Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per esposizione all'amianto Norme Messaggi ME 2001 Messaggio 292 del 31 ottobre 2001
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Messaggio 292 del 31 ottobre 2001
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONE
Oggetto:
Pensionati che percepiscono redditi in qualità di soci di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo: disciplina in materia di cumulo.
Da parte di alcune strutture periferiche è stata prospettata la situazione di titolari di pensione che percepiscono redditi di lavoro autonomo derivanti dalla qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice ed è stato chiesto se trovi applicazione il divieto di cumulo anche nei confronti dei soci non operanti.
In caso negativo è stato chiesto se sia sufficiente ad escludere la predetta incumulabilità una dichiarazione rilasciata dal pensionato senza alcuna indicazione circa la qualità di socio accomandante o accomandatario.
Al riguardo si rileva che l’articolo 6 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, comma 3, dispone che "i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi".
Con messaggio n. 59 del 12.3.1997 è stato precisato che debbono essere considerati redditi da lavoro autonomo i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro.
Interessata in ordine alla specifica situazione in oggetto, l’Avvocatura Centrale ha espresso l’avviso che ove non consti un’attività di lavoro autonomo del socio, il reddito conseguito da quest’ultimo deve ritenersi reddito di capitale e pertanto non ricompreso nel divieto di cumulo.
Nei casi in cui venga acquisita dichiarazione di responsabilità da parte degli interessati in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa, le Sedi considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS