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Somma aggiuntiva (quattordicesima)
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Somma aggiuntiva (quattordicesima)
Requisiti di contribuzione e importo della quattordicesima
(msg.5662/2014)
Il beneficiario deve possedere i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata della legge 127/2007 e che di seguito si riepilogano.
Importo della somma aggiuntiva dal 2017 (msg.1366/2017)
Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione |
Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2017 |
---|---|---|
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo |
||
Fino a 15 |
Fino a 18 |
437 |
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
546 |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
655 |
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo |
||
Fino a 15 |
Fino a 18 |
336 |
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
420 |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
504 |
La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione |
Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007 |
Somma aggiuntiva (in euro) - Anni dal 2008 al 2016 |
Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2017 |
---|---|---|---|---|
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo |
||||
Fino a 15 |
Fino a 18 |
262 |
336 |
437 |
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
327 |
420 |
546 |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
392 |
504 |
655 |
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo |
||||
Fino a 15 |
Fino a 18 |
336 |
||
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
420 |
||
Oltre 25 |
Oltre 28 |
504 |
Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.
Per quanto riguarda le pensioni in regime di totalizzazione e di cumulo, di categoria 070 (VOTOT) , 071 (IOTOT), 072 (SOTOT), 170 (VOCUM), 171 (IOCUM) e 172 (SOCUM), la contribuzione utile per l’attribuzione del beneficio è quella accreditata nelle gestioni degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST), mentre sono escluse le anzianità relative agli enti e casse privati.
Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.
Come indicato nella circolare 119 inps del 8 ottobre 2007, nel caso di pensionato titolare di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile ai fini dell’applicazione della Tabella A viene ridotta in aliquota di reversibilità.