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Decreto Legge 463 del 12 settembre 1983
Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.
Vigente al: 13-8-2014
Titolo I
MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediate misure in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e di prorogare taluni termini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 settembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati
in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse periodicita', l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente
alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalita' rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello e' approvato con il decreto di cui al comma 1.((14))
3. La codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria,
viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1988 n. 48 ha disposto (con l'art. 9 comma 1) che "Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi: a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualita' di sostituti d'imposta, nonche' dati rilevati ai fini contributivi; b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui piu' elevate siano le possibilita' di omissioni o irregolarita'; c) alle dichiarazioni di cui all'articolo 69, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 2
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. (18)
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non e' punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla
notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. ((27))
1-ter. La denuncia di reato e' presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia e' allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate. ((27))
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso. ((27))
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, e' tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme
di cui al D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
5. Entro il 30 novembre 1983 i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'art. 18, D.L. 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione e' effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti. (5)
6. Il versamento dei contributi puo' essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a nove, delle quali la prima entro il 30 novembre 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati e' effettuata in unica soluzione entro il 30 giugno 1984 secondo le modalita' stabilite dall'ente impositore. (5)
6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983. (5)
6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore al 30 per cento del personale in forza. (5)
7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria. (5)
7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del D.P.R. previsto dall'articolo 2 della L. 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria e' differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione. (5)
8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e' differito al 30 novembre 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'articolo 14, L. 10 maggio 1982, n. 251. (5)
9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 2, D.L. 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, nonche' i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato gia' effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresi', le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 16, L. 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983. (5)
10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarita' fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo. (5)
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate. (5)
12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 luglio 1984. (5)
13. Gli enti previdenziali e assistenziali impositori determinano le modalita' per i versamenti. (5)
14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attivita' commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purche' la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa . (3) (5)
15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalita' previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonche' di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro il 30 giugno 1984.(7) (5)
16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, secondo comma, del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni. (5)
17. I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno e' differito al 30 novembre 1983. (5)
18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresi', le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino entro il 30 novembre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (5)
19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione e' affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola. (5) 20. Dalla data di entrata in vigore della L. 21 dicembre 1978, n. 843, al 31 dicembre 1983, in deroga all'art. 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al secondo comma dell'art. 28 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste. (5)
21. Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attivita' di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalita' di cui all'art.
27 dell'ordinamento delle stesse casse approvato con R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella L. 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni. (5)
22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'eventuale recupero contributivo con le modalita' previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970. (5)
23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua contributiva, si effettua, relativamente alla quota a carico dell'ente datore di lavoro, in 24 semestralita', al saggio del sei per cento annuo. (5)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con L. 27 febbraio 1984, n. 18, ha stabilito che "il termine del 30 novembre 1983, di cui al presente articolo, comma 14, e' differito al 30 aprile 1984.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 21 gennaio 1984, n. 4, convertito con L. 22 marzo 1984, n. 30, ha stabilito "che i datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui al presente articolo, commi 5 e seguenti, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984" e che "la regolarizzazione di cui al presente articolo comma 5 e seguenti,e' ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purche' gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-bis e 7 del citato articolo, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 giugno 1984 n. 277, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1984 n. 430 ha disposto (con l'art. 1 comma 8-ter) che "Il termine di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' differito al 30 novembre 1984".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989 n. 389 ha disposto (con l'art. 1 comma 3) che "a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989", il comma 1 e comma 1-bis del presente articolo sono modificati come sopra.
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che "nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo".
Art. 3.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22
luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonche' agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri:
a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti,
ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle
rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche esercitare
gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza. Essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.
3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai
funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle Amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorche' il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorche' il fatto costituisca reato.
4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente comma 1,
l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo e' tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile.
5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad osservare
il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo e' punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
6. ((L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di
coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attivita' di coordinamento effettuata)).
7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638)).
8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non compete
la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.
Art. 4.
1. Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento e per l'anno 1984 i contributi di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; e' altresi' dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quelle di cui all'articolo 14-sexies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera c) del predetto articolo 14-sexies.
2. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali. Per l'anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'anno 1983.
3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per gli anni 1983 e 1984 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite rispettivamente negli anni 1982 e 1983 per la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti e' confermato nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed e' soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.(2)
4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due rate eguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10 luglio e il 10 settembre dell'anno solare al quale si riferiscono.
