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Lavoratori con contribuzione Inps e Enpals
Liquidazione della pensione
(msg.3324/2014)
Secondo quanto sancito dal già citato art. 16 del D.P.R del 1971 n.1420 e fermo restando le disposizioni che prevedono il successivo trasferimento contabile delle somme relative alla contribuzione segnalata a seguito della determinazione della competenza alla liquidazione della prestazione con la maggiorazione degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento (vedi successivamente), è prevista, da parte del fondo cui compete la concessione del trattamento pensionistico, la tempestiva liquidazione della prestazione a seguito della sola segnalazione della contribuzione.
Tale segnalazione, come peraltro specificato nella Circolare INPS n. 151 del 10/07/1981 (Parte terza - Norme procedurali - “…Si confermano, infine, le disposizioni che prevedono l’immediata segnalazione fra i due enti delle posizioni contributive degli interessati, al fine di dare tempestivamente corso, da parte dell’ente competente, alla liquidazione della prestazione, ancora prima che sia avvenuto il trasferimento delle somme”), prescinde, al fine della liquidazione del trattamento pensionistico, dall’effettivo trasferimento delle somme contabili.