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative, sono emanate le relative disposizioni di attuazione,
che faranno salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione dei giovani
nelle graduatorie.
Le amministrazioni di cui al comma precedente, in relazione ai
propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani
provenienti dalle altre amministrazioni la frequenza di appositi
corsi di formazione.
Nel quadro delle determinazioni di indirizzo adottate dal
Parlamento in ordine alla ristrutturazione delle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed in relazione
alle effettive esigenze funzionali il Governo provvedera' a
presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, un disegno di legge
diretto alla revisione delle dotazioni organiche delle
amministrazioni stesse.";
"Art. 26-sexies. - Le disposizioni di cui agli articoli 26 e
seguenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le
quali le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento
autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della
legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni.";
"Art. 26-septies. - Le disposizioni di cui agli articoli 26-ter e
seguenti del presente decreto-legge hanno valore di norme di
principio e di indirizzo per le regioni che provvederanno a
disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie uniche
regionali e l'ammissione dei giovani anche in enti diversi da quelli
presso i quali hanno prestato attivita' anche nelle forme previste
dall'articolo 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285.
Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento
autonomo, sono autorizzate, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il
Ministro del tesoro, in relazione a particolari esigenze e dove la
media degli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno
1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, superi la
media nazionale, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei
propri ruoli con giovani iscritti nelle graduatorie istituite, ai
sensi del comma precedente, presso le regioni i cui territori in
tutto o in parte siano compresi tra quelli indicati nell'articolo 1
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, previo assenso degli interessati e salvo, in
ogni caso, l'ordine di iscrizione in tali graduatorie.
Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti del presente
decreto-legge si applicano anche ai giovani assunti dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Le relative norme di attuazione saranno adottate dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto stesso con delibera soggetta ad
approvazione ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n.
70.";
"Art. 26-octies. - All'onere derivante dall'applicazione degli
articoli 26 e seguenti, valutato in lire 140 miliardi per l'anno
1980, si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1
giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
Il Ministro del tesoro, in riferimento alle ripartizioni effettuate
dal CIPE delle somme recate dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e dal
decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni
nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui tra
le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal CIPE
medesimo.".
Art. 2.
Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonche'
le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima,
scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980.
La delega conferita al Governo con l'articolo 24 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, scaduta il 31 dicembre 1979, e' rinnovata sino
al 31 dicembre 1980.
Art. 3.
A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del
trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115 ed all'articolo 10 della legge 6
agosto 1975, n. 427, e' elevato dai due terzi all'ottanta per cento.
L'importo del trattamento di cui al comma precedente non puo'
superare l'ammontare mensile di L. 600.000.
Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, detto importo
massimo e' aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento
dell'indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata
nell'anno precedente.
Art. 4.
I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto-legge 11
dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia.
Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge
di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i
presupposti necessari
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - ALTISSIMO -
SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO