Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Lavoratori assicurati ex IPSEMA Norme Messaggi ME 1986
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Adempimenti contributivi ed aliquote contributive
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Cristallizzazione competenze territoriali per i lavoratori dipendenti da aziende non optanti per il conguaglio e per le indennità a tutela della malattia
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Datori di lavoro tenuti al versamento del contributo
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Destinatari
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Indennità erogate dall'INAIL
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Istruzioni operative per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro. Codifica Aziende
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Lavoratori assicurati ex IPSEMA
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Modalità di erogazione delle prestazioni ai lavoratori assicurati ex-IPSEMA
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Modalità di presentazione da parte del lavoratore delle domande di prestazione diverse dalle indennità di malattia e relativa competenza territoriale
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Prestazioni previdenziali erogate dall'INPS
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Retribuzione imponibile
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Strutture territoriali coinvolte
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI