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Contributo di perequazione
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Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
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Decorrenza
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Disposizioni eccezionali
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La pensione anticipata
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NASpI e pensione anticipata
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Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
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Penalizzazione
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Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
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Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
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Risposte a quesiti
Contribuzione da riscatto
Calcolo dell'onere e opzione al contributivo, computo in gestione separata e totalizzazione
(circ.54/2021)
Con circolare n. 6 del 22 gennaio 2020 sono state dettate disposizioni in tema di decorrenza, ai fini pensionistici, degli effetti del riscatto di periodi che si collochino nel sistema contributivo della pensione, ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, e dell’articolo 4 del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184. Sono, inoltre, state precisate le modalità da seguire per determinare l’onere di riscatto nei casi in cui, per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi, dovrebbe adottarsi il criterio di cui al comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs. n. 184/1997 (criterio della riserva matematica), ma, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, trova applicazione il criterio di calcolo a percentuale.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi utili alla corretta attuazione delle predette disposizioni.
2. Ambito di applicazione
Con la circolare n. 6/2020 è stato chiarito che l’onere di riscatto sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale, di cui all’articolo 2, commi 5 e 5 quater, del D.lgs n. 184/1997, allorquando la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (domande di riscatto presentate successivamente o contestualmente all’esercizio, nel corso della vita lavorativa ovvero al momento del pensionamento, della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e ss.mm.ii., e ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 355/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001; domande di riscatto presentate contestualmente alla domanda di pensione c.d. “opzione donna” oin computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996).
La citata disposizione si riferisce, pertanto, a tutte le tipologie di riscatto (ad esempio, riscatto lavoro all’estero, riscatto periodi corrispondenti all’astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro, riscatto corso di studi universitario ecc.) il cui onere, in mancanza dell’esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, sarebbe stato determinato con il criterio della riserva matematica in considerazione del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale del periodo da riscattare.
Esemplificando, qualora si intenda riscattare un periodo di lavoro subordinato svolto all’estero anteriormente al 1° gennaio 1996, poiché detto periodo rileva ai fini della determinazione del sistema di calcolo della pensione, l’onere del riscatto andrebbe determinato col criterio ordinario della riserva matematica di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 4 del D.lgs n. 184/1997 (in base, quindi, al beneficio pensionistico e ai coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338); per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo - precedente o contestuale alla domanda di riscatto - e della conseguente applicazione del sistema di calcolo della pensione interamente contributivo, l’onere di riscatto sarà invece determinato con il criterio a percentuale di cui al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 (applicando, quindi, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla stessa data nel regime ove il riscatto opera).
Per i riscatti effettuati con le modalità del calcolo a percentuale di cui al comma 5, 5-bis e 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge n. 335/1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto, al pari di tutti gli altri riscatti di periodi che si collochino nel sistema contributivo. Nulla, quindi, è innovato sotto questo profilo.
2.1 Riscatto del corso universitario di studio
Come precisato con la circolare n. 106/2019, la modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cosiddetto “agevolato” si applica soltanto al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, per effetto di quanto disposto dal comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, introdotto dall’articolo 20, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente nel periodo da valorizzare ai fini del calcolo della pensione, in parte con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall’interessato tra quelli di seguito indicati:
B.1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
B.2) livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ai sensi del comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs. n. 184/1997.
Per effetto dell’esercizio di una delle facoltà che consentono di calcolare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo, anche per il periodo di cui alla lettera A, l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità di cui alle precedenti lettere B.1) o B.2), secondo la scelta dell’interessato.
3. Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995)
La circolare n. 6/2020 non modifica le istruzioni dettate in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, ma fornisce soltanto chiarimenti in merito agli effetti che ne derivano sulla materia dei riscatti; restano pertanto fermi i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione e i criteri di determinazione del montante individuale dei contributi (cfr. le circolari n. 181 dell’11 ottobre 2001 e n. 108 del 7 giugno 2002, l’informativa INPDAP n. 65 del 30 novembre 2001).
A ogni buon conto, si rammenta che l’opzione per il sistema contributivo può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:
- a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) al 31/12/1995;
- b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
- c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001.
L’accertamento dei predetti requisiti contributivi va effettuato tenendo conto dei criteri di valutazione previsti per il diritto a pensione dalle gestioni pensionistiche nelle quali si fa valere la contribuzione necessaria per l’opzione, al momento del suo esercizio.
Al fine di definire la domanda di riscatto, è necessario individuare il sistema di calcolo applicabile e accertare la sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c), secondo i criteri di seguito indicati.
