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Messaggio 3324 del 14 marzo 2014
Oggetto
Precisazioni sugli adempimenti connessi alla segnalazione ed al trasferimento della contribuzione obbligatoria INPS e della contribuzione ex-ENPALS in applicazione dell’art. 16 del D.P.R 31/12/1971 n. 1420 nonché della Convenzione stipulata tra i due enti il 03/12/1973 recepita con Circolare esplicativa INPS n.713/Prs.-n. 4871 C. e V.-n.7870 O.-n.54 I.B./85 del 16/04/1974.
I rapporti intercorrenti tra il Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed i Fondi pensioni afferenti alla Gestione lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico, in materia di istanze pensionistiche, sono disciplinati dall’art. 16 del D.P.R 31/12/1971 n. 1420 e regolamentati dalla successiva Convenzione stipulata in data 03/12/1973.
In particolare, la normativa in oggetto si prefigge l’obiettivo di agevolare la definizione dei trattamenti pensionistici in favore degli assicurati titolari sia di una posizione assicurativa presso la Gestione Lavoratori Spettacolo e Sportivi Professionisti sia di altra contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto, prevedendo la possibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione accreditata presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale.
Com’è noto con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata disposta, all’art. 21, comma 1, la soppressione, a far data dal 1° gennaio 2012, dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (Enpals) e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS.
Successivamente, con la circolare n. 81 del 14 maggio 2013, è stato avviato il processo d’integrazione delle funzioni governate dalla Direzione generale del soppresso Enpals nelle omologhe strutture dell’Istituto.
In siffatto ambito, al fine di consentire ai lavoratori assicurati presso la gestione ex Enpals la continuità nei servizi ed in relazione alle attività di produzione, inerenti l’erogazione di prestazioni pensionistiche, è stata istituita nell’ambito dell’Agenzia interna della Direzione di Area Metropolitana di Roma - a far data dal 1° giugno 2013 - una ulteriore Linea di Prodotto Servizio Polo Specialistico denominato “Previdenza PALS” che mantiene la propria competenza nazionale. Ciò considerato si pone la necessità di formulare nuove e più puntuali indicazioni riguardo agli adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971.
2. Presentazione domanda di pensione in regime di convenzione ex art 16 del D.P.R n. 1420 del 1971 e determinazione della competenza.
La domanda di pensione in regime di convenzione e, quindi, in presenza di contribuzione presso la gestione ex Enpals e presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dà diritto alla liquidazione di una sola prestazione previa “totalizzazione” dei contributi versati ed accreditati nelle diverse gestioni.
La domanda di pensione deve essere esaminata, in via preliminare, dalla Gestione ex-Enpals, Polo Specialistico Previdenza PALS, in capo al quale restano ferme le competenze in precedenza attribuite alla Direzione Prestazioni Previdenziali della gestione ex Enpals. A tale scopo le domande presentate all’Istituto da assicurati titolari anche di posizione contributiva presso la Gestione ex Enpals, saranno inviate al Polo Specialistico Previdenza PALS.
Quest’ultimo, stabilita la competenza, tratterà le pratiche pensionistiche per le quali è competente; in caso contrario le trasmetterà alla sede territorialmente competente corredate dal relativo estratto contributivo (in tal senso, per gli aspetti procedurali vedi anche Messaggio N. 37294 del 10/11/2005 avente ad oggetto: Concessione del "bonus" ex art. 1, comma 12 e seguenti della legge n. 243 del 2004 e liquidazione delle prestazioni ad assicurati con contribuzione versata all'Inps e all'Enpals.)
La competenza alla liquidazione della prestazione è attribuita alla Gestione presso la quale l'assicurato può far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista per il conseguimento del diritto alle prestazioni in vigore presso ciascuna gestione.
La competenza sarà quindi attribuita alla gestione Ex- Enpals quando la contribuzione ivi versata ed accreditata sia uguale o prevalente rispetto a quella versata ed accreditata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La competenza alla liquidazione della prestazione è, comunque, attribuita alla gestione ex Enpals qualora l’assicurato possa far valere, con la sola contribuzione ex Enpals, i requisiti per il diritto alla prestazione richiesta per i lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo ed al Fondo sportivi professionisti.
La competenza è, altresì, attribuita esclusivamente alla Gestione ex-Enpals nei seguenti casi:
· pensione di vecchiaia anticipata per ballerini, tersicorei;
· pensione di vecchiaia anticipata per sportivi professionisti;
· pensione d’invalidità specifica per le categorie artistiche indicate dall’art. 5 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182.
Qualora la competenza sia attribuita alla Gestione ex-Enpals, ai fini della determinazione dei requisiti di anzianità contributiva occorrenti per il diritto alla prestazione richiesta e della relativa misura, i contributi settimanali F.P.L.D. sono ragguagliati a contributi giornalieri moltiplicandoli per sei (6).
Qualora la competenza sia attribuita al Fondo Lavoratori Dipendenti ai fini della determinazione dei requisiti di anzianità contributiva occorrenti per il diritto alla prestazione richiesta e della relativa misura, i contributi giornalieri ex-Enpals sono ragguagliati a contributi settimanali dividendoli per sei (6).