5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1984.
6. Le misure dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole gestioni; le contribuzioni relative al "Fondo di accantonamento dell'indennita' di anzianita'" determinate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al "Fondo" stesso.
6-bis. Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, e' elevato a L. 960.000 a partire dal 1 gennaio 1984.
7. Le modalita' di versamento dei contributi indicate dall'articolo 17, quarto comma, punto 2), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende armatoriali.
8. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici e' differito al 31 dicembre 1983. (3)
9. Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 14, primo comma del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' riconosciuto, per l'anno 1983, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate. Agli stessi lavoratori e' riconosciuto per l'anno 1983 il diritto alle prestazioni previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate a condizione che abbiano effettuato nell'anno rispettivamente 51 e 76 giornate. Restano escluse dal computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per attivita' di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validita' prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.
10. Ai lavoratori di cui al precedente comma e' riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 51, 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30 giornate nel 1985; 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985; 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985.((14))
Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attivita' di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
11. L'Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa o, se titolari di pensioni di invalidita', al compimento dell'eta' di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini.
12. L'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 in caso di svolgimento di attivita' di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di emigrazione all'estero.
13. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito al 31 dicembre 1983. (3)
14. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato e per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
14-bis. L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell'attivita' aziendale, l'efficacia dei licenziamenti e' sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima.
15. Le norme contenute nell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.
16. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto successivi ai 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva all'entrata in vigore della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155, nonche' ai fini dei trasferimenti contributivi di cui all'ultimo comma del predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale, dedotta quella corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.
17. L'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attivita' commerciali, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
17-bis. L'articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonche' i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna.
18. All'onere valutato in nove miliardi di lire, derivante dall'attuazione del comma secondo dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento d'integrazione salariale straordinario previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
19. Al fine di concorrere al contenimento dell'inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale e con esclusione di quelle di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573 sono ridotte con le seguenti modalita':
a) a decorrere dal 1 febbraio 1983, del 2 per cento per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1984, di un ulteriore 1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per cento per le donne.(7) (11) 20. Le riduzioni contributive di cui al precedente comma si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
21. Per una verifica delle finalita' di cui al comma 19 del presente articolo il Governo, al termine degli anni 1983 e 1984, esaminera' l'andamento medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione programmati, degli aumenti, tenendo conto di un ritardo massimo di tre mesi, dell'indice dei prezzi all'ingrosso della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.
22. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere forniti dall'ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dell'Osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli anni 1984 e 1985 un rapporto sull'andamento generale dei prezzi e del mercato.
23. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986 N. 41.
24. Il decreto di cui al precedente comma e' emanato entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.
25. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 19, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.
26. Per l'anno 1983, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di cui al presente articolo.(5) (11)
27. Il periodo massimo di concessione dell'indennita' prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e' prolungato di altri dodici mesi.
28. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 27, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 1983 n. 730 ha disposto (con l'art. 33) che: "A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, e' ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 dicembre 1983 n. 747, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984 n. 18 ha disposto (con l'art 2 comma 4 e comma 5) che "Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, ottavo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo allo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici, e' prorogato al 31 marzo 1984", e che "Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, tredicesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo al pensionamento anticipato dei lavoratori ((. . .)), e' prorogato al 30
giugno 1984."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 21 gennaio 1984 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1984 n. 30, ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che "La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e' prorogata fino al 30 aprile 1984".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 giugno 1984 n. 277 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1984 n. 430 ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che "All'onere derivante dall'attuazione, per l'anno finanziario 1984, del diciannovesimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, valutato in lire 700 miliardi, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonche' proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85."
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 30 dicembre 1985 n. 787 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986 n. 145 ha disposto (con l'art. 1 comma 3 e comma 4) che "La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento" e che "Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del presente decreto si applicano nelle seguenti misure:
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 dicembre 1987 n. 536. convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988 n. 48, ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennita' economica di malattia e di maternita' opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate".
Art. 5.
1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennita' economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attivita' lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennita' economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennita' economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennita' economica di malattia e' corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.
5. Il datore di lavoro non puo' corrispondere l'indennita' economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennita' relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non puo' eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unita' sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilita', il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonche' un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario ad acta da parte del competente organo regionale.
12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638. ((28))
12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attivita' istituzionale, e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.
14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di controllo. (15)
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-26 gennaio 1988 n. 78 (in G.U. la s.s. 3/2/1988 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della meta' per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni".
