Home Contribuzione Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia Norme Messaggi ME 1989
Messaggio 45234 del 2 giugno 1989
Oggetto:
APPRENDISTATO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO MANCANZA DI RETRIBUZIONE OBBLIGO ASSICURATIVO SUSSISTENZA, COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE EX ART.13 LEGGE 12,8,1962, N,1338 E RISCATTI EX 2 COMMA ART,51 DELLA LEGGE 30,4,1969, N,153 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
NEL CORSO DELL'ESAME ISTRUTTORIO DI RICORSI CONCERNENTI GLI ARGOMENTI INDICATI IN OGGETTO, SI E' AVUTO MODO DI RILEVARE IL VERIFICARSI DI UN DIFFORME COMPORTAMENTO NELLA TRATTAZIONE E NELLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CHE TRATTASI.
PERTANTO SI RITIENE UTILE FORNIRE I SEGUENTI CHIARIMENTI :
L.'OBBLIGO ASSICURATIVO, NEI CONFRONTI DEGLI APPRENDISTI, E' SEMPRE SUSSISTITO SIN DALL'ISTITUZIONE DELLE ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE (N.CIRC.N.l DEL 5 NOVEMBRE 1919 IN "ATTI UFFICIALI 1920 ••- BOLL,N.2). TALE FIGURA RIENTRA, INFATTI, IN QUELLA PIÙ' GENERALE DEL "LAVORATORE SUBORDINATO", L'ASSENZA DI RETRIBUZIONE, OVVERO La mancata prova DELLA PERCEZIONE DELLA STESSA. NON COSTITUISCE MOTIVO OSTATIVO aLL'AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ PREVISTE DALLE NORME IN EPIGRAFE (V,SULL'OBBLIGO ASSICURATIVO DELL'APPRENDISTA SENZA RETRIBUZIONE - SETTORE ARTIGIANO CONTRAlTTO COLLETTIVO 15,12,1940, P.RT , 7 - IN ft. Li, 1941 PflG.342); PER L'ESAME E LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI RISCATTO AI SENSI DEL 2 COMMA DELL'ART.51 DELLA LEGGE N,153/1969, DOVRANNO ESSERE TENUTE PRESENTI LE DISPOSIZIONI VIGENTI PRO-TEMPORE IN MATERIA IN ITALIA,
IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
F.TO PRAUSCELLO