Non è prevista la cumulabilità dei contributi Enpals con i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Istituto, salvo quanto in seguito specificato.
L’assicurato che ha contribuzione versata nella gestione ex Enpals ed è titolare di pensione a carico di una gestione speciale dell’Istituto, può richiedere alla gestione ex Enpals la liquidazione di una pensione supplementare.
3. Casi particolari.
L’articolo 4 ter della Legge 17/03/1993, n. 63 ha previsto la possibilità di cumulare la contribuzione riferita ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoria e, pertanto, anche per detta contribuzione valgono le regole di cumulo previste tra il Fondo Lavoratori dipendenti e la Gestione ex-Enpals.
Si rammenta, inoltre, che in presenza di lavoratori che risultino titolari di contribuzione presso la gestione ex Enpals, il Fondo Lavoratori Dipendenti, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Istituto, è possibile utilizzare la contribuzione ex-Enpals a condizione che la stessa sia determinante per il raggiungimento del requisito pensionistico presso una delle gestioni speciale dei lavoratori autonomi. In particolare l’accertamento del requisito, ai fini del diritto a pensione dell’interessato, dovrà essere condotto valutando:
1) in primo luogo, l’eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso l’unificazione dei contributi accreditati presso la gestione ex Enpals ed il Fondo Lavoratori Dipendenti, secondo le regole prima indicate;
2) qualora detta verifica dia esito negativo, l’eventuale conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione della gestione speciale e del F.P.L.D. dell’Istituto;
3) in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l’utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni. In questi casi, al fine della valutazione dello stato assicurativo per la concessione del trattamento previdenziale, si richiamano le istruzioni operative impartite con i messaggi INPS n. 36579 del 28/04/1994 e n. 14371 del 01/06/2007.
Si ribadisce, inoltre, che nel caso di presenza di contribuzione ex Enpals e contribuzione Inps AGO-FPLD, ai soli fini del diritto alla pensione di inabilità, non trova più applicazione la disciplina dettata dall'articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971, ma si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 (Circolare n. 140/2013). Si rinvia, infine, alle istruzioni fornite con msg. 15738 per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012.
4. Liquidazione di trattamenti previdenziali in esito alla segnalazione della contribuzione obg-INPS / ex-ENPALS.
Secondo quanto sancito dal già citato art. 16 del D.P.R del 1971 n.1420 e fermo restando le disposizioni che prevedono il successivo trasferimento contabile delle somme relative alla contribuzione segnalata a seguito della determinazione della competenza alla liquidazione della prestazione con la maggiorazione degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento (vedi successivamente), è prevista, da parte del fondo cui compete la concessione del trattamento pensionistico, la tempestiva liquidazione della prestazione a seguito della sola segnalazione della contribuzione.
Tale segnalazione, come peraltro specificato nella Circolare INPS n. 151 del 10/07/1981 (Parte terza - Norme procedurali - “…Si confermano, infine, le disposizioni che prevedono l’immediata segnalazione fra i due enti delle posizioni contributive degli interessati, al fine di dare tempestivamente corso, da parte dell’ente competente, alla liquidazione della prestazione, ancora prima che sia avvenuto il trasferimento delle somme”), prescinde, al fine della liquidazione del trattamento pensionistico, dall’effettivo trasferimento delle somme contabili.
5. Trasferimenti contributivi, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R n. 1420 del 1971 tra INPS e Gestione ex Enpals.
Qualora la competenza alla liquidazione della prestazione sia attribuita alla gestione ex- Enpals, il Fondo Lavoratori Dipendenti trasferirà alla predetta gestione i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS per i lavoratori dipendenti, secondo i criteri dettati dalla Convenzione stipulata in data 03/12/1973.
Nei casi in cui la competenza alla liquidazione della prestazione sia attribuita al Fondo Lavoratori Dipendenti, la gestione ex-Enpals trasferirà al predetto Fondo i contributi versati ed accreditati nell’assicurazione obbligatoria per l’IVS gestita dalla gestione medesima secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS per i lavoratori dipendenti in vigore nei periodi cui i contributi stessi si riferiscono.
In entrambi i casi l’importo dei contributi da trasferire va maggiorato degli interessi composti al tasso del 4,50%.
Come già indicato in premessa, con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata disposta, all’art. 21, comma 1, la soppressione, a far data dal 1° gennaio 2012, dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (Enpals) e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS; in tale ambito con il messaggio n. 2546 del 08/02/2013, avente ad oggetto “Trasferimenti contributivi tra le gestioni INPS, ex INPDAP, ex ENPALS ed ex IPOST. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.” sono state fornite le indicazioni procedurali al fine di disciplinare tutte le tipologie di trasferimenti contributivi, conseguenti ad operazioni di ricongiunzione, in entrata e in uscita, computi, transiti e costituzione di posizione assicurativa nel FPLD e le conseguenti istruzioni contabili.
In tale ambito sono state indicate anche le istruzioni operative in ordine ai trasferimenti contributivi dal FPLD ex art. 16 del D.P.R. n. 1420/71 e viceversa, alle quali si rimanda.
Il Direttore Generale