Nei casi in cui l’interessato eserciti la facoltà di opzione al sistema contributivo nel corso della vita lavorativa, occorre distinguere le seguenti fattispecie:
- se la facoltà di opzione è stata esercitata prima della presentazione della domanda di riscatto: i periodi da riscattare non rilevano ai fini della verifica della permanenza dei requisiti contributivi di cui alle lettere da a) a c) perfezionati e accertati alla data di presentazione della domanda di opzione accolta; così, esemplificando, qualora l’assicurato raggiunga con il riscatto un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione già esercitata rimane comunque ferma. Il sistema di calcolo applicabile per determinare l’onere del riscatto è quello a percentuale - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedetemene al 1° gennaio 1996. Il pagamento di almeno una rata del riscatto rende irrevocabile l’esercizio della facoltà di opzione, avendo quest’ultima prodotto effetti[1];
- se la facoltà di opzione è esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto: i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c). Pertanto, a titolo esemplificativo, se per effetto dei periodi da riscattare l’assicurato maturi una anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al contributivo non può essere validamente esercitata e l’onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie (criterio della riserva matematica per periodi che si collochino nel sistema retributivo)[2]; fuori da quest’ultima ipotesi, il sistema di calcolo applicabile per determinare l’onere del riscatto è quello a percentuale – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedentemente al 1° gennaio 1996. La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione deve essere versata in unica soluzione. Il pagamento di almeno una rata del riscatto, oppure della quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della predetta facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti[3];
- se la facoltà di opzione è esercitata successivamente alla presentazione della domanda di riscatto: la domanda di riscatto è definita secondo le regole ordinarie, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa (criterio della riserva matematica per periodi che si collochino nel sistema retributivo). I periodi già acquisiti alla data di esercizio della facoltà di opzione - compresi quelli con riferimento ai quali, alla medesima data, è stato versato il relativo onere di riscatto - rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c). Il sistema di calcolo ordinario applicato per determinare l’onere del riscatto - diversificato a seconda del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale dei periodi da riscattare - se versato in tutto o in parte, non può essere rideterminato a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione (cfr. il paragrafo 3, terzultimo capoverso, della circolare n. 106 del 2019); infatti, detto esercizio non può essere interpretato come rinuncia alla domanda di riscatto in corso, in quanto la prestazione di riscatto presenta una causa autonoma e non riconducibile alle finalità dell’opzione[4];
Nei casi in cui l’interessato esercita la facoltà di opzione al sistema contributivo al momento del pensionamento e contestualmente presenti domanda di riscatto: i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c). Il sistema di calcolo applicabile per determinare l’onere del riscatto è quello a percentuale – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedentemente al 1° gennaio 1996. Le modalità di pagamento dell’onere del riscatto sono diversificate (unica soluzione o rateizzazione) a seconda della gestione previdenziale nella quale sono accreditati i periodi da riscattare.
Si ricorda che ai soggetti che esercitano la facoltà di opzione dopo il 31 dicembre 2011 senza aver maturato, alla predetta data, i requisiti per l’esercizio della predetta facoltà e/o quelli per il diritto a pensione in base alle disposizioni vigenti alla medesima data, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cfr. il paragrafo 6.1 del messaggio n. 219/2013).
Inoltre, per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione (articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995).
A tale riguardo si precisa che, nei casi in cui sia esercitata l’opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, al fine di avvalersi dei criteri di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto, non può operare l’esclusione dal massimale contributivo prevista dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019. Difatti, la deroga di cui al citato articolo 21 si riferisce solo ai soggetti che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 e non può essere estesa a coloro che abbiano intenzionalmente optato per il sistema contributivo. In questi casi, continuerà pertanto ad applicarsi il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione al sistema contributivo.
3.1 Istruzioni operative
La domanda di opzione al sistema contributivo è presentata, in via telematica dal portale dell’Istituto www.inps.it, con inserimento di PIN e codice fiscale (a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e Carta di identità elettronica 3.0, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di prestazioni pensionistiche” > “Nuova prestazione pensionistica”, e attivando il successivo sottomenu “certificazioni” > “diritto a pensione” > “opzione contributivo”.
Le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario a ciò dedicato, per il quale si rimanda alla circolare 22 marzo 2021, n. 46.
Con il pagamento dell’onere di riscatto, che rende irrevocabile l’opzione al sistema contributivo, la certificazionepresente sul Fascicolo elettronico del pensionato (FELPE) sarà aggiornata con la funzione “Irrevocabilità opzione L.335” del menu “Gestione”.
4. Esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 42/2006 e successive modificazioni
Secondo le indicazioni contenute ai paragrafi 4.2 e 4.3 della circolare n. 6/2020, il criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto – su richiesta “agevolato” se riguardante il corso universitario di studio – si applica, con riferimento a tutti i periodi da riscattare, nel caso di presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione c.d. “opzione donna” e in computo ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, da liquidare esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
Le suddette indicazioni si estendono alle domande di riscatto presentate contestualmentealla domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del D.lgs 2 febbraio 2006, n. 42, e ss.mm.ii., da liquidare interamente con il sistema di calcolo contributivo.
Nei casi di presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione in totalizzazione, ai sensi del D.lgs n. 42/2006 e ss.mm.ii., i periodi da riscattare rilevano ai fini:
- del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione;
- della verifica del perfezionamento di un diritto autonomo a pensione nella gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto;
- della determinazione del sistema di calcolo del pro rata di pensione a carico della gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto.
Con la circolare n. 69/2006, in materia di totalizzazione, è stato precisato che qualora sussistano con i soli contributi versati nella forma previdenziale a carico degli enti previdenziali pubblici i requisiti contributivi, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla medesima forma assicurativa per l’autonomo conseguimento di una pensione, la gestione deve calcolare il pro rata a proprio carico con il sistema di calcolo previsto dal suo ordinamento. In tali casi, è tuttavia fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere espressamente nella domanda di pensione l’applicazione del sistema di calcolo contributivo della pensione.
Pertanto, qualora in conseguenza della richiamata normativa sulla totalizzazione, in una o più gestioni sia prevista la liquidazione del pro rata di pertinenza con il sistema retributivo o misto, le indicazioni suesposte relative alle modalità di determinazione dell’onere di riscatto potranno valere limitatamente alle singole gestioni ove il pro rata sia da liquidarsi esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, anche a seguito della scelta indicata dal richiedente nella domanda di pensione. In sostanza, per poter chiedere che il riscatto del periodo antecedente al 1° gennaio 1996 (in caso di calcolo contributivo dei periodi assicurativi dal 1996) o al 1° gennaio 2012 (in caso di calcolo contributivo dei periodi assicurativi dal 2012) sia calcolato con il sistema a percentuale - su richiesta “agevolato” se riguardante il corso universitario di studio - l’interessato dovrà chiedere il riscatto nel fondo in cui il pro rata sia liquidato con il sistema contributivo, anche a seguito della scelta dallo stesso indicata nella relativa domanda di pensione.
In altri termini, per la determinazione dell’onere del riscatto non è possibile applicare il sistema di calcolo a percentuale nei casi in cui il pro rata a carico della gestione presso la quale è stato richiesto il riscatto debba essere calcolato, tenendo conto anche del periodo da riscattare, con il sistema retributivo.
Nei casi in cui, a seguito dell’esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi, l’onere di riscatto, che si sarebbe dovuto determinare in tutto o in parte applicando il criterio della riserva matematica, è invece calcolato interamente applicando il criterio a percentuale, i periodi riscattati con l’applicazione di tale ultimo criterio non rilevano ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, per l’individuazione del sistema di calcolo del pro rata di pensione a carico delle gestioni interessate dalla totalizzazione diverse da quella presso la quale è stato effettuato il riscatto.
Per la presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione in totalizzazione, valgono le istruzioni di cui al secondo capoverso del precedente paragrafo 3.1.
5. Valutazione dei periodi di riscatto con onere determinato con il criterio del calcolo a percentuale per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo
Nei casi in cui l’onere di riscatto, che si sarebbe dovuto determinare in tutto o in parte applicando il criterio della riserva matematica, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione è invece calcolato interamente applicando il criterio a percentuale, i periodi riscattati con l’applicazione di tal ultimo criterio non rilevano ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo, ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, a carico delle gestioni diverse da quella presso la quale è stato effettuato il riscatto.
6. Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Rinvio
Con successiva circolare verranno riepilogate le disposizioni in materia di esercizio, dal 2012, della facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, comprese quelle relative ai requisiti pensionistici, alle regole del sistema contributivo applicabili, nonché ai rapporti con gli istituti del cumulo dei periodi assicurativi.
