Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per esposizione all'amianto Norme Messaggi ME 1989
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Benefici per esposizione all'amianto
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Certficazione dei periodi misti
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Concetto di esposizione all'amianto
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Entità e calcolo del beneficio
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Inserimento dei benefici nella posizione assicurativa
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Iscritti al fondo ex-INPDAI
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Lavoratori autonomi artigiani
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Lavoratori che hanno prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie
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Lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario
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Pensione ai superstiti
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Periodi di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, svolgimento di cariche sindacali
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Periodi “misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
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Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata dall’INAIL
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Riconoscimento dei benefici ai lavoratori già titolari di pensione
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Segnalazione dei benefici in sede di liquidazione della pensione
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Spedizionieri doganali
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Validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL
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Validità ed efficacia delle prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012
Messaggio 45234 del 2 giugno 1989
Oggetto:
APPRENDISTATO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO MANCANZA DI RETRIBUZIONE OBBLIGO ASSICURATIVO SUSSISTENZA, COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE EX ART.13 LEGGE 12,8,1962, N,1338 E RISCATTI EX 2 COMMA ART,51 DELLA LEGGE 30,4,1969, N,153 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
NEL CORSO DELL'ESAME ISTRUTTORIO DI RICORSI CONCERNENTI GLI ARGOMENTI INDICATI IN OGGETTO, SI E' AVUTO MODO DI RILEVARE IL VERIFICARSI DI UN DIFFORME COMPORTAMENTO NELLA TRATTAZIONE E NELLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CHE TRATTASI.
PERTANTO SI RITIENE UTILE FORNIRE I SEGUENTI CHIARIMENTI :
L.'OBBLIGO ASSICURATIVO, NEI CONFRONTI DEGLI APPRENDISTI, E' SEMPRE SUSSISTITO SIN DALL'ISTITUZIONE DELLE ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE (N.CIRC.N.l DEL 5 NOVEMBRE 1919 IN "ATTI UFFICIALI 1920 ••- BOLL,N.2). TALE FIGURA RIENTRA, INFATTI, IN QUELLA PIÙ' GENERALE DEL "LAVORATORE SUBORDINATO", L'ASSENZA DI RETRIBUZIONE, OVVERO La mancata prova DELLA PERCEZIONE DELLA STESSA. NON COSTITUISCE MOTIVO OSTATIVO aLL'AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ PREVISTE DALLE NORME IN EPIGRAFE (V,SULL'OBBLIGO ASSICURATIVO DELL'APPRENDISTA SENZA RETRIBUZIONE - SETTORE ARTIGIANO CONTRAlTTO COLLETTIVO 15,12,1940, P.RT , 7 - IN ft. Li, 1941 PflG.342); PER L'ESAME E LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI RISCATTO AI SENSI DEL 2 COMMA DELL'ART.51 DELLA LEGGE N,153/1969, DOVRANNO ESSERE TENUTE PRESENTI LE DISPOSIZIONI VIGENTI PRO-TEMPORE IN MATERIA IN ITALIA,
IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
F.TO PRAUSCELLO