Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per esposizione all'amianto Norme Messaggi ME 1986
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Benefici per esposizione all'amianto
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Certficazione dei periodi misti
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Concetto di esposizione all'amianto
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Entità e calcolo del beneficio
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Inserimento dei benefici nella posizione assicurativa
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Iscritti al fondo ex-INPDAI
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Lavoratori autonomi artigiani
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Lavoratori che hanno prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie
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Lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario
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Pensione ai superstiti
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Periodi di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, svolgimento di cariche sindacali
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Periodi “misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
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Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata dall’INAIL
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Riconoscimento dei benefici ai lavoratori già titolari di pensione
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Segnalazione dei benefici in sede di liquidazione della pensione
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Spedizionieri doganali
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Validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL
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Validità ed efficacia delle prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI