Home Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Assegno unico e universale per i figli a carico Norme Messaggi ME 1986
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Adempimenti in qualità di sostituto di imposta
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Ambito di applicazione
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Assegno unico e universale per i figli a carico
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Calcolo della rata mensile di assegno spettante
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Compatibilità dell’Assegno unico e universale per i figli a carico rispetto alle prestazioni sociali
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Criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
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ISEE quale criterio per la determinazione della condizione economica del nucleo
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ISEE recante omissioni/difformità
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Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro
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Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare
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Modalità di riscossione
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Presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno unico e universale
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Requisiti
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI