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Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito

Reddito di riferimento per le pensioni con decorrenza da gennaio 2016 in alcuni casi particolari

(msg.5178/2015)

Come è noto, l’articolo 35 del decreto legge 3 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, disciplina le modalità di verifica delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito.

Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito

Reddito di riferimento per le pensioni con decorrenza da gennaio 2016 in alcuni casi particolari

(msg.5178/2015)

Come è noto, l’articolo 35 del decreto legge 3 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, disciplina le modalità di verifica delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito.

Riepilogo della normativa vigente

Al riguardo, nel corso del tempo, sono state fornite istruzioni con le circolari n. 62 del 22 aprile 2009, n. 126 del 24 settembre 2010 e con i messaggi n. 21172 del 12 agosto 2010 e n. 30013 del 29 novembre 2010.

In particolare, il suddetto articolo 35 distingue le situazioni in cui la verifica reddituale debba essere fatta al momento del primo riconoscimento della prestazione collegata al reddito, dall’ipotesi in cui tale verifica sia funzionale alla conferma di una prestazione già in pagamento.

Infatti, il comma 9 del citato articolo prevede che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva.”

Come chiarito al punto 3 della citata circolare n. 62 del 2009, la disposizione di cui sopra si applica sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni di base collegate al reddito (es. assegno sociale, pensioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti) sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni assistenziali o previdenziali collegate al reddito, che accedono ad una prestazione di base (es. integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali che vengono riconosciuti per la prima volta su un trattamento previdenziale liquidato in anni precedenti senza il diritto alle prestazioni accessorie).

Il comma 8 del suddetto articolo, come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina, invece, i criteri in base ai quali verificare le situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni pensionistiche collegate al reddito già in godimento.

In base a tali criteri, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto:

  • dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
  • dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.

Casi particolari ai quali si applica il nuovo criterio per le pensioni con decorrenza gennaio 2016

Con riferimento all’applicazione del citato comma 8, alcuni dubbi sono stati sollevati in ordine ai casi in cui il titolare di una prestazione collegata al reddito già in godimento o il suo coniuge cessino l’attività di lavoro per acquisire la pensione.

  • Casistica n° 1 - In particolare è stato chiesto se, nel caso in cui un titolare di pensione ai superstiti cessa l’attività lavorativa per acquisire la pensione diretta, ai fini della verifica della riduzione della pensione ai superstiti di cui alla tabella F dell’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, occorrere tener conto sia del reddito da pensione diretta percepita nell’anno in corso sia del reddito da lavoro conseguito nell’anno precedente.
  • Casistica n° 2 - Analogamente, è stato domandato se, nel caso in cui il coniuge di un titolare di assegno ordinario di invalidità integrato al trattamento minimo cessa l’attività lavorativa per acquisire la pensione diretta, ai fini dell’integrazione al trattamento minimo dell’AOI, occorre tener conto sia del reddito da pensione diretta percepita dal coniuge nell’anno in corso sia dei redditi da lavoro conseguiti dal coniuge nell’anno precedente.
  • Casistica n° 3 - Similmente, è stato chiesto se, nel caso in cui un titolare di assegno ordinario di invalidità integrato al trattamento minimo diviene titolare di pensione ai superstiti a seguito della morte del coniuge, ai fini dell’integrazione al trattamento minimo dell’AOI, occorre tener conto sia del reddito da pensione ai superstiti percepita nell’anno in corso sia dei redditi da lavoro conseguiti dal coniuge nell’anno precedente.

Al riguardo, su richiesta dell’Istituto, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 29/0000076/P del 12 gennaio 2015, ha chiarito che “…articolo 35 del decreto legge 3 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 è finalizzato ad evitare il riconoscimento di prestazioni previdenziali legate al reddito non dovute o dovute in misura inferiore, prendendo come riferimento dati reddituali certi e non presuntivi…In altre parole, il comma 8 si limita a stabilire quale sia il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito a seconda della natura dei redditi percepiti dal beneficiario…Da tale previsione procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito debbano essere sommati i redditi dell’anno precedente con i redditi dell’anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame”.

Pertanto, nel recepire l’indicazione ministeriale sopra riportata, si chiarisce che, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, in applicazione del citato comma 8 dell’articolo 35, rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell’anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il reddito da pensione - liquidata a seguito della cessazione dell’attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge - dell’anno in corso.

Il criterio sopra descritto si applica alle pensioni aventi decorrenza da gennaio 2016.

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