Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Lavoratori assicurati ex IPSEMA Norme Messaggi ME 2001 Messaggio 569 del 27 giugno 2001
-
Adempimenti contributivi ed aliquote contributive
-
Cristallizzazione competenze territoriali per i lavoratori dipendenti da aziende non optanti per il conguaglio e per le indennità a tutela della malattia
-
Datori di lavoro tenuti al versamento del contributo
-
Destinatari
-
Indennità erogate dall'INAIL
-
Istruzioni operative per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro. Codifica Aziende
-
Lavoratori assicurati ex IPSEMA
-
Modalità di compilazione del flusso UNIEMENS
-
Modalità di erogazione delle prestazioni ai lavoratori assicurati ex-IPSEMA
-
Modalità di presentazione da parte del lavoratore delle domande di prestazione diverse dalle indennità di malattia e relativa competenza territoriale
-
Prestazioni previdenziali erogate dall'INPS
-
Retribuzione imponibile
-
Strutture territoriali coinvolte
- Dettagli
- Visite: 26329
Messaggio 569 del 27 giugno 2001
Oggetto: Ulteriori periodi di congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare.
Il D. Lgs. N. 151 del 26.3.2001 contenente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità (inviato a codeste Sedi, per una immediata conoscenza con il Msg. n. 485 del 1.6.2001), stabilisce, all’art. 32, che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.
Di conseguenza, in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32 (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori).
Le modalità di fruizione dei periodi ed i criteri relativi al trattamento economico restano, quindi, quelli stabiliti in applicazione della legge 53/2000 e riportati nella circ. 109 del 6.6.2000.
Il genitore che intenda avvalersi di ulteriori periodi di congedo parentale per la presenza di due o più figli gemelli dovrà presentare separate domande sul nuovo Mod. AST. FAC. (v. circ. n. 103 del 11.5.2001), predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame delle domande.
Con l’occasione si precisa che per il parto plurimo non è previsto, invece, il diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria).
IL DIRETTORE CENTRALE
ZICCHEDDU