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Messaggio 1094 del 12 febbraio 2015
Oggetto: Decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito di cui all’art. 12, comma 5-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e integrato dall’art. 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Istruzioni contabili e fiscali.
SOMMARIO:
1) Premessa
2) Destinatari
3) Importo
4) Determinazione del periodo di prolungamento
5) Istruzioni Operative
6) Istruzioni contabili e fiscali
1. Premessa
In attuazione della norma in oggetto, il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014 (allegato 1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4.12.2014.
Il decreto, all’art. 1, prevede la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che nell’anno 2014 non rientrano nel contingente delle 10.000 unità di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 (c.d. salvaguardia), convertito nella legge n. 122 del 2010, e abbiano presentato domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall’articolo 12, comma 5, del citato decreto legge.
Si ricorda che il prolungamento in parola è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, vigenti prima dell’entrata in vigore della legge n. 122/2010, e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall’articolo 12 della medesima legge.
Tuttavia, (come specificato nell’art. 1 medesimo), il predetto prolungamento deve avere inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 e potrà essere corrisposto per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014.
L’articolo 2 del decreto, fissa in euro 62.697.643 il limite massimo di spesa per l’erogazione del prolungamento del sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, limitatamente alle mensilità di competenza del 2014.
2. Destinatari
I destinatari del provvedimento di cui al decreto interministeriale in oggetto sono i lavoratori indicati alle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 5, della legge n. 122 del 2010, che si sono collocati oltre la decimillesima posizione e che hanno la data di licenziamento che insiste nel periodo 31-10-2008/30-4-2010.
Di seguito, per ciascuna categoria, si espongono i requisiti previsti per il pagamento del prolungamento del sostegno del reddito in parola.
2.1 Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991
I lavoratori in mobilità ordinaria, destinatari del prolungamento di cui al presente decreto, sono stati individuati sulla base del ricorrere delle seguenti condizioni:
- data di licenziamento compresa nel periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010;
- data di decorrenza della pensione calcolata considerando le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, compresa nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Detta data è stata ricavata dalle certificazioni presenti nella procedura FELPE;
- presenza di domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n.122 del 2010;
- assenza di cause ostative alla erogazione della prestazione di prolungamento di sostegno al reddito quali la ripresa dell’attività lavorativa.
2.2 Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge n. 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006
I lavoratori in mobilità lunga o ultracinquantenni, destinatari del prolungamento di cui al presente decreto, sono stati individuati sulla base del ricorrere delle seguenti condizioni:
- data di licenziamento compresa nel periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010;
- data di decorrenza della pensione calcolata considerando le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, compresa nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Detta data è stata ricavata dalle certificazioni presenti nella procedura FELPE;
- presenza di domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n.122 del 2010;
- assenza di cause ostative alla erogazione della prestazione di prolungamento di sostegno al reddito quali la ripresa dell’attività lavorativa.
2.3 Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà
I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà vengono ammessi al prolungamento a condizione che:
- siano titolari di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;
- la decorrenza della pensione, sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, sia compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
- abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010;
- non abbiano intrapreso nuova attività di lavoro.
3. Importo
Per i lavoratori in mobilità ordinaria o lunga nonché per i lavoratori ultracinquantenni, l’importo spettante per il prolungamento di cui trattasi è quello dell’indennità di mobilità in godimento. Il pagamento di detto importo per tutta la durata dovrà essere contrassegnato nella procedura DSWEB dal codice intervento 206 .
Per i titolari di prestazione a carico dei Fondi di solidarietà, l’importo spettante per il prolungamento è pari all’importo mensile dell’assegno straordinario finanziato dall’azienda esodante, escluso il rateo di tredicesima.
4. Determinazione del periodo del prolungamento
Come espressamente disposto dal citato articolo 12, comma 5 bis, la durata del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito deve tener conto dei seguenti parametri:
- la data di decorrenza della pensione alla quale il singolo lavoratore avrebbe avuto accesso sulla base della disciplina vigente ante decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010;
- la data di decorrenza della pensione determinata post legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, con conseguente applicazione delle disposizioni ivi previste. Qualora detta data dovesse insistere successivamente al 31 dicembre 2014, il prolungamento della prestazione potrà essere corrisposto solamente fino al 31 dicembre 2014.
Stante quanto sopra, si delineano di seguito le situazioni che possono verificarsi, a seconda delle categorie di lavoratori interessati.