[1] Esempio: soggetto iscritto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una anzianità contributiva al 31/12/1995 pari a 15 anni ed una anzianità contributiva complessiva pari a 35 anni. A maggio 2018 presenta domanda di opzione al sistema contributivo; poiché a questa data risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti, l’opzione è validamente esercitata e, a decorrere dalla medesima data, esplica quindi i suoi effetti. Successivamente, a maggio del 2020 il soggetto presenta domanda di riscatto del corso di laurea pari a tre anni collocati temporalmente dal 1977 al 1979. Anche se con il riscatto si raggiunge un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31/12/1995, l’opzione precedentemente esercitata rimane comunque ferma. L’onere di riscatto è determinato con il calcolo a percentuale (su richiesta “agevolato”) ed al momento del pagamento della prima rata di onere l’opzione al contributivo diventa irrevocabile, nel caso in cui non lo fosse già divenuta prima di detto momento.
[2] Esempio: soggetto iscritto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una anzianità contributiva al 31/12/1995 pari a 15 anni ed una anzianità complessiva pari a 35 anni. A maggio 2020 presenta domanda di opzione al sistema contributivo e contestualmente domanda di riscatto del corso di laurea pari a tre anni collocati temporalmente dal 1977 al 1979; poiché per effetto del riscatto si matura un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31/12/1995, la domanda di opzione al contributivo non può essere accolta per mancanza dei requisiti. L’onere di riscatto è determinato con il criterio della riserva matematica.
[3] Esempio: soggetto iscritto presso il FPLD da maggio 2000, con un’anzianità contributiva complessiva a maggio 2020 pari a 13 anni. A maggio 2020 presenta domanda di opzione al sistema contributivo e contestualmente domanda di riscatto del corso di laurea pari a quattro anni collocati temporalmente fino al 31/12/1995. Poiché i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’opzione, il soggetto perfeziona, per effetto del riscatto, sia il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996, sia il requisito di almeno 15 anni di contribuzione. L’onere da riscatto è determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al contributo minimo (un contributo settimanale) necessario a far acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31/12/1995 e passare al sistema di calcolo misto della pensione e con il calcolo a percentuale (a richiesta, “agevolato”) per il restante periodo. L’onere corrispondente ai due anni di riscatto necessari a perfezionare il requisito per optare deve essere versato in unica soluzione.
[4] Esempio: soggetto iscritto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una anzianità contributiva al 31/12/1995 pari a 15 anni ed una anzianità contributiva complessiva pari a 20 anni. A maggio 2015 presenta domanda di riscatto del corso di laurea pari a quattro anni collocati temporalmente dal 1976 al 1979. L’onere è determinato con il criterio della riserva matematica. Successivamente, a maggio del 2018 presenta domanda di opzione al sistema contributivo. Il periodo di tre anni già riscattato e acquisito rileva ai fini della verifica dei requisiti per optare. Avendo il soggetto maturato 18 anni al 31/12/1995, l’opzione al contributivo non può essere accolta né si può chiedere che l’onere di riscatto già versato (per i primi 3 anni) e da versare (per il restante anno) sia rideterminato con il calcolo a percentuale.
Contribuzione da riscatto
Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo
(circ.6/2020)
Si forniscono di seguito chiarimenti in ordine alle modalità da seguire per determinare l’onere di riscatto nei casi in cui per la collocazione temporale dei periodi dovrebbe adottarsi il criterio della riserva matematica, ma, per effetto dell’opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, i periodi medesimi sono comunque valutati con il sistema contributivo.
In via generale, si precisa che la natura negoziale dell’operazione di riscatto ne comporta la definizione con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda.
4.1 Esercizio della facoltà di opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e successive integrazioni e modificazioni, e ai sensi del decreto-legge n. 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001
L’onere di riscatto per le domande presentate successivamente all’esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e successive integrazioni e modificazioni, e ai sensi del decreto-legge n. 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, verrà determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.
Di converso, le domande di riscatto presentate precedentemente all’esercizio dell’opzione saranno definite secondo le regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa e alla collocazione temporale dei periodi.
Come chiarito con il messaggio n. 219/2013, al paragrafo 6.2, l'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali.
L’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione in parola rende irrevocabile l’opzione stessa. Anche qualora l’interessato eserciti l’opzione e successivamente accetti il riscatto per effetto del quale raggiunga un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione rimane comunque ferma e irrevocabile. In queste ipotesi, contestualmente al provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, all’assicurato sarà fornita idonea informativa affinché sia edotto degli effetti conseguenti all’accettazione dell’operazione stessa.
4.2 Lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
L’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, prevede che le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possano accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 184/1997, richiamato in premessa, le donne che intendano esercitare l’opzione di cui all’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.
