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Circolare 248 del 25 ottobre 1991
OGGETTO: Legge 1 giugno 1991, n. 166: conversione in legge
del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103. Interventi
in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla
Libia. Istruzioni operative e contabili. Variazioni
al piano dei conti.
1) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'art. 4 della legge indicata in oggetto prevede che i
"cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere
dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i supersti-
ti, delle posizioni assicurative relative a periodi di
lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1
luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di
domanda corredata da documentazione comprovante l'attivita'
svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero,
nell'impossibilita' di produrla, da dichiarazione sostitu-
tiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda
medesima. La predetta facolta' compete anche ai superstiti
ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di rever-
sibilita'."
Per quanto evidente, si richiama l'attenzione delle
Sedi sul fatto che coloro che richiederanno il beneficio di
cui sopra, dovranno dimostrare di essere in possesso della
cittadinanza italiana, al momento della domanda.
Secondo quanto espressamente previsto dalla disposi-
zione in esame, gli effetti della ricostituzione della
posizione assicurativa decorrono dalla data di presentazione
della domanda. Si deve pertanto ritenere che la parziale o
totale mancanza della documentazione richiesta non valga a
spostare il suddetto termine iniziale ad un momento succes-
sivo. In caso di domanda incompleta, dovra' essere assegnato
al richiedente il termine di 60 giorni per presentare la
documentazione mancante. In considerazione della facolta' di
presentare la documentazione sostitutiva di atto notorio,
qualora l'interessato non ottemperi nel termine assegnato,
la domanda deve essere respinta. In caso di presentazione di
una nuova domanda, gli effetti della ricostituzione della
posizione assicurativa decorreranno dalla data di quest'ul-
tima.
Sulla decorrenza degli effetti della domanda non ha
influenza il materiale pagamento degli oneri che la legge
pone a carico della gestione per gli interventi assisten-
ziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui
all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che debbono
essere calcolati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, con riferimento alla situazione di ciascun
avente diritto al momento in cui avra' richiesto il benefi-
cio in questione. Pertanto, l'accredito non deve essere
subordinato alla preventiva determinazione degli oneri.
La domanda puo' essere presentata anche dai superstiti
del lavoratore, ai fini del conseguimento di pensioni
indirette o di riversibilita'.
Avverso i provvedimenti assunti ai sensi della legge n.
166 e dei precedenti decreti-legge emanati sulla materia di
cui trattasi e' ammesso ricorso al Comitato Speciale del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai Comitati Ammini-
stratori delle gestioni interessate.
Ai fini delle prestazioni si precisa che ove i contri-
buti in questione siano determinanti per il perfezionamento
del diritto a pensione, quest'ultima non puo' avere decor-
renza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda di ricostituzione della
posizione assicurativa.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore della
norma, risultino titolari di pensione, la contribuzione
medesima, qualora si collochi in un periodo anteriore a
quello di decorrenza della pensione, da' luogo alla rico-
stituzione del trattamento in essere con effetto dal mese
successivo alla data di presentazione dell'anzidetta doman-
da.
Qualora la contribuzione riconosciuta ai sensi della
disposizione in esame si riferisca a periodi successivi alla
decorrenza della pensione, la stessa, su esplicita richiesta
dell'interessato, puo' essere utilizzata per la liquidazione
di un supplemento, sussistendone le condizioni.
Poste queste indicazioni di carattere generale si
forniscono qui di seguito le istruzioni relative alla
peculiarita' del provvedimento.
2) LAVORATORI DIPENDENTI
L'articolo 4, comma 1, come sopra detto, prevede
espressamente che la ricostituzione nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti delle
posizioni assicurative afferenti periodi di lavoro prestato
in Libia dal 1.7.1957 al 21.7.1970 ha effetto dalla data di
presentazione della relativa domanda e comporta l'accredito,
per ciascuna settimana di lavoro effettuato, del contributo
base corrispondente alla classe media di contribuzione in
vigore pro-tempore.
La contribuzione oggetto di ricostituzione da' luogo
nei confronti di coloro che non siano titolari di pensione -
nel concorso, s'intende, delle condizioni di legge - alla
liquidazione delle prestazioni secondo le norme comuni.
Gli oneri eventualmente sostenuti dai singoli lavora-
tori che abbiano chiesto il riscatto degli stessi periodi
per i quali viene oggi invocata la ricostituzione in argo-
mento, riscatto disposto ai sensi dell'art. 51, 2 c. della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere rimborsati, a
domanda, agli interessati.
In questa ipotesi, qualora il richiedente sia gia' in
godimento di una pensione, per la cui determinazione si
siano valutati periodi riscattati a norma della suddetta
disposizione, dovra' essere dedotta dal rimborso la "quota
parte relativa ai periodi gia' goduti della corrispondente
pensione".
