3. RISCATTO DEI TITOLI CONSEGUITI IN BASE ALL’ORDINAMENTO PREVIGENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 508/1999
A seguito dei successivi interventi normativi registrati in materia, si è riproposta la problematica inerente alla riscattabilità, ai fini pensionistici, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge n. 508/1999 e conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.
Difatti, il comma 107 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inteso stabilire che i diplomi finali, rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.
In base al comma 107-bis dell’articolo 1 di cui alla legge citata, il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni in argomento è prorogato al 31 dicembre 2021.
Il decreto ministeriale 10 aprile 2019, n. 331, ha quindi sancito che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a conclusione dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti fino al termine di cui al comma 107-bis del predetto articolo 1 e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo la tabella di corrispondenza allegata al presente decreto” (Allegato n. 1).
Tenuto conto del quadro normativo come sopra delineato, si dispone che i diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni in argomento, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, siano considerati equiparati ai titoli universitari e riscattabili alle seguenti condizioni:
possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi durata; non è richiesto che detto diploma sia precedente all’iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M.;
conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis della legge n. 228/2012).
Al verificarsi di dette condizioni, per l’individuazione della durata massima del riscatto, saranno adottati gli stessi criteri previsti per la determinazione dei periodi ammessi al riscatto a favore dei titolari di diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati ai sensi della legge n. 508/1999, previo utilizzo della tabella di equipollenza di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 228/2012. Il periodo oggetto di riscatto, nella durata massima come sopra specificata, è riconosciuto a partire dalla data di iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M. o, se successiva a quest’ultima, dalla data di conseguimento del diploma di licenza media.
A titolo esemplificativo, per il diploma di pianoforte che, in base alla suddetta tabella, è equipollente al diploma accademico di secondo livello in pianoforte, sarà riconosciuto a riscatto un periodo pari a cinque anni, corrispondente ai tre anni del diploma accademico di primo livello e agli ulteriori due di quello di secondo livello. Qualora il richiedente si sia iscritto al Conservatorio all’età di 11 anni, abbia conseguito la licenza media a 14 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado a 19 anni e il diploma di conservatorio a 22 anni, il periodo di riscatto si collocherà, per un periodo massimo di cinque anni, dalla data di conseguimento della licenza media a quella di conseguimento del titolo A.F.A.M.
Per quanto non diversamente disciplinato con la presente circolare, restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studio universitario ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
I principi e i criteri introdotti con la presente circolare dovranno essere applicati a tutte le domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della stessa oltre che, naturalmente, a quelle presentate in data successiva. Eventuali domande già respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati presentata nei termini di legge.
La presente circolare dovrà essere applicata anche ai ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione della stessa.