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L'Assegno Sociale
Requisiti per il diritto
Requisiti reddituali - Redditi ininfluenti
Ai fini della corresponsione dell'assegno sociale non costituiscono reddito:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni su tali trattamenti;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni di cui alla tabella allegato 3 del D.P.R. 30 giugno 1965,n.1124;
- gli assegni per l'assistenza personale e continuativa erogati dall'INPS ai pensionati per inabilità;
- l'indennità di comunicazione per i sordomuti di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.508;
- l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918 e precedenti, i soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor Militare, le pensioni o assegni connessi alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia;
- un terzo della pensione liquidata secondo il sistema contributivo previsto dalla legge n.335/1995, nel limite di un terzo dell'importo dell'assegno sociale;
- dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000);
Non deve essere computato nel reddito l'ammontare dell'assegno sociale spettante al richiedente.