4.1) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991
Per tali lavoratori:
A) la decorrenza ante decreto legge n. 78/2010 si pone all’interno del periodo della mobilità ordinaria, mentre quella post decreto legge n. 78/2010 interviene oltre il termine della stessa.
In questo caso il periodo di prolungamento sarà quello che intercorre tra il giorno successivo alla data di fine mobilità e la data di decorrenza della pensione calcolata secondo i criteri post decreto legge n. 78/2010.
A titolo esemplificativo, si propone quanto segue:
- decorrenza pensione ante decreto legge n. 78/2010: 01-07-2014
- decorrenza pensione post decreto legge n. 78/2010: 01-04-2015
- termine mobilità ordinaria: 28-10-2014
- periodo di prolungamento da corrispondere: 29-10-2014/31-12-2014.Il periodo dal 1-1-2015 al 31-3-2015 non verrà corrisposto salvo un eventuale e specifico Decreto interministeriale che individuerà in tal caso, le necessarie risorse finanziarie.
B) Le decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 sono successive al termine del periodo di mobilità ordinaria.
In questo caso, il periodo di prolungamento sarà quello che intercorre tra la data teorica di decorrenza della prestazione pensionistica ante decreto legge n. 78/2010 e la data effettiva di decorrenza della prestazione pensionistica post decreto legge n. 78/2010. Il periodo tra il termine della mobilità ordinaria e la decorrenza della pensione ante decreto legge n. 78/2010 non deve essere indennizzato.
A titolo esemplificativo, si propone quanto segue:
- decorrenza pensione ante decreto legge n. 78/2010: 01-1-2014
- decorrenza pensione post decreto legge n. 78/2010: 01-09-2014
- termine mobilità ordinaria: 13-08-2013
- periodo di prolungamento da corrispondere:1-1-2014/30-9-2014.
Il periodo dal 14-8-2013 al 31-12-2013 ( periodo intercorrente fra la fine della mobilità ordinaria e la data di decorrenza ante legge n. 122 del 2010) non deve essere indennizzato perché non previsto dal citato articolo 12, comma 5 bis; nella procedura DSWEB deve essere inserita per detto periodo una sospensione che non prevede lo slittamento (codice sospensione 03).
C) Le decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 si collocano all’interno del periodo di fruizione della mobilità ordinaria:
in tale caso, com’è ovvio, non è dovuto alcun prolungamento dell’intervento a sostegno del reddito.
4.2) Lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81 del 2003 e n. 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006
4.2.1 Per la determinazione del periodo di prolungamento dei lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81/2003 e 296/2006 si possono presentare le seguenti situazioni:
A) la decorrenza ante decreto legge n. 78/2010 si pone all’interno del periodo della mobilità ordinaria mentre quella post decreto legge n. 78/2010 interviene oltre il termine della stessa.
In questo caso, si rinvia a quanto indicato al punto 4.1 punto A) per i lavoratori in mobilità ordinaria. E’ necessario in questa ipotesi rilevare – ai fini del corretto addebito delle risorse finanziarie - che non vi sono oneri a carico delle aziende per il periodo che va dalla data fine della mobilità ordinaria fino alla decorrenza calcolata post decreto legge n. 78/2010, in quanto non è riconducibile all’art.7, com ma 7, della legge n. 223 del 1991 e conseguentemente il costo del prolungamento è addebitabile alle risorse destinate per l’art. 12, comma 5 bis della legge n. 122 del 2010;
B) le decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 sono successive al termine del periodo di mobilità ordinaria.
In questo caso gli oneri sono posti a carico delle aziende, come solitamente avviene per la mobilità lunga, per il periodo dal termine della mobilità ordinaria alla decorrenza della pensione ante decreto legge n. 78/2010 mentre per il periodo successivo, fino alla decorrenza della pensione calcolata post decreto legge n. 78/2010, verrà erogato il prolungamento a carico delle risorse di cui al decreto in parola.
In merito si riporta il seguente esempio:
- decorrenza pensione ante decreto legge n. 78/2010: 01-04-2014
- decorrenza pensione post decreto legge n. 78/2010: 01-03-2015
- termine mobilità ordinaria: 13-08-2013
Nel caso rappresentato:
- per il periodo di prolungamento della mobilità ordinaria dal 14-8-2013/31-03-2014 devono essere richiesti gli oneri di mobilità lunga all’azienda.
