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Supplementi su pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria
Supplementi dal 1° gennaio 2012
(msg.219/2013)
L’articolo 7, commi 4, 6 e 7, della legge 23 aprile 1981, n. 155, dispone che il diritto ai supplementi per contribuzione versata o accreditata nell’AGO successivamente alla decorrenza della pensione, si consegue a domanda dopo 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico o del precedente supplemento.
In deroga al termine di cui sopra, è data facoltà all’interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione del supplemento dopo che siano trascorsi solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile.
Ai fini dell’individuazione dell’età pensionabile a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 214 del 2011, si precisa quanto segue.
La cristallizzazione dell’età anagrafica, come già previsto con circolare n. 259/94 e messaggio n. 14701 del 26/6/2008, trova applicazione per coloro che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia vigenti entro il 31/12/2011 se:
- titolari di pensione di vecchiaia entro la medesima data;
- titolari di pensione di anzianità o pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto e pensione di vecchiaia nel sistema contributivo qualora abbiano compiuto l’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia vigente al 31/12/2011.
La cristallizzazione si applica anche nei confronti di lavoratori che abbiano perfezionato il requisito anagrafico e contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31/12/2011 ma non risultino titolari di trattamento pensionistico entro la stessa data.
Il diritto al supplemento si conseguirà comunque trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico.
Per i soggetti che anteriormente al 1° gennaio 2012 hanno conseguito la titolarità della pensione di anzianità, nel sistema retributivo o misto, o la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e non abbiano perfezionato entro il 31 dicembre 2011 l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia vigente alla predetta data, si può dar luogo alla liquidazione del supplemento trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico, a condizione che l’interessato abbia, nel corso del predetto periodo di due anni, perfezionato l’età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita, prevista dall’articolo 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché presenti domanda di supplemento successivamente allo scadere dei due anni.
Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà ovviamente tener conto delle nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia introdotte dall’articolo 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.