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Circolare 58 del 15 aprile 2005
Oggetto:
Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
SOMMARIO:
Benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto attività con esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003.Ambito di applicazione dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271: lavoratori esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL. Ambito di applicazione dell’articolo 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269: lavoratori esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL. Termine di presentazione all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto, sia per i lavoratori destinatari della nuova disciplina, sia per i lavoratori destinatari della disciplina previgente: 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale indicato in oggetto
Introduzione
La Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato il decreto 27 ottobre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, riguardante “Attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto”, come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47.
Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell’articolo 47 della legge n. 326 e quelle introdotte dall’articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.
Si rammenta che con circolare n° 195 del 18 dicembre 2003 sono state illustrate le novità introdotte dal citato articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e con circolare n° 54 del 19 marzo 2004 sono state fornite le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003.
Si premette che la maturazione del diritto al beneficio avviene per la sussistenza della condizione dell’esposizione all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, per la durata indicata dalle disposizioni normative, con l’avvertenza che l’interessato, qualora non presenti domanda di certificazione all’INAIL nei termini indicati dal decreto in oggetto, decade dal diritto medesimo.
Si forniscono di seguito le indicazioni riguardanti l’applicazione delle disposizioni in esame.
A tal fine si distingue tra la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003, recante disposizioni in favore di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all’amianto, per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, e la nuova disciplina recante disposizioni in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione.
Parte prima
Disciplina previgente al 2 ottobre 2003
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 prevede: “Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui all’articolo 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il citato comma 2 dell’articolo 1 salvaguarda il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori per i quali sussistono le condizioni indicate dalla stessa disposizione e fissa un termine per la presentazione della domanda di certificazione all’INAIL per coloro che non vi abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale.
Dalla formulazione della disposizione in esame discende che il beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, spetta ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, soggetta all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’INAIL e siano in possesso della relativa certificazione rilasciata dall’INAIL, ovvero ne vengano in possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il termine ultimo del 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (17 dicembre 2004).
Pertanto, il beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una delle seguenti situazioni:
siano in possesso di un certificato rilasciato dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;
abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;
vengano in possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005;
ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell’INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005.
2- Termine di presentazione della domanda di certificazione all’INAIL
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso il termine per la presentazione all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto.
Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali non sia stata già riconosciuta l’esposizione ultradecennale all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non abbiano già provveduto a richiedere all’INAIL la certificazione di esposizione ultradecennale avvenuta entro la stessa data, debbono presentare a tale Istituto la domanda entro il predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici.
Giova far presente che detto termine è riferito anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto del comma 6 bis dell’articolo 47, della legge 24 novembre 2003, n. 326, indicati, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, al punto 1 della circolare n.195 del 18 dicembre 2003. A tal riguardo, si rammenta che trattasi dei seguenti soggetti interessati:
lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di cui al comma 8 dell’articolo 13 della citata legge n. 257;
lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità;
lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
3- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
Ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle pensioni con il riconoscimento del beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003, si confermano i criteri finora seguiti.
Parte seconda
Disciplina vigente a seguito dell’emanazione del D.M. 27 ottobre 2004
L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 dispone: “I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.”
L’articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale dispone: “ Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo di esposizione all’amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.”
Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 2 “Per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.”
Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che, ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova disciplina, per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.
2- Termini per la presentazione della domanda di certificazione all’INAIL ai fini dell’applicazione della nuova disciplina
Ai fini del riconoscimento del beneficio della moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell’importo della prestazione pensionistica, i lavoratori destinatari della nuova disciplina devono presentare la domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto alla competente sede INAIL entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, cioè entro il 15 giugno 2005.
Gli stessi lavoratori che abbiano già presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda all’INAIL nel predetto termine di 180 giorni.
3- Divieto di cumulo dei benefici previdenziali
Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto in oggetto contiene, per i destinatari della nuova disciplina, disposizioni riguardanti l’opzione tra i benefici previdenziali previsti per l’esposizione all’amianto ed altri benefici previdenziali che comportino anticipazione all’accesso al pensionamento ovvero aumento dell’anzianità contributiva.
Si rammenta che, in materia, il comma 6 ter dell’articolo 47 della legge n. 326 del 2003 dispone: “I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
La disposizione in esame, quindi, esclude, per i lavoratori che intendono ottenere il beneficio della moltiplicazione dell’intero periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, la possibilità di cumulare il beneficio derivante da esposizione all’amianto con altri benefici previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, ad un’anticipazione dell’accesso al pensionamento o un aumento dell’anzianità contributiva.
I soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio per esposizione all’amianto, sia di benefici consistenti in anticipazioni dell’accesso alla pensione o aumenti dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra l’uno o gli altri benefici al momento della presentazione della domanda di pensionamento all’ente previdenziale di appartenenza.
Nel contesto sopra delineato è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se i benefici previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto siano compatibili con quelli previsti per i lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti, o comunque affetti da particolari infermità oggetto di tutela previdenziale.
Il predetto Dicastero, con nota del 31 marzo 2005, prot. n° 24/0001226, ha precisato che “si ritengono cumulabili i benefici previdenziali connessi all’esposizione all’amianto con quelli conseguenti ad un particolare status del lavoratore (invalidi, non vedenti, sordomuti)”.
4- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
I benefici previsti per i lavoratori che sono stati esposti all’amianto sono riconosciuti sulla base delle norme vigenti nel regime pensionistico di appartenenza.
Il riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura spetta anche ai titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza non anteriore al 1° maggio 1992, mese successivo all’entrata in vigore della legge n. 257/92.
Gli importi arretrati spettanti saranno corrisposti con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2003, mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003.
5- Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Con messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 è stato precisato che le domande di riconoscimento del beneficio previsto dall’articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 e successive modificazioni, presentate da lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A., dovevano essere tenute in apposita evidenza: ciò in attesa di conoscere le modalità applicative della sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2002 con la quale è stato ritenuto che il beneficio di cui alla citata legge n. 257 sia da riconoscere anche ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Nel confermare l’indicazione di cui sopra si precisa che, anche per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. ai quali, nel rispetto delle procedure e dei requisiti sopra delineati, sia riconosciuto il beneficio della maggiorazione per il coefficiente di 1,25 del periodo di esposizione, deve essere costituita apposita evidenza delle relative domande per l’eventuale successivo riconoscimento, ai medesimi lavoratori, del beneficio previsto dalle disposizioni previgenti a seguito dell’emanazione del D.M. 27 ottobre 2004.
Anche tali lavoratori, qualora abbiano già presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003, devono ripresentare la domanda all’INAIL nel predetto termine del 15 giugno 2005.
Parte terza
Disposizioni applicative generali
1- Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata dall’INAIL
La certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere presentata alle Strutture INPS territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione o di ricostituzione.
La medesima certificazione può essere presentata, ai soli fini dell’indicazione del periodo di esposizione all’amianto sul conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla domanda di pensione o di ricostituzione.
La certificazione dell’esposizione all’amianto, ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici, è rilasciata dall’INAIL per lo svolgimento di una delle seguenti tipologie di attività lavorativa:
a) attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL;
b) attività lavorativa non soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub a) il lavoratore per il quale è stata accertata l’esposizione ultradecennale ha diritto al riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione certificato dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub b) il lavoratore per il quale è stata accertata l’esposizione per almeno dieci anni ha diritto al riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai fini della misura del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione certificato dall’INAIL.
2- Periodi “misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
Si è posto il problema di stabilire se possa essere riconosciuto il beneficio pensionistico in questione per singoli periodi di esposizione all’amianto soggetti e non all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, inferiori al decennio.
A riguardo, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, l’attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre 2003.
Pertanto i periodi di esposizione all’amianto soggetti e non all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, che siano inferiori al decennio, danno comunque luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico ove risulti che si sia complessivamente verificato il decennio di esposizione. In ogni caso la salvaguardia del diritto al beneficio consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 sia ai fini del diritto che della misura della pensione può essere riconosciuto solo per i periodi di esposizione ultradecennale all’amianto soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL, verificatasi entro il 2 ottobre 2003.
In particolare, il riconoscimento del beneficio avviene nelle ipotesi e nei limiti di seguito indicati.
Spetta la maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura della pensione del periodo di esposizione soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL e alla maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura, del periodo di esposizione non soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL al:
· lavoratore esposto all’amianto per oltre un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e per meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL.
Spetta la maggiorazione dell’intero periodo di esposizione, per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura della pensione al:
· lavoratore esposto all’amianto per almeno un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INAIL e, per meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL;
· lavoratore esposto all’amianto complessivamente per almeno un decennio, sommando periodi soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL e periodi non soggetti alla medesima che sono entrambi inferiori al decennio.
Il beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai superstiti di dante causa che, prima del decesso, aveva maturato i benefici pensionistici in esame, in virtù dei criteri applicativi sopra delineati.
4- Limite del riconoscimento del beneficio pensionistico
Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale citato, l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici conseguita con l’attribuzione dei benefici derivanti da esposizione all’amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza.
5- Beneficio per periodi di esposizione all’amianto in favore di lavoratori affetti da malattie professionali da amianto
Si rammenta che il comma 7 dell’articolo 13 della legge n. 257/92, come modificato dalla legge n. 271/1993 prevede: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all’amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”.
Pertanto ai lavoratori per i quali è documentata dall’INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di esposizione certificato dall’INAIL, ancorché tale periodo si riferisca ad attività lavorativa non soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita da tale Istituto.
Le richieste di certificazione all’INAIL, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 7, non sono soggette ad alcun termine decadenziale.
In seguito ai recenti interventi legislativi è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se il beneficio in questione possa essere riconosciuto in favore di lavoratori per i quali sia accertata da ente diverso dall’INAIL una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto. Ciò nella considerazione che l’articolo 47, comma 3, della legge n. 326/2003 reca previsioni riguardanti lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Il predetto dicastero, con la già citata nota del 31 marzo 2005, ha chiarito che “tale disposizione nella parte in cui fa riferimento al testo unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 1965 e non all’INAIL, ai fini dell’accertamento della malattia professionale causata dall’esposizione all’amianto, innova rispetto al dettato del citato articolo 13, comma 7, che invece prevedeva che la malattia professionale fosse documentata dall’INAIL”.
Sulla base di detto parere, anche ai lavoratori per i quali è documentata da ente diverso dall’INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria.
Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto sono posti a carico dello Stato
Il Direttore Generale
Crecco