Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Decorrenza della pensione

(msg.876/2013) (circ.90/2017)

 

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Decorrenza della pensione

(msg.876/2013) (circ.90/2017)

 

Normativa per le domande presentate nel 2024

Normativa per le domande presentate nel 2024 (msg.812/2024)

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  1. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
  2. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  3. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Normativa per il 2023

Normativa per il 2023 (msg.1100/2023)

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2023 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  1. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
  2. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  3. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2023 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Normativa per il 2022

Normativa per il 2022 (msg.1201/2022)

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2022 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  1. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
  2. due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  3. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2022 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Normativa per il 2021

 Normativa per il 2021 (msg.1169/2021)

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  1. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
  2. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  3. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011 non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Normativa per il 2020

Normativa per il 2020  (msg.793/2020)

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2020 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  1. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
  2. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  3. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) il differimento di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore, rispettivamente, al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle predette date gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2020 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.

Normativa per il 2019

Normativa per il 2019 (msg.1660/2019)

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67/2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2019 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

a)   un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;

b)   due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;

c)   tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) il differimento di cui articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67/2011 non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle predette date gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2019 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.

Normativa per il 2018

Normativa per il 2018 (msg.1391/2018)

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

a. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;

b. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;

c. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) il differimento di cui articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011 non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle predette date gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.

Normativa dal 1° gennaio 2017

Normativa dal 1° gennaio 2017 (circ.90/2017)

L’articolo 1, comma 206, lettera a), della legge n. 232 del 2016 ha altresì disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’abrogazione dell’articolo 24, comma 17-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevedeva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. finestre mobili), alle pensioni liquidate in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Pertanto, dal 1° gennaio 2017, non si applica il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) o di 18 mesi (per i lavoratori autonomi) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine di cui all’articolo 2, comma 1, del predetto decreto comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  • un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese;
  • due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
  • tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Il differimento di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 non trova applicazione per il personale del comparto scuola ed Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

Con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente al 31 dicembre 2016, il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016.

Con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente al 1° gennaio 2017 il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2017 (per gli iscritti ai Fondi FS e IPOST ed alla Gestione pubblica), ovvero, al 1° febbraio 2017 (per gli iscritti all’AGO ed ai Fondi sostitutivi dell’AGO).

Con riferimento al personale del comparto scuola ed Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti sempreché alle predette date gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di certificazione oltre i termini di legge indicati al precedente punto 3 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il posticipo della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.

Le comunicazioni di accoglimento delle domande di accesso al beneficio inviate agli interessati prima della data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016 sono state riesaminate d’ufficio alla luce delle predette disposizioni.

Le domande di pensione presentate ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011 dai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, i soggetti risultino beneficiari delle disposizioni in parola.

Normativa fino al 31 dicembre 2016

Normativa fino al 31 dicembre 2016 (msg.876/2013)

Il comma 17 bis dell’art. 24 della citata legge n. 214 del 2011 dispone che, ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette “finestre mobili” di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto la prima decorrenza utile è fissata:

  1. trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni lavoratori dipendenti;
  2. trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale lavoratori autonomi.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo di ciascun anno comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  1. un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
  2. due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
  3. tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
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