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Contribuzione da riscatto
Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale. Limiti
(circ.6/2020)
Con sentenza n. 3667/1995, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio di retrodatazione degli effetti degli atti di recupero di periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa ovvero di coincidenza fra collocazione temporale dei contributi di riscatto e decorrenza dei relativi effetti, considerando che i contributi dovuti per il riscatto partecipano della stessa natura dei contributi obbligatori, volontari e figurativi ai fini dell’anzianità assicurativa e contributiva (il principio è fatto proprio anche da Cass. n. 9599/1997).
La facoltà di riscatto fornisce al lavoratore il mezzo per estendere la copertura assicurativa a determinati periodi non soggetti in precedenza all'assicurazione obbligatoria, producendo effetti analoghi a quelli che si sarebbero verificati in costanza di rapporto previdenziale.
L’efficacia giuridica ab origine dei riscatti è stata confermata sia dalla circolare n. 12/1996 sia dalla giurisprudenza con specifico riferimento ai riscatti con onere determinato tramite la modalità di calcolo della riserva matematica (art. 13 della legge n. 1338/1962). Deve tuttavia ritenersi che l’efficacia retroattiva costituisca effetto giuridico naturale di tutti i riscatti, sia quelli in relazione ai quali trovi applicazione il sistema retributivo sia quelli da valutare con il sistema contributivo, fatti salvi i limiti emergenti dalla normativa di riferimento.
Pertanto, ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto in argomento saranno considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato. Ne consegue che la decorrenza delle pensioni deve essere stabilita secondo le regole comuni anche nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti ai fini del diritto a pensione.
Quanto agli effetti patrimoniali dei riscatti compiuti con il criterio a percentuale non può non tenersi conto del disposto normativo in base al quale la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla citata legge n. 335/1995, ha effetto dalla “data della domanda di riscatto”(art. 2, comma 5, del D.lgs n. 184/1997). In coerenza con le logiche finanziarie del sistema contributivo il legislatore prevede di non valorizzare come versato ab origine il contributo del riscatto determinato con il metodo di calcolo a percentuale.
È dunque possibile che, in forza del riscatto con onere determinato con il criterio a percentuale, si acquisisca la decorrenza della pensione (liquidata col sistema contributivo o misto) in data antecedente a quella della domanda di riscatto. In tal caso, però, la misura dei ratei di pensione compresi tra la data di decorrenza della pensione e la data della domanda di riscatto dovrà essere determinata senza considerare nel montante contributivo individuale i contributi relativi al periodo riscattato; i contributi relativi al periodo riscattato potranno avere effetti sulla misura dei ratei di pensione maturati a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto. Per determinare la quota aggiuntiva di pensione corrispondente ai periodi riscattati, alla retribuzione utilizzata per il calcolo dell’onere di riscatto si applica l’aliquota di computo vigente alla data della domanda di riscatto; all’importo così determinato si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’assicurato alla data della domanda di riscatto.
Va inoltre precisato che, laddove il montante relativo al riscatto sia determinante affinché l’importo dell’assegno raggiunga i limiti minimi di importo fissati dalla legge per la liquidazione della pensione, la decorrenza della stessa non potrà essere antecedente alla domanda di riscatto.
Un ulteriore limite all’efficacia retroattiva della contribuzione riscattata discende dal dettato normativo che lega espressamente la “valutazione” dei contributi riscattati al periodo in cui il riscatto si colloca e dunque alle quote di pensione, retributive o contributive, integrate dallo stesso, distinguendo fra due distinte e profondamente diverse modalità di calcolo dell’onere, a sua volta espressione delle previsioni prospettiche di spesa pensionistica. A differenza del sistema di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino nel sistema retributivo, il sistema di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino nel sistema contributivo non tiene conto dei “benefici pensionistici” derivanti dal riscatto stesso e pertanto non può avere effetti sulla misura delle quote di pensione retributive. Da ciò discende che i periodi riscattati che si collochino nel sistema contributivo vadano sempre esclusi dalla determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle quote retributive della pensione (cosiddetta neutralizzazione).