Eureka Previdenza

Assegno unico e universale per i figli a carico

Calcolo della rata mensile di assegno spettante

(circ.23/2022)

L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

Assegno unico e universale per i figli a carico

Calcolo della rata mensile di assegno spettante

(circ.23/2022)

L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

Esempio: domanda di assegno unico presentata a marzo 2022 con ISEE valido

Esempio: domanda di assegno unico presentata a marzo 2022 con ISEE valido.

La rata di marzo e tutte quelle successive sono calcolate sulla base dell’ISEE presente al momento della domanda. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, si fa riferimento all’ISEE valido al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022, ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno, l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede la decorrenza a partire dal mese di marzo. In tale caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell’ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata a marzo 2022

Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata a marzo 2022.

Al momento della domanda, non è presente l’ISEE che viene presentato successivamente a maggio 2022. In fase di prima istruttoria, la prestazione viene calcolata con l’importo minimo spettante, salvo l’effettuazione del conguaglio sulla base dell’ISEE presentato entro il 30 giugno.

Per le domande presentate dal 1° luglio, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell’ISEE.

Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata ad agosto 2022

Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata ad agosto 2022.

Al momento della domanda, non è presente l’ISEE che viene presentato successivamente a ottobre 2022. La prestazione viene calcolata con l’importo minimo spettante, l’ISEE vale da quando è presentato.

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