La quota di pensione corrispondente ai periodi che
hanno formato oggetto di riscatto, da portare in deduzione
dalle somme da rimborsare, sara' determinata secondo i
criteri stabiliti con circolare n. 665 R.C.V. - n. 344 B.
del 7 gennaio 1985 (1) per l'applicazione della legge 2
maggio 1983, n. 181, per quanto compatibili con le disposi-
zioni contenute nella legge in esame.
I coefficienti di rendita temporanea, necessari al
calcolo della riserva matematica con la quale determinare
per differenza la somma da rimborsare, saranno indicati dal
Coordinamento Centrale per le Funzioni Statistico Attuariali
di questa Direzione Generale.
3) LAVORATORI AUTONOMI
Il diritto alla ricostituzione e' riferito ai periodi
di attivita' lavorativa svolta in Libia, indipendentemente
dalla circostanza che tale attivita' abbia determinato la
copertura assicurativa in tale Paese.
La domanda di ricostituzione deve essere corredata da
documentazione comprovante l'attivita' svolta e la durata
del periodo di lavoro (2). Nell'impossibilita' di produrla,
e' sufficiente che i dati necessari risultino da una di-
chiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968 n. 15.
3.1 Artigiani e Commercianti
La presentazione della domanda di ricostituzione
determina l'accredito, nella Gestione speciale di apparte-
nenza nel periodo considerato - per ciascun mese o frazione
di mese di attivita' lavorativa svolta in Libia in qualita'
di titolare o di collaboratore - del contributo fisso
mensile in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si
riferisce.
Il beneficio della ricostituzione della posizione
assicurativa non puo' essere riconosciuto per i periodi
anteriori all'inizio dell'obbligo assicurativo nella ge-
stione speciale (luglio 1957/dicembre 1958 per gli artigiani
e luglio 1957/dicembre 1964 per i commercianti).
Ai fini del calcolo dell'onere da porre a carico della
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali, si fa rinvio ai criteri indicati al
punto 2 della circolare n. 223 del 16 settembre 1991.
Per il materiale inserimento in archivio della nuova
situazione assicurativa, le Sedi si atterranno alle istru-
zioni impartite con circolare n. 136 del 15.6.1988. La
disposizione vale ovviamente per i periodi successivi al
dicembre 1958 per gli artigiani ed al dicembre 1964 per i
commercianti.
3.2 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Per i soggetti che durante la loro permanenza in Libia
hanno svolto attivita' come coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, l'accreditamento dei contributi dovra' essere
effettuato in base alle norme della Gestione speciale dei
CD/CM in vigore durante il periodo dal 1 luglio 1957 al 21
luglio 1970 e, cioe', accreditando 3 giornate a settimana
per gli uomini e 2 giornate per le donne ed i ragazzi, con
l'attribuzione del contributo base vigente pro-tempore.
Per quanto riguarda il calcolo dell'onere da porre a
carico della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37
della legge n. 88/1989, si richiama quanto gia' precisato al
precedente punto 3.1. Si fa riserva di istruzioni per quanto
riguarda l'inserimento dei contributi nell'archivio centrale
dei CD/CM.
4) ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile degli oneri deri-
vanti dalla ricostituzione delle posizioni assicurative di
che trattasi, l'ufficio amministrativo competente, al
momento della determinazione degli oneri stessi, dovra'
predisporre e trasmettere all'Ufficio per la contabilita'
apposito biglietto contabile di mod. SC.3 addebitando il
conto GAZ 32/66 ed accreditando i seguenti conti:
FPR 22/66 - per gli accreditamenti a favore del FPLD;
ARR 22/66 - per gli accreditamenti a favore della gestione
degli artigiani;
CMR 22/66 - per gli accreditamenti a favore della gestione
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
COR 22/66 - per gli accreditamenti a favore della gestione
degli esercenti attivita' commerciali
L'Ufficio per la contabilita' provvedera' alla regi-
strazione a giornale del suddetto mod. SC.3.
I citati conti, di nuova istituzione, vengono riportati
nell'allegato n. 1.
Eventuali rimborsi di valori di riscatto previsti a
favore dei lavoratori dipendenti di cui al punto 2) della
presente circolare, dovranno essere imputati al conto
esistente FPR 34/04.
