Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per esposizione all'amianto Norme Messaggi ME 2008 Messaggio 4363 del 21 febbraio 2008
-
Benefici per esposizione all'amianto
-
Certficazione dei periodi misti
-
Concetto di esposizione all'amianto
-
Entità e calcolo del beneficio
-
Inserimento dei benefici nella posizione assicurativa
-
Iscritti al fondo ex-INPDAI
-
Lavoratori autonomi artigiani
-
Lavoratori che hanno prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie
-
Lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario
-
Pensione ai superstiti
-
Periodi di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, svolgimento di cariche sindacali
-
Periodi “misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
-
Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata dall’INAIL
-
Riconoscimento dei benefici ai lavoratori già titolari di pensione
-
Segnalazione dei benefici in sede di liquidazione della pensione
-
Spedizionieri doganali
-
Validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL
-
Validità ed efficacia delle prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012
- Dettagli
- Visite: 23096
Messaggio 4363 del 21 febbraio 2008
Oggetto:
Art 2, comma 504, Legge 244/2007 (finanziaria 2008) - Accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro - Soggetti titolari del diritto all'accredito ed al riscatto
La G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285, ha pubblicato la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 ( Finanziaria per il 2008 ).
L’art. 2, comma 504, della legge citata stabilisce che le disposizioni degli articoli 25 e 35 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2008.
Il comma in esame detta una norma di interpretazione autentica che modifica parzialmente alcuni principi applicativi in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità e, in particolare, introduce la nozione di iscritto alla data del 27.4.2001.
Con riferimento a detta nozione e con riserva di meglio precisare in sede di emanazione di apposita circolare si precisa che per l’assicurazione generale obbligatoria l’iscritto in servizio è il soggetto di condizione attiva che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001 non è titolare di trattamento pensionistico.
Conseguentemente, la facoltà di accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che, entro la predetta data del 27.4.2001, risultino pensionati salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità che si rioccupino, considerata la particolarità dello status di pensionato titolare di assegno di invalidità.
Ne consegue che le Sedi in indirizzo dovranno attenersi alle predette disposizione ed escludere che soggetti pensionati alla data del 27.4.2001 possano chiedere l'accredito dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro o il riscatto dei periodi di congedo parentale con conseguente ricostituzione della prestazione in godimento.
IL DIRETTORE CENTRALE
M. NORI