Eureka Previdenza

Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia

Periodi lavorati prima del compimento del 15° anno

(circ.267/1995)

Le posizioni assicurative ricostituite in Italia ai sensi della legge in oggetto non possono riguardare periodi di attivita' lavorativa svolta in Libia, tra il 1 luglio 1957 ed il 21 luglio 1970, in epoca anteriore alla data del compimento dell'eta' minima ivi prevista (15 anno di età) per essere ammessi al lavoro e, quindi, alla corrispondente tutela assicurativa. Tale limitazione riguarda non solo i lavoratori dipendenti ma anche quelli autonomi dei settori dell' agricoltura, dell'artigianato e del commercio.

Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia

Periodi lavorati prima del compimento del 15° anno

(circ.267/1995)

Le posizioni assicurative ricostituite in Italia ai sensi della legge in oggetto non possono riguardare periodi di attivita' lavorativa svolta in Libia, tra il 1 luglio 1957 ed il 21 luglio 1970, in epoca anteriore alla data del compimento dell'eta' minima ivi prevista (15 anno di età) per essere ammessi al lavoro e, quindi, alla corrispondente tutela assicurativa. Tale limitazione riguarda non solo i lavoratori dipendenti ma anche quelli autonomi dei settori dell' agricoltura, dell'artigianato e del commercio.

Lavoratori dipendenti

Per l' attuazione della norma di legge in oggetto, la quale prevede in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia la ricostituzione nell' A.G.O. delle posizioni assicurative relative ad attività di lavoro dipendente e autonomo svolto in tale paese nel periodo dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970, sono state emanate le relative disposizioni con circolare n.248 del 25.10.1991. Si e' posto ora il problema se possano o meno formare oggetto di ricostituzione delle posizioni assicurative in argomento quei periodi che si collocano in epoca anteriore al limite minimo di età previsto per l' avviamento al lavoro e cioè se possa tenersi conto, anche per i casi di specie, delle istruzioni impartite, da ultimo con circolare 143 del 10.5.1994 in ordine alle prestazioni di lavoro svolte, di fatto, dai fanciulli in violazione degli obblighi previsti dalla legislazione italiana. Al riguardo deve essere precisato, anche in relazione a talune perplessità manifestate, che l' art. 4 della legge 166/1991 prevede la "ricostituzione" in Italia della posizione assicurativa esistente in Libia e che, pertanto, dalla documentazione o dalla dichiarazione sostitutiva devono risultare attestate sia l' attività svolta che la durata dei periodi coperti di assicurazione. Da ciò deve dedursi che eventuali prestazioni lavorative " di fatto " svolte dai minori anteriormente alla età minima di ammissione al lavoro, in quanto prive di assicurazione, non possano rientrare nel campo di applicazione della legge stessa. In particolare, tenuto conto che la legislazione libica, secondo precisazioni fornite dal Consolato Generale d' Italia in Tripoli, non consente l' ammissione al lavoro dei giovani al di sotto del quindicesimo anno di età, la costituzione nell' A.G.O. delle posizioni assicurative dovrà pertanto effettuarsi solo per in relazione a periodi successivi a tale limite di età.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per quanto riguarda i lavoratori dell' agricoltura, con circolari n. 109 del 5.4.1994n. 285 del 28.10.1994 sono state emanate le direttive per l' applicazione, nel settore dei CD / CM, della tutela del lavoro minorile ed e' stata richiamata la giurisprudenza di legittimità alla base della applicazione estensiva di una disciplina dettata - secondo la lettera dell' art. 1 della legge 977 del 17.10.1967 - con riferimento specifico ai fanciulli ed agli adolescenti " alle dipendenze di datori di lavoro" . In relazione a ciò , in sede di attuazione dell' art. 4 della legge 166 / 1991 non avrebbe alcuna giustificazione una discriminazione tra lavoratori dipendenti, destinatari testualmente e "ab origine" della disciplina a tutela del lavoro minorile e lavoratori autonomi CD/ CM nei confronti dei quali, ove si dovesse dare coerente seguito a quanto affermato al punto 3) della circolare n.248 del 25.10.1991, verrebbero ricostituite posizioni relative ad attività lavorativa autonoma svolta in Libia prive di copertura assicurativa in tale paese. Si ritiene, in definitiva, che non sia possibile assicurare ai soli soggetti riconosciuti destinatari dell' art. 24 della legge 977 del 17.10.1967 dalla giurisprudenza quella tutela negata ai destinatari propri ed "ab origine" della tutela stessa e cioè i minori occupati alle dipendenze di terzi. In base a quanto sopra detto, relativamente ai periodi di attività diretto - coltivatrice o colonica o mezzadrile svolta in Libia dal 1.7.1957 al 21.7.1970 si dispone che:

  1. continui a trovare applicazione il punto 3) della circolare n.248 del 25.10.1991 nel caso che l' attività autonoma in agricoltura sia stata resa in Libia posteriormente al compimento dell' eta' minima di ammissione al lavoro;
  2. sia esclusa dal campo di applicazione dell' art. 4 della citata legge n. 166/1991 l' attività autonoma di fatto resa in agricoltura, in Libia, anteriormente al compimento dell' età minima di ammissione al lavoro in quanto priva di assicurazione e, come tale, non ammessa alla ricostituzione della posizione in Italia prevista dall' art. 4 della legge stessa.

Artigiani e commercianti

Anche per quanto concerne i lavoratori autonomi assicurati in qualità di artigiani o commercianti, valgono le stesse considerazioni di carattere generale sopra illustrate e devesi quindi escludere, per essi, la possibilità di ammettere, nella ricostituzione delle posizioni assicurative in Italia ai sensi della legge in oggetto,i periodi di attività eventualmente svolta in Libia anteriormente alla data di compimento dell' età minima ivi prevista per essere ammessi al lavoro. Restano ovviamente ferme le altre limitazioni temporali di cui e' cenno al punto 3.1 della circolare n.248 del 25.10.1991.

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