Alla fine di ciascun esercizio, entro il termine
stabilito dalla circolare delle chiusure contabili, le Sedi
dovranno trasmettere a questa Direzione Generale - Direzione
Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza, un elenco
dei dati relativi alle posizioni assicurative ricostituite
nell'anno distintamente per Gestione interessata (v. alle-
gato n. 2).
verificata la concordanza tra l'importo totale di ciascun
elenco ed il saldo del conto ... 22/66 di pertinenza della
Gestione cui l'elenco stesso si riferisce, nonche' la
corrispondenza tra la sommatoria dei saldi dei conti FPR
22/66, ARR 22/66, CMR 22/66 e COR 22/66 e il saldo del conto
GAZ 32/66.
I citati elenchi, inoltre, dovranno essere accompagnati
da un prospetto riassuntivo come da allegato n. 3.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
---------------------
(1) V. "Atti Ufficiali" 1985, pag. 54
(2) Per quanto riguarda la durata dei periodi di
assicurazione non e' necessaria alcuna documentazione,
considerato che i commercianti e gli artigiani e i CDCM
operanti in Libia non erano soggetti all'obbligo
assicurativo.
ALLEGATO 1
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione: I
Codice Conto: ARR 22/66
Denominazione completa: Trasferimento da parte della
Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali di valori a
copertura degli oneri per la
ricostituzione delle posizioni
assicurative ai sensi dell'art. 4
del D.L. n. 103/1991 convertito
nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione: I
Codice Conto: CMR 22/66
Denominazione completa: Trasferimento da parte della
Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali di valori a
copertura degli oneri per la
ricostituzione delle posizioni
assicurative ai sensi dell'art. 4
del D.L. n. 103/1991 convertito
nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione: I
Codice Conto: COR 22/66
Denominazione completa: Trasferimento da parte della
Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali di valori a
copertura degli oneri per la
ricostituzione delle posizioni
assicurative ai sensi dell'art. 4
del D.L. n. 103/1991 convertito
nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione: I
Codice Conto: FPR 22/66
Denominazione completa: Trasferimento da parte della
Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali di valori a
copertura degli oneri per la
ricostituzione delle posizioni
assicurative ai sensi dell'art. 4
del D.L. n. 103/1991 convertito
nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione: I
Codice Conto: GAZ 32/66
Denominazione completa: Oneri per la ricostituzione delle
posizioni assicurative relative a
periodi di lavoro in Libia ai
sensi dell'art. 4 del D.L. n.
103/1991 convertito nella legge n.
166/1991.
Denominazione abbreviata: ONERI RICOSTITUZ. POSIZIONI ASSIC.
ART. 4 L. 166/91.
ALLEGATO 2
I.N.P.S.
SEDE DI ....................
ELENCO DEI BENEFICIARI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 4
DEL D.L. 29 MARZO 1991, N. 103 CONVERTITO NELLA LEGGE 1
GIUGNO 1991 N. 166 E RELATIVO AMMONTARE DELLE RISERVE
MATEMATICHE CORRISPONDENTI ALLE POSIZIONI ASSICURATIVE
RICOSTITUITE NELL'ANNO .... DI PERTINENZA DELLA GESTIONE
............... (1)
------------------------------------------------------------
Generalita' del beneficiario ! Periodi ! Importo
-------------------------------! accreditati sulla! della
Cognome e nome ! Luogo e data ! posizione ! riserva
! di nascita ! assicurativa (2) ! matemat.
------------------------------------------------------------
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !---------
TOTALE (3) !
!---------
.......... li ..........
Il Dirigente Il Funzionario
l'Ufficio Amministrativo preposto all'ufficio per
la contabilita'
IL DIRETTORE DELLA SEDE
(1) Indicare la Gestione (FPLD, Artigiani, ecc.) cui
l'elenco si riferisce
(2) Indicare la data iniziale e finale dei periodi
accreditati
(3) L'importo deve concordare con il saldo del conto
....22/66 di pertinenza della Gestione
ALLEGATO 3
I.N.P.S.
SEDE DI .................
PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ONERI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L.
29 MARZO 1991 N. 103 CONVERTITO NELLA LEGGE 1 GIUGNO 1991,
N. 166
-----------------------------------------------------------
!
GESTIONE ! IMPORTO
!
------------------------------------!----------------------
!
- F.P.L.D. .........................! (1)
!
- ARTIGIANI ........................! (1)
!
- COMMERCIANTI .....................! (1)
!
- COLTIVATORI DIRETTI !
MEZZADRI E COLONI ................! (1)
!
!----------------------
!
Totale complessivo (2) !
!----------------------
........ li ..............
Il Dirigente Il Funzionario
l'Ufficio Amministrativo preposto all'Ufficio per
la contabilita'
IL DIRETTORE DELLA SEDE
(1) Indicare l'importo totale del rispettivo elenco.
(2) Tale importo deve corrispondere al saldo del conto GAZ
32/66.