A tal fine è però necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna.
All’atto di presentazione della domanda di pensione recante la predetta opzione, la lavoratrice potrà comunque richiedere che, con riferimento ad eventuali domande di riscatto già presentate ma non ancora definite con il pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata di onere, l’onere medesimo sia rideterminato con il criterio contributivo. La predetta richiesta dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento dell’onere in unica soluzione o della prima rata di esso.
Qualora l’interessata rinunci alla domanda di pensione in parola, l’onere di riscatto sarà rideterminato in base alle regole generali e avendo riguardo alla collocazione temporale dei periodi stessi. La Struttura territoriale avrà cura di fornire all’assicurata idonea informativa.
4.3 Esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282
Coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, esercitino la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, conseguono un trattamento a carico della Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, liquidato, di conseguenza, interamente con il sistema contributivo (cfr. la circolare n. 184/2015).
Analogamente a quanto previsto al paragrafo 4.2, coloro che intendano esercitare la facoltà di computo in argomento possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi, che in assenza del computo in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.
A tal fine è necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione con la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996.
Si precisa tuttavia che, qualora l’anzianità acquisita per effetto del riscatto faccia venir meno uno dei requisiti richiesti per poter accedere al computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996 (anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995), la domanda di computo non potrà essere accolta.
Contribuzione da riscatto
Attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da Riscatto, Ricongiunzione e Rendita
(msg.95/2015)
Istruzioni valide per il 2015
Si informa che è in fase di elaborazione l’invio delle attestazioni ai fini fiscali relative ai versamenti contributivi effettuati dai cittadini per riscatti, ricongiunzioni e rendite vitalizie, con l’esclusione delle gestioni ex Inpdap, nel corso dell’anno 2014.
Dette attestazioni riguarderanno i versamenti effettuati attraverso tutte le modalità di pagamento previste; sarà riportata l’indicazione dell’onere versato nel corso del 2014 e dell’importo utile alle detrazioni o deduzioni fiscali.
Si invitano, entro le ore 12 di venerdì 23/01/2015 p.v.,
- le Sedi a provvedere alla sistemazione dei pagamenti non ancora ripartiti e alla eventuale chiusura delle pratiche su NPIGPA mediante la corretta attribuzione dei codici esito per avvenuto pagamento (Z) o rinuncia (Y). Trascorso il termine indicato sarà attivato a livello centrale il programma che effettuerà l’estrazione delle pratiche con pagamenti in corso o completati;
- il polo prestazioni PALS a provvederealla sistemazione dei pagamenti relativi alle pratiche di riscatto, ricongiunzione e versamenti volontari nelle gestioni ex-enpals attraverso la relativa procedura di riferimento. Trascorso il termine indicato sarà attivato a livello centrale il programma che effettuerà l’estrazione delle pratiche con pagamenti in corso o completati.
Nel caso di eventuali discordanze tra gli importi attestati e quelli effettivamente versati, gli interessati potranno rappresentare le discordanze alla sede Inps di competenza che, effettuati i relativi controlli ed esaminata la documentazione esibita, laddove dovesse riscontrare la fondatezza della segnalazione, emetterà una nuova attestazione fiscale.
In questo caso l’operatore di sede dovrà:
- confrontare la documentazione prodotta dall’assicurato rispetto a quanto visualizzato nel partitario della Gestione del Pagato sul Portale GCI;
- procedere al rilascio di una nuova attestazione fiscale utilizzando le funzionalità di Monitor 730 predisposte a tale scopo e raggiungibili sulla Intranet attraverso il percorso Processi -> Assicurato/Pensionato -> Gestione Evidenze Prima Emissione Bollettini.
In modo analogo l’operatore del polo prestazioni PALS dovrà
- visualizzare gli importi attestati dall’INPS accedendo alle funzionalità Monitor 730 di consultazione che saranno messe a disposizione e raggiungibili attraverso il precorso Processi -> Assicurato/Pensionato -> Gestione Evidenze Prima Emissione Bollettini. Al primo accesso l’operatore dovrà richiedere l’abilitazione alla consultazione dei contributi Enpals da riscatto/ricongiunzione.
- confrontare la documentazione prodotta dall’assicurato rispetto a quanto risulta sul sistema gestionale di riferimento per i pagamenti di riscatto/ricongiunzione effettuati nelle gestioni ex-Enpals;
- procedere, nel caso ricorra la condizione, al rilascio di una nuova attestazione fiscale secondo le modalità vigenti per le gestioni ex-Enpals.