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 4, comma 10-bis) che "In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007".
Art. 6.
1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a ((quattro volte)) il trattamento minimo medesimo.
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciasun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.
2. Qualora il reddito, come determinato ai commi precedenti, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo e' riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.
3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o piu' pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed e' liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo piu' elevato o, a parita' di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota. Nel caso di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo e' garantita sulla sola pensione diretta, sempreche' non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.
4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti. (22)
6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata e' determinato, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute. (22)
7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma 6. (22)
8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' moltiplicato per 5,74, restando con cio' assorbiti gli aumenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso l'importo mensile della pensione cosi' determinata non puo' superare ne' il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianita' contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ne' l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. E', tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. (19)
9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sara' annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1 gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965.(19)
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano altresi' alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti dalla data di decorrenza della pensione.
10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2038 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1346 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3003 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2731 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2126 10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono
rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni)).
11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitario di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta per l'anno 1983.
11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano piu' titolari.
11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a se' o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante e' tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca reato. (14)
11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa e' annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988 n. 48, ha disposto (con l'art. 4 comma 15) che "Le sanzioni previste dall' articolo 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidita', ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo".
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 2 agosto 1990, n. 233, ha disposto (con l'art. 5) che "Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte dell'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
sono abrogate."
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 24 dicembre 1993 n. 537 ha disposto (con l'art. 11 comma 22) che "L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano
nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione."
Art. 7.
1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. (18)
2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi cosi' determinati, ferma restando l'anzianita' assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche , per le quali e' previsto un requisito contributivo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attivita' lavorativa o che abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1984 il primo e il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:
"Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore e' pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreche' per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.
In caso contrario sara' accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative".
7. A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del 1 comma del presente articolo.
8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e' quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. PERIODO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990 N. 233. (19)
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita' contributiva per la Determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e' elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianita'. Per il conseguimento dello stesso diritto e' altresi' richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidita', di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione. ((25))
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.
11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attivita' lavorativa extra agricola, non potra' valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.
12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutali per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.
12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati piu' di 270 contributi giornalieri per anno.
13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del predetto numero.
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989 n. 389 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che "Con effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del
predetto comma e' fissata a 9,50."
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996 n. 608 ha disposto (con l'art. 9-ter comma 4) che "Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianita' assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianita' e'
costituito da 156 contributi giornalieri."
Art. 8.
All'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"La pensione di invalidita' non e' attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di eta' inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare della azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidita' sospesa ai sensi del presente comma e' ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.
Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalita' da questo indicate, la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidita' e' tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualita' di pensionato di invalidita'. In caso di omissione, il lavoratore e' tenuto a versare allo Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza".
I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1 gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione.
Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa Vigente.((14))
1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988 n. 48 ha disposto (con l'art. 4 comma 9 e comma 15) che " I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo." e che " Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidita', ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo".
Art. 9.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999 N. 68 )).
Art. 9-bis
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990 N. 407)).
Titolo II
MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA
Art. 10.
1. In attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanita' approva, con proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla semplicita' e chiarezza nella classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicita' del prodotto.
2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonche' alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non e' dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con eventuale specificazione di limitazioni quantitative.
3. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano la erogazione di farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente, compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci:
a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici, pari a L. 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a L. 500;
b) una quota fissa di L. 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.(9)(12)(13)((16))
4. La quota di partecipazione alle spese di cui alla lettera a) del comma precedente non puo' superare L. 20.000 per ricetta.
5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del "Formulario nazionale", allegato al decreto del Ministro della sanita' 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti. Ai fini dell'inserimento di tali prodotti nel prontuario terapeutico saranno seguite le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.
6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale , a seguito del loro inserimento nel prontuario, dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP e' tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono piu' confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato puo' limitare ad una sola di esse l'inclusione nel prontuario terapeutico.
7. Fino alla data dell'applicazione dei primi prezzi determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato n. 4 dell'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che corrispondera' ai farmacisti i prezzi indicati nell'allegato predetto e successive modificazioni.
8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638.
9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e' fissata al 20 per cento con il limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 20.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse e' fissato in L. 50.000.
9-bis. Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le finalita' di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180, e 22 dicembre 1975, n. 685.
