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Misura e decorrenza dell’assegno

(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019)

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE minorenni e, in particolare:

  • nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui, l’importo ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l’importo complessivo dell’assegno è di 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui);
  • nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui, l’importo ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l’importo mensile è di 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).

Ad ogni modo, la durata massima di erogazione dell’assegno è di 12 mensilità.

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Misura e decorrenza dell’assegno

(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019)

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE minorenni e, in particolare:

  • nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui, l’importo ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l’importo complessivo dell’assegno è di 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui);
  • nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui, l’importo ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l’importo mensile è di 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).

Ad ogni modo, la durata massima di erogazione dell’assegno è di 12 mensilità.

Disposizioni della circolare 50/2018

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE minorenni. In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a:

  • 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui;
  • 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui.

Per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 l’assegno spetta esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo (L. n. 205/2017). Ne deriva che la durata massima per tale misura è di 12 mensilità.

Per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 l’assegno spetta invece per massimo 36 mensilità (L. n. 190/2014, circ.93/2015).

Disposizioni della circolare 93/2015 valide per le nascite dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare indicato al precedente paragrafo 2.

In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a:

  • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
  • 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto con ordinanza ex art. 22 della legge 184/1983 tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal  mese di nascita/ingresso in famiglia.

Esempi

Esempio 1: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio 2019) – i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018 – se la domanda è presentata nei termini (cioè entro 90 giorni dalla nascita),  l’assegno è corrisposto per tutti i 36 mesi.

Esempio 2: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio 2019) – i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018 –  se la domanda è presentata oltre i termini di legge (cioè oltre 90 giorni dalla nascita, es. 20 luglio 2016), l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda ed è quindi corrisposto da luglio 2016 a dicembre 2018 (per 30 mensilità). Quindi, nell’esempio, la tardività della domanda ha comportato la perdita del beneficio per 6 mensilità (da gennaio 2016 a giugno 2016).

Norma transitoria per i figli attottati nel triennio 2015-2017

In  via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati nella famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, l’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Minore affidato temporaneamente a terzi

Qualora il minore venga affidato temporaneamente a terzi, l’assegno decorre dalla data del provvedimento di affidamento disposto dal giudice oppure dal provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare (cfr. art. 4 della richiamata legge 184/1983).

Domanda presentata oltre il termine dei 90 giorni

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni di cui all’art. 4 del D.P.C.M. (successivo paragrafo 5), l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

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