Riscatto del corso legale di laurea
Cumulabilità riscatto laurea col riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.
Ai sensi dell’art.1, comma 298, della richiamata legge, “il comma 2 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Come noto, il comma 2 dell’art 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro (ora regolata dall’art.35, comma 5, del D.lgls.151/2001) non era cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
Sotto la vigenza del predetto comma 2, dunque, le due facoltà di riscatto erano alternative sicché, l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati (in tal senso, per gli iscritti alla gestione dei dipendenti privati, msg.2467/2014 e messaggio n. 07771 del 23/03/2007, e per gli iscritti alla gestione dei pubblici dipendenti, circolare ex Inpdap n. 31 del 20.7.2005).
L’abrogazione del comma 2 dell’art.14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. Tra l’altro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento “a periodi” antecedenti al 1 gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.
Per converso, il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca.
Tuttavia, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.
Le sedi dell’Istituto dovranno provvedere con sollecitudine alla definizione delle istanze informando altresì gli interessati che l’onere di riscatto viene calcolato alla data del 1.1.2016, per effetto dell’art.1, comma 298, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Riscatto del corso legale di laurea
Cumulabilità riscatto laurea col riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.
Ai sensi dell’art.1, comma 298, della richiamata legge, “il comma 2 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Come noto, il comma 2 dell’art 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro (ora regolata dall’art.35, comma 5, del D.lgls.151/2001) non era cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
Sotto la vigenza del predetto comma 2, dunque, le due facoltà di riscatto erano alternative sicché, l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati (in tal senso, per gli iscritti alla gestione dei dipendenti privati, msg.2467/2014 e messaggio n. 07771 del 23/03/2007, e per gli iscritti alla gestione dei pubblici dipendenti, circolare ex Inpdap n. 31 del 20.7.2005).
L’abrogazione del comma 2 dell’art.14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. Tra l’altro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento “a periodi” antecedenti al 1 gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.
Per converso, il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca.
Tuttavia, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.
Le sedi dell’Istituto dovranno provvedere con sollecitudine alla definizione delle istanze informando altresì gli interessati che l’onere di riscatto viene calcolato alla data del 1.1.2016, per effetto dell’art.1, comma 298, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Normativa vigente fino al 31 dicembre 2015 (msg.2467/2014)
Con messaggio n. 07771 del 23/03/2007 è stato chiarito come l’art.14 , comma 2, del D.Lgs. n.503/1992, non sia stato abrogato dal D. Lgs. n.151/2001 (recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) e che pertanto sia da ritenersi vigente l’incumulabilità della facoltà di riscatto dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
Nel citato messaggio è stato altresì precisato che la prescritta incumulabilità si realizza solo per periodi successivi al 01 gennaio 1994.
Nell’ambito della gestione dei dipendenti pubblici la medesima disposizione è invece applicata ritenendo che la predetta non cumulabilità operi indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi, siano essi antecedenti che successivi al 01 gennaio 1994.
Si rende quindi necessario uniformare l’azione amministrativa fissando in modo univoco i limiti temporali di applicazione della disposizione in argomento.
L'art.35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, dispone che " per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'art.13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa”
Tale disposizione non pone più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell’evento da riconoscere ed estende la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 01 gennaio 1994, essendo stato abrogato l’art.14, comma 1, del D.Lgs. n.503/1992.
Di contro, l'art.14 , comma 2, del D.Lgs. n.503/1992, tuttora vigente, si limita a stabilire che “la facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea”.
La lettura coordinata delle disposizioni richiamate impone un’interpretazione sistemica dell'art.14 , comma 2, del D.Lgs. n.503/1992, coerente con la disciplina introdotta in tema di congedi parentali dall'art.35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001.
A parziale modifica del messaggio n. 07771 del 23/03/2007, si dispone pertanto che l’incumulabilità di cui all'art.14 , comma 2, del D.Lgs. n.503/1992 operi indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi e quindi con riferimento a periodi sia precedenti che successivi al 01 gennaio 1994.
Le domande di riscatto del corso legale di laurea e di riscatto dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, ancora giacenti e quelle presentate successivamente alla pubblicazione del presente messaggio, dovranno essere definite sulla base delle indicazioni innanzi fornite.