9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli atti di donazione e per le presentazioni sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternita' responsabile con accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 22 dicembre 1984 n. 887 ha disposto (con l'art. 15 comma 2) che "La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' aumentata a lire 1.300".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 28 febbraio 1986 n. 41 ha disposto (con l'art. 28 comma 1) che "a decorrere dall'entrata in vigore della suindicata legge le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 250 per ogni 1.000 lire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e a lire 2.000 per ogni ricetta".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 30 ottobre 1987 n. 443, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 1987 n. 531, ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che "Le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono cosi' determinate: a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta; b) una quota fissa di L. 1.500 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000; c) una quota fissa di L. 3.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 25.000; d) una quota complessiva di L. 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 qualora detto importo superi la predetta cifra".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 11 marzo 1988 n. 67 ha disposto (con l'art. 19 comma 13) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' determinata in lire 2.000 per ricetta".
Art. 11.
1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui
all'articolo 10 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano nell'anno precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.
2. ((Sono esentati altresi' dal pagamento delle quote di
partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacita' lavorativa nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile alle categorie dalla 1ª alla 5ª della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono altresi' esentati gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente alle categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e protesiche connesse alla invalidita' che saranno determinate con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi
precedenti, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.
4. Gli estremi del documento previsto dall'articolo 12, ottavo
comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto alla esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione.
5. ((Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio)).
((5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, non
vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica) previste dal piano sanitario nazionale)).
6. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla
spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e per servizio che necessitano di cure prescritte da medici convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e di infermita' riconosciute per causa di guerra o di servizio.
7. Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria
di cui al precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le modalita' determinate annualmente con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12,
nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono riportare per ciascun componente della famiglia il numero di codice fiscale e l'indicazione dell'ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L'unita' sanitaria locale verifica la veridicita' di almeno il tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati nelle autocertificazioni, che ne tengono conto nell'ambito della propria competenza.
9. Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unita' sanitaria locale e' tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni ((...)) rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanita' ed alla regione. Analogamente si procede per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionati.
10. All'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dopo il
terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
"In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unita'
sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, nonche' in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.
Lo stesso potere e con le modalita' indicate al comma precedente e'
attribuito al Ministro della sanita', su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda".
Art. 12.
1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico di
cui al penultimo comma dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i criteri per il successivo inserimento di nuovi farmaci, nonche' per l'esclusione di quelli gia' inseriti. Tali criteri individuano i settori terapeutici interessati alla inclusione ed all'esclusione sulla base della rilevanza medico-sociale.
2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro
della sanita', con la procedura prevista dal predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con periodicita' quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente articolo 10, l'inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonche' l'esclusione di quelli gia' inseriti. Ai fini della integrazione, il Ministro della sanita', contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato articolo 30.
3. Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese
di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono
altresi' stabilite le modalita' per l'indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione stessa.
5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali e
dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.
6. Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del
prontuario terapeutico, le scorte di specialita' medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite. ((3))
7. Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovra'
essere apposta, secondo modalita' previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto il Ministro della sanita', al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la codifica delle specialita' medicinali e dei galenici preconfezionati nonche' per l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.
9. Per le medesime finalita' ed in connessione alla applicazione
della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanita' e' altresi' autorizzato ad emanare disposizioni per:
a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici
standardizzati e a lettura automatica;
b) la razionalizzazione delle modalita' secondo le quali il
prezzo delle specialita' medicinali e dei galenici preconfezionati nonche' la quota a carico dell'assistito debbono essere indicati sulle relative confezioni;
c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di
fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.
10. Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
11. Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se
non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perche' non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.
12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in
data anteriore al 1 gennaio 1983 devono corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei
medicinali il Ministro della sanita' partecipa, in qualita' di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualita' di componente, un rappresentante del Ministero della sanita'. Nei casi di assenza o impedimento il titolare e' sostituito dal supplente.
14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il CIP approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta congiunta dei Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sara' applicato dal CIP per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.
15. Il Ministro della sanita' presenta annualmente al Parlamento
una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 dicembre 1983 n. 747, convertito, con modificazioni, con
la L. 27 febbraio 1984, n. 18 ha disposto che "Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sul Prontuario terapeutico nazionale, di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e comunque a far tempo dal 12 febbraio
1984."
Art. 13.
1. L'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in
favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a
carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto per 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98.
3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni
idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative ((...)), su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.
4. I congedi straordinari, le aspettative per infermita', i
permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi
ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.
