Per l' attuazione della norma di legge in oggetto, la quale prevede in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia la ricostituzione nell' A.G.O. delle posizioni assicurative relative ad attività di lavoro dipendente e autonomo svolto in tale paese nel periodo dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970, sono state emanate le relative disposizioni con circolare n.248 del 25.10.1991. Si e' posto ora il problema se possano o meno formare oggetto di ricostituzione delle posizioni assicurative in argomento quei periodi che si collocano in epoca anteriore al limite minimo di età previsto per l' avviamento al lavoro e cioè se possa tenersi conto, anche per i casi di specie, delle istruzioni impartite, da ultimo con circolare 143 del 10.5.1994 in ordine alle prestazioni di lavoro svolte, di fatto, dai fanciulli in violazione degli obblighi previsti dalla legislazione italiana. Al riguardo deve essere precisato, anche in relazione a talune perplessità manifestate, che l' art. 4 della legge 166/1991 prevede la "ricostituzione" in Italia della posizione assicurativa esistente in Libia e che, pertanto, dalla documentazione o dalla dichiarazione sostitutiva devono risultare attestate sia l' attività svolta che la durata dei periodi coperti di assicurazione. Da ciò deve dedursi che eventuali prestazioni lavorative " di fatto " svolte dai minori anteriormente alla età minima di ammissione al lavoro, in quanto prive di assicurazione, non possano rientrare nel campo di applicazione della legge stessa. In particolare, tenuto conto che la legislazione libica, secondo precisazioni fornite dal Consolato Generale d' Italia in Tripoli, non consente l' ammissione al lavoro dei giovani al di sotto del quindicesimo anno di età, la costituzione nell' A.G.O. delle posizioni assicurative dovrà pertanto effettuarsi solo per in relazione a periodi successivi a tale limite di età.