Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Lavoratori assicurati ex IPSEMA Norme Circolari Inps CI 1988 Circolare 233 del 18 novembre 1988
-
Adempimenti contributivi ed aliquote contributive
-
Cristallizzazione competenze territoriali per i lavoratori dipendenti da aziende non optanti per il conguaglio e per le indennità a tutela della malattia
-
Datori di lavoro tenuti al versamento del contributo
-
Destinatari
-
Indennità erogate dall'INAIL
-
Istruzioni operative per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro. Codifica Aziende
-
Lavoratori assicurati ex IPSEMA
-
Modalità di compilazione del flusso UNIEMENS
-
Modalità di erogazione delle prestazioni ai lavoratori assicurati ex-IPSEMA
-
Modalità di presentazione da parte del lavoratore delle domande di prestazione diverse dalle indennità di malattia e relativa competenza territoriale
-
Prestazioni previdenziali erogate dall'INPS
-
Retribuzione imponibile
-
Strutture territoriali coinvolte
- Dettagli
- Visite: 30423
Circolare 233 del 18 novembre 1988
Oggetto:
SERVIZIO MILITARE. EQUIPARAZIONE PERIODI DI MILITARIZZAZIONE. DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL' ART. 9, 1 COMMA, LEGGE 29 FEBBRAIO 1958, N. 55.
LA CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 575 DELL' 11 DICEMBRE 1987,
PUBBLICATA SULLA 1 SERIE SPECIALE - N. 55 - DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 30
DICEMBRE 1987, HA DICHIARATO L' ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "DELL' ART.
9, 1 COMMA, DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1958, N. 55 NELLA PARTE IN CUI NON
PREVEDE CHE, AGLI EFFETTI DEL PRECEDENTE ART. 7, SIANO CONSIDERATI PERIODI
DI SERVIZIO MILITARE ANCHE QUELLI PRESTATI COME MILITARIZZATI DA DIPENDENTI
DI AZIENDE PRIVATE".
DI CONSEGUENZA:
- CESSANO DI AVER EFFICACIA LE DISPOSIZIONI CHE LIMITAVANO IL
RICONOSCIMENTO DELL' ACCREDITAMENTO DI CONTRIBUZIONE AI SOLI DIPENDENTI DA
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO O DA ENTI PUBBLICI CHE, IN TALE QUALITA'
AVESSERO RIVESTITO LA QUALIFICA DI MILITARIZZATI;
- DEVONO TROVARE ACCOGLIMENTO LE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DI
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA IN RELAZIONE A PERIODI DI MILITARIZZAZIONE
PRESTATI DA PERSONALE CIVILE ALLE DIPENDENZE DI DITTE PRIVATE TRA IL 10
GIUGNO 1940 E IL 15 OTTOBRE 1946;
- SONO, ALTRESI' , ACCREDITABILI I PERIODI DI PRIGIONIA SUSSEGUENTI A
PERIODI DI MILITARIZZAZIONE SINO ALLA DATA DEL RIMPATRIO, ANCORCHE'
SUCCESSIVA AL 15 OTTOBRE 1946.
PER QUANTO OVVIO, SI PRECISA CHE L' EVENTUALE VALUTAZIONE DEL PERIODO
DI MILITARIZZAZIONE IN ALTRO FONDO DI QUIESCENZA OBBLIGATORIO, E'
PRECLUSIVA DEL RICONOSCIMENTO AI FINI DELL' ASSICURAZIONE I.V.S.
PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI CHE TRATTASI GLI
INTERESSATI DOVRANNO PRESENTARE APPOSITA DOMANDA CORREDATA DELLA
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALLA COMPETENTE AUTORITA' MILITARE, ATTESTANTE I
PERIODI DI MILITARIZZAZIONE IN QUALITA' DI CIVILI DIPENDENTI DA DITTE
PRIVATE TRA IL 10 GIUGNO 1940 ED IL 15 OTTOBRE 1946, OVVERO I PERIODI DI
PRIGIONIA SUSSEGUENTI A PERIODI DI MILITARIZZAZIONE SINO ALLA DATA DEL
RIMPATRIO, ANCORCHE' SUCCESSIVA AL 15 OTTOBRE 1946 (1).
RICOSTITUZIONE DELLE PENSIONI
I PENSIONATI AVENTI TITOLO ALL' ACCREDITO DI PERIODI DI CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA IN ARGOMENTO POTRANNO OTTENERE, A
DOMANDA, LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE IN GODIMENTO CON EFFETTO DALLA
DATA DI DECORRENZA ORIGINARIA. INFATTI, PER CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DI
LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ED ORDINARIA, LE SENTENZE ABLATIVE DI NORME DI
LEGGE O DI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE SI CONFIGURANO COME PROVVEDIMENTI
COSTITUTIVO-DICHIARATIVI AVENTI EFFETTI "ERGA OMNES" ED EFFICACIA
RETROATTIVA, I QUALI INVALIDANO LA NORMA CADUCATA "AB ORIGINE" ED INCIDONO
SULLE SITUAZIONI PREGRESSE PURCHE' NON ESAURITE, CONSOLIDATE ED
INTANGIBILI.
PERTANTO, LA ELIMINAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL' ART. 9, 1 COMMA
DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1958, N. 55 DALL' ORDINAMENTO FIN DALLA SUA ORIGINE
E SALVO I RAPPORTI GIURIDICI ORMAI DEFINITI, COMPORTA L' ESTENSIONE IN
FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE PRIVATE DEGLI EFFETTI DI CUI
ALL' ART. 7 DELLA CITATA LEGGE N. 55/1958 FIN DALL' ORIGINE.
PER QUANTO RIGUARDA I LIMITI PRESCRIZIONALI ENTRO I QUALI
CORRISPONDERE GLI ARRETRATI DELLE RICOSTITUZIONI, SI FA RINVIO ALLE
ISTRUZIONI IMPARTITE CON LA CIRCOLARE N. 170 DEL 4 AGOSTO 1988 (2), LE
QUALI PREVEDONO IL PAGAMENTO DELLE SOLE SOMME MATURATE NEI CINQUE ANNI
ANTERIORI ALLA DOMANDA.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
BILLIA
N O T E
(1) E' APPENA IL CASO DI RAMMENTARE CHE I CRITERI STABILITI CON LA
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 5 FEBBRAIO 1988 IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELL' ACCREDITO DI PERIODI DI SERVIZIO
MILITARE ED EQUIPARATI, RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I PERIODI SUCCESSIVI AL
31 DICEMBRE 1945.
(2) V. "ATTI UFFIICALI" 1988, PAG. 2033.