- per il periodo di prolungamento ex art. 12, comma 5 bis, dall’1-04-2014/31-12-2014 non devono essere richiesti all’azienda gli oneri di mobilità lunga, ma dovrà essere corrisposto il prolungamento del sostegno a reddito ex decreto interministeriale n. 85708 con codice intervento 206. Tale codice intervento dovrà essere inserito dopo aver provveduto a pagare per intero il precedente periodo di estensione a titolo di mobilità lunga, posto a carico dell’azienda. Il predetto codice consentirà di imputare le somme solo per il prolungamento in capo al FSOF.
Si raccomanda di tenere in apposita evidenza tali situazioni perché al momento dell’elaborazione degli oneri di mobilità lunga, che verrà effettuata nell’anno 2015 per il 2014, le stesse dovranno essere gestite in maniera coerente a quanto sopra indicato. Si tenga pure conto che in qualsiasi momento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà richiedere conto delle somme spese per l’attuazione del presente decreto interministeriale.
4.2.2 Per la determinazione del periodo di prolungamento del sostegno del reddito dei lavoratori ultracinquantenni, preliminarmente bisogna verificare se i medesimi siano stati licenziati da aziende cd. “in bonis” (codice intervento 090) o da aziende cd. “in malus” (codice intervento 427, 550, 950).
In relazione alla suddetta distinzione, si specifica quanto di seguito:
- per i lavoratori delle aziende in bonis, gli oneri - relativi all’estensione della prestazione ordinaria (mobilità o tse ex l.451/94) sino alla decorrenza della pensione ante decreto legge n. 78/2010 - sono da porre a carico dell’azienda e, pertanto, si rinvia a quanto già indicato al precedente punto 4.2.1 punto B). Pertanto, il codice di intervento 090 (aziende in bonis) dovrà essere sostituito con il codice intervento 206 solo dopo aver provveduto a pagare per intero il periodo di estensione della mobilità ordinaria fino alla data precedente la decorrenza ante decreto legge n. 78/2010; conseguentemente il codice di intervento 206 dovrà essere inserito solo per pagare il prolungamento ex decreto interministeriale in parola.
- per i lavoratori delle aziende in malus, gli oneri – relativi al prolungamento della prestazione ordinaria (mobilità o tse ex l.451/94) - sono già posti a carico del FSOF (in apposito conto a suo tempo individuato dalla competente DC Bilancio e servizi fiscali); pertanto le domande dovranno continuare ad essere poste in pagamento fino alla decorrenza della pensione mantenendo i predetti codici intervento 427, 550 e 950.
4.3 Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà
Per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà, il periodo di prolungamento è quello previsto dal comma 5-bis in parola, con il limite della data del 31 dicembre 2014 di cui al decreto in oggetto.
Per procedere al pagamento si illustrano di seguito, in relazione alla tipologia, le istruzioni operative da seguire.
5.1 Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991.
Per la corresponsione della prestazione in argomento ai lavoratori in mobilità ordinaria gli operatori dell’Area Servizi all’utenza - Prestazioni a sostegno del reddito dovranno eseguire le seguenti operazioni:
- verificare, tramite la collaborazione degli operatori della Linea Assicurato-pensionato, la presenza della domanda di pensione con la quale il lavoratore ha inteso avvalersi anche della salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010. In merito si precisa che, il pagamento della prestazione in oggetto interviene alla fine dell’anno, pertanto, i soggetti interessati risultano nella quasi totalità già titolari di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dalla 214/2011; quindi in tali casi di pensionamento, si dà per acquisita la domanda di pensione.
- verificare che nel periodo del prolungamento non siano presenti cause ostative alla percezione della prestazione in parola, quale ad esempio la ripresa dell’attività lavorativa.
- inserire nella procedura DSWEB, nell’apposito campo, il codice intervento 206 solamente dopo aver verificato il completamento del pagamento del periodo della mobilità ordinaria, nei casi di mobilità lunga, anche dopo aver verificato il prolungamento del periodo di estensione della prestazione a titolo di mobilità lunga;
- inserire nel campo decadenza, della procedura DSWEB, la data della decorrenza della pensione post decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010;
- inserire nel campo “prolungamento” della procedura DSWEB la data precedente la decorrenza della pensione post decreto legge n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010;
- inserire nella sezione apposita una sospensione come indicato per le situazioni di cui al del precedente punto 4.1 sub B).
5.2 Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006.