Si rammenta che, come da messaggio n. 5426 del 28/3/2012, i bollettini MAV non sono più inviati e che gli interessati possono stamparli direttamente accedendo al Portale dei Pagamenti dal sito dell’Istituto seguendo il percorso: www.inps.it > Portale dei pagamenti> Riscatti, ricongiunzioni e rendite, oppure chiamando il Contact center.
Contribuzione da riscatto
Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale. Limiti
(circ.6/2020)
Con sentenza n. 3667/1995, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio di retrodatazione degli effetti degli atti di recupero di periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa ovvero di coincidenza fra collocazione temporale dei contributi di riscatto e decorrenza dei relativi effetti, considerando che i contributi dovuti per il riscatto partecipano della stessa natura dei contributi obbligatori, volontari e figurativi ai fini dell’anzianità assicurativa e contributiva (il principio è fatto proprio anche da Cass. n. 9599/1997).
La facoltà di riscatto fornisce al lavoratore il mezzo per estendere la copertura assicurativa a determinati periodi non soggetti in precedenza all'assicurazione obbligatoria, producendo effetti analoghi a quelli che si sarebbero verificati in costanza di rapporto previdenziale.
L’efficacia giuridica ab origine dei riscatti è stata confermata sia dalla circolare n. 12/1996 sia dalla giurisprudenza con specifico riferimento ai riscatti con onere determinato tramite la modalità di calcolo della riserva matematica (art. 13 della legge n. 1338/1962). Deve tuttavia ritenersi che l’efficacia retroattiva costituisca effetto giuridico naturale di tutti i riscatti, sia quelli in relazione ai quali trovi applicazione il sistema retributivo sia quelli da valutare con il sistema contributivo, fatti salvi i limiti emergenti dalla normativa di riferimento.
Pertanto, ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto in argomento saranno considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato. Ne consegue che la decorrenza delle pensioni deve essere stabilita secondo le regole comuni anche nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti ai fini del diritto a pensione.
Quanto agli effetti patrimoniali dei riscatti compiuti con il criterio a percentuale non può non tenersi conto del disposto normativo in base al quale la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla citata legge n. 335/1995, ha effetto dalla “data della domanda di riscatto”(art. 2, comma 5, del D.lgs n. 184/1997). In coerenza con le logiche finanziarie del sistema contributivo il legislatore prevede di non valorizzare come versato ab origine il contributo del riscatto determinato con il metodo di calcolo a percentuale.
È dunque possibile che, in forza del riscatto con onere determinato con il criterio a percentuale, si acquisisca la decorrenza della pensione (liquidata col sistema contributivo o misto) in data antecedente a quella della domanda di riscatto. In tal caso, però, la misura dei ratei di pensione compresi tra la data di decorrenza della pensione e la data della domanda di riscatto dovrà essere determinata senza considerare nel montante contributivo individuale i contributi relativi al periodo riscattato; i contributi relativi al periodo riscattato potranno avere effetti sulla misura dei ratei di pensione maturati a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto. Per determinare la quota aggiuntiva di pensione corrispondente ai periodi riscattati, alla retribuzione utilizzata per il calcolo dell’onere di riscatto si applica l’aliquota di computo vigente alla data della domanda di riscatto; all’importo così determinato si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’assicurato alla data della domanda di riscatto.
Va inoltre precisato che, laddove il montante relativo al riscatto sia determinante affinché l’importo dell’assegno raggiunga i limiti minimi di importo fissati dalla legge per la liquidazione della pensione, la decorrenza della stessa non potrà essere antecedente alla domanda di riscatto.
Un ulteriore limite all’efficacia retroattiva della contribuzione riscattata discende dal dettato normativo che lega espressamente la “valutazione” dei contributi riscattati al periodo in cui il riscatto si colloca e dunque alle quote di pensione, retributive o contributive, integrate dallo stesso, distinguendo fra due distinte e profondamente diverse modalità di calcolo dell’onere, a sua volta espressione delle previsioni prospettiche di spesa pensionistica. A differenza del sistema di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino nel sistema retributivo, il sistema di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino nel sistema contributivo non tiene conto dei “benefici pensionistici” derivanti dal riscatto stesso e pertanto non può avere effetti sulla misura delle quote di pensione retributive. Da ciò discende che i periodi riscattati che si collochino nel sistema contributivo vadano sempre esclusi dalla determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle quote retributive della pensione (cosiddetta neutralizzazione).
Contribuzione da riscatto
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