6. ((I congedi straordinari, le aspettative per infermita' ed i
permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi)).
7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
proseguire, fino al definitivo passaggio alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti, l'attivita' terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. ((Restano in vigore dal 1 gennaio 1983)) le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge.
Art. 14.
1. La norma di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione ((nei limiti previsti dal comma 2-bis)), ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'assicurazione di malattia.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti
negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, ((...)), sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.
((2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e
reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito derivante dall'attivita' professionale e' dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni)).
Art. 15.
1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa, nonche' i crediti ex Gescal relativi alla costruzione di alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi - assunte ai sensi dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro - espongono nei confronti dello Stato. Rimangono altresi' fermi crediti dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonche' i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi enti mutualistici.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.
3. Sono, altresi', estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.
5. In deroga all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' le unita' sanitarie locali sono autorizzate a trattenere le somme ((di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma del medesimo articolo)) per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio sul fondo sanitario e per il 1983, nel limite della meta', ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell'ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Al personale dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unita' sanitarie locali che, per l'effettuazione di omologazioni, collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente necessita' di recarsi in localita' comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro, anche nell'ambito della citta' sede dell'ufficio, puo' essere consentito, ancorche' non acquisti titolo alla indennita' di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione della indennita' chilometrica dovuta. L'uso di tale mezzo e' autorizzato dal responsabile dell'ufficio, previa domanda dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi propri compete il rimborso delle spese per l'uso dei normali servizi di trasporto.
Art. 16.
All'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo
comma quale modificato dall'articolo 13, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono aggiunti i seguenti:
"I provvedimenti vincolati della unita' sanitaria locale attinenti
allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo.
Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio
dei revisori, nell'esercizio del potere di autotutela puo', entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente.
(( CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638)).
((1-bis. Al secondo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, le parole: "gli alti di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di cui al primo comma")).
Art. 17.
1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato costituito il collegio dei revisori della unita' sanitaria locale, previsto dall'articolo 15, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il Ministro della sanita', su segnalazione del commissario di Governo, provvede a costituirlo in via straordinaria con il funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, con un funzionario addetto all'ufficio di ragioneria di un comune facente parte della unita' sanitaria locale e con un funzionario designato dal predetto commissario di Governo. ((Il collegio cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638)).
Art. 18.
1. ((Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unita'
sanitaria locale determina per la competenza il totale degli accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base di questi e delle esigenze previste in entrata, nonche' di quelle in uscita relative alle sole attivita' necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre successivo, definisce il presunto risultato di amministrazione di competenza dell'esercizio 1983)).
2. Il collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio 1984 i
disavanzi ((pregressi)) e con apposita relazione da inviarsi alla regione e ai Ministeri del tesoro e della sanita' accerta l'entita' dei disavanzi non ripianabili con le disponibilita' attuali della unita' sanitaria locale.
Art. 19.
1. Il bilancio di previsione delle unita' sanitarie locali per
l'esercizio 1984 deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti fissati dalle regioni in base al riparto del Fondo sanitario nazionale deliberato non oltre il 15 novembre 1983, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per l'anno 1984 presentato al Parlamento. ((Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre 1983)).
2. ((Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e
le unita' sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre)).
3. Fino a quando le unita' sanitarie locali non abbiano deliberato
il bilancio di previsione, le stesse non possono impegnare, in ciascun mese, somme superiori ad 1/12 delle entrate accertate nell'esercizio precedente a titolo di finanziamento dal Fondo sanitario nazionale. ((La gestione in dodicesimi non puo' comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell'esercizio di riferimento)).
Art. 20.
All'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.
Le disposizioni precettive relative al piano sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata triennale,((con legge dello Stato)).
Il piano sanitario nazionale conseguente alle disposizioni indicate al comma precedente, e' sottoposto dal Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso dopo 60 giorni dalla richiesta.
Il piano ha di norma durata triennale e viene approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente e puo' essere modificato con le stesse modalita' nel corso del triennio".
Titolo III
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
PUBBLICA E DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 21.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel
primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190 miliardi sara' iscritta nel medesimo stato di previsione per il 1984.
2. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa".
3. Il primo comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e' sostituito dal seguente:
"In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali".
4. Il primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n.
119, e' sostituito dal seguente:
"Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5
agosto 1978, n. 468, nonche' quelli di cui alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonche' tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilita' depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ((per un importo superiore al 6 per cento dell'ammontare)) delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica agli enti per i quali gia' vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilita' presso le aziende di credito, nonche' per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l'importo ((che costituisce il limite del 6 per cento))".