Per i lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81/2003 e 296/2006, la cui decorrenza ante decreto legge n. 78/2010 si pone all’interno del periodo della mobilità ordinaria mentre quella post decreto legge n. 78/2010 interviene oltre il termine della stessa (cfr. paragrafo 4.2.1 punto A), valgono le stesse istruzioni fornite al precedente punto 5.1 per i lavoratori in mobilità ordinaria.
Per i lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81/2003 e 296/2006, le cui decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 sono successive al termine del periodo di mobilità ordinaria ( cfr paragrafo 4.2.1. punto B) oltre alle verifiche di cui al precedente paragrafo 5.1, punti I e II, dovranno essere applicate le istruzioni indicate nella sezione di cui al paragrafo 4.2.1. punto B.
Per i lavoratori ultracinquantenni, le verifiche saranno, oltre a quelle indicate al precedente paragrafo 5.1, punti I e II, anche quelle indicate, a seconda della tipologia in bonis e in malus, nel precedente punto 4.2.2
Con successivo messaggio verrà inviato il file contenente i nominativi dei destinatari del prolungamento appartenenti alle tipologie dei lavoratori in mobilità ordinaria o lunga.
5.3 Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà
I nominativi dei titolari di prestazione straordinaria, destinatari del decreto in oggetto, sono stati comunicati ai Referenti regionali con apposito file contenente i dati anagrafici e la durata della prestazione, nonché le istruzioni operative che si illustrano di seguito.
Le sedi competenti devono liquidare una nuova prestazione analoga all’assegno straordinario, cat. 027, escluso il rateo di tredicesima, il cui onere viene posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, che corrisponde al codice ente 0500.
Per la nuova prestazione deve essere caricata in Webdom apposita domanda di Assegno straordinario a sostegno del reddito a carico del Fondo Sociale Occupazione e procedere seguendo le seguenti opzioni:
Gruppo 0006
Sottogruppo 0052
Tipo 0037
Tipologia DAP
In procedura IVS74, pannello MNLAN20, inserire codice azienda 0500.
Nel pannello MNLAN30 inserire l’importo a calcolo indicato al campo GP6KC04E dell’assegno originario (indicato nel file).
La prestazione in oggetto dovrà pertanto contenere le seguenti informazioni:
decorrenza pari alla scadenza dell'assegno straordinario eliminato (tale data deve coincidere con la data presente su FELPE “Finestra con salvaguardia L. 122” relativa alla certificazione per salvaguardia L. 214);
scadenza indicata in elenco (tale data non deve superare il 31 dicembre 2014);
codice azienda = 0500;
aliquota di tassazione (la stessa della precedente prestazione memorizzata nel campo GP1ALA1);
Qualora dovessero risultare posizioni non ricomprese nell’elenco inviato o inesattezze di varia natura, si prega di segnalarle al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
per le opportune valutazioni.
6. Istruzioni contabili e fiscali
Ai fini delle contabilizzazioni inerenti al prolungamento dell’intervento di tutela del reddito di cui all’art. 12, comma 5-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, introdotto dall’art. 1, comma 37, lettera b), della legge n. 220/2010, riconosciuto ai lavoratori posti in mobilità ordinaria, mobilità lunga, ultracinquantenni e titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà, in virtù del Decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si richiamano le istruzioni contabili fornite con i messaggi n. 1648 del 30/01/2012, n. 21116 del 24/12/2013 e n. 2157 del 05/02/2014.
Per quanto riguarda il relativo regime fiscale, con riguardo ai punti 2.1 e 2.2 si confermano le modalità illustrate nel messaggio n. 9706 del 29/3/2006, richiamato nel successivo messaggio n. 1720 del 17/1/2007.
Pertanto:
i pagamenti maturati prima della data di autorizzazione del provvedimento, se effettuati nell’anno successivo, sono a tassazione separata;
i pagamenti effettuati dopo la data del provvedimento, anche se erogati nell’anno successivo, sono a tassazione corrente;
se il provvedimento di autorizzazione è emesso nel corso dell’anno e i pagamenti avvengono nell’anno stesso, la tassazione è corrente.
Per quanto riguarda il regime fiscale delle prestazioni indicate al punto 2.3, si precisa che gli assegni straordinari sono sottoposti a tassazione separata con l’aliquota del TFR, analogamente a quanto avviene per gli assegni erogati con onere a carico del Fondo di solidarietà del settore bancario.
Si evidenzia, infine, che i rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rimborso degli oneri per l’anno 2014, di cui all’art. 3 del presente Decreto, saranno a cura della Direzione generale.
Il Vicario del Direttore Generale
Crudo