Art. 22.
1. Limitatamente all'anno scolastico 1983-84, nelle scuole di ogni
ordine e grado non si da' luogo a nuove istituzioni ne' ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda che trattisi rispettivamente di ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.
2. Ai fini di cui al precedente comma si puo' derogare ai limiti
numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla base di apposite istruzioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.
3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a
seguito dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere istituite sezioni di scuola materna statale nelle aree di maggiore necessita'.
4. Il conferimento delle supplenze e' consentito subordinatamente
alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso articolo 14, primo comma, lettera f), e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.
Art. 23.
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, e' dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione della indennita' integrativa speciale.
3. A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sara' diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza. ((Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituto su cattedre o posti conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse)).
Art. 24.
1. L'inclusione dell'indennita' integrativa speciale di cui alla
legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, e' da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la indennita' integrativa speciale suddetta.
2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni
contributive pregresse alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Art. 25.
1. E' prorogato di due anni il termine di cui alla legge 16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione del limite di eta' per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.(10)
2. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e' differito sino al 31 dicembre 1983.
3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e' differito al 30 giugno 1984.
4. Le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli indirizzi e degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.(6)
5. Con riferimento al triennio 1 luglio 1983-30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi.
6. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente comma e' a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.
7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' differito al 31 dicembre 1983.
8. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e' differito al 31 dicembre 1983.
(4)
9. Il termine previsto dall'articolo 33 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' differito al 31 dicembre 1983. (4)
10. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e' prorogato fino al 31 dicembre 1983.(3)
11. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1983 in lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, alla voce "Amministrazioni diverse - Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".
12. La disposizione del comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per la quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il termine del 31 luglio 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve pervenire all'intendenza di finanza entro il termine prescritto.
13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983 previsti dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono rispettivamente differiti al 20 novembre e al 20 dicembre 1983. Si estende ai nuovi termini il disposto dell'ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo 19.
14. Per i comuni e le province che hanno provveduto nell'anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1983, n. 116, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dallo articolo 2 della stessa legge, sono differiti al 10 novembre 1983.
15. I comuni di cui al precedente comma possono altresi' adottare entro il 10 novembre 1983 le deliberazioni per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e per l'aumento delle tariffe della imposta di soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal comma 2 dell'articolo 19 e dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. La deliberazione per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e' immediatamente esecutiva e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Nei confronti degli stessi comuni il termine di cui al primo comma dell'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicarsi nell'anno 1984, nonche' i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla deliberazione medesima sono differiti di novanta giorni.
16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, e' differito al 31 dicembre 1983.
17. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e' differito al 30 giugno 1988.((17))
17-bis. Ai conferimenti di aziende agricole in societa' esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30 giugno 1988, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
18. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, e' differito al 30 giugno 1984.
19. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983 e per lire 7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1984.
19-bis. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e' prorogato al 31 dicembre 1985.
20. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 gennaio 1984 n. 3, convertito senza modificazioni dalla L. 22 marzo 1984 n. 29 ha disposto (con l'art. 1) che "Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e' prorogato fino al 31 marzo 1984".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 1983 n. 747, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984 n. 18 ha disposto (con l'art 2 comma 1 e comma 6) che "Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo alla proroga dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984", e che "Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 25, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo all'utilizzazione di personale dell'INPS presso l'ENPAS, e' prorogato
al 30 giugno 1984."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 15 giugno 1984 n. 232, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984 n. 408 ha disposto (con l'art. 6 comma 3-bis) che "Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 13 maggio 1985 n. 176 convertito senza modificazioni dalla L. 15 giugno 1985 n. 287 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e' prorogato di due anni".
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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 10 agosto 1988 n. 349 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1991".
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638)).
Art. 27.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 1983
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS -
DEGAN - GORIA - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 15
ALLEGATO
Parte di provvedimento in formato grafico
Note:
L'autorizzazione a produrre specialita' medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e al commercio delle specialita' medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per detti prodotti biologici e similari e' dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.
Le tasse per la registrazione (di rilascio annuale) vanno corrisposte per ogni singola confezione di specialita', di serie o di categoria anche quando la registrazione di piu' confezioni si effettui con un unico provvedimento. La tassa e' dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare quando importino mutamenti nell'officina di produzione. Le stesse tasse sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialita' estere o nazionali variate nella loro composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.