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Opzione per il sistema contributivo
I lavoratori già assicurati alla data del 31/12/1995 possono optare per il Sistema Contributivo e di conseguenza alle regole di accesso alla pensione di veccchiaia concessa in quel sistema. La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che l'interessato possa far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo. Ai fini dell'esercizio della facoltà in parola sono utili i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto, purché diano luogo ad un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni e purché almeno 5 anni di anzianità contributiva si collochino dopo il 31 dicembre 1995.
Per gli assicurati che esercitano la facoltà di opzione, sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione stessa opera il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, della legge n. 335). Con la circolare 181 dell'11.10.2001 e 108 del 7 giugno 2002 sono state comunicate le condizioni per l'esercizio dell'opzione e i criteri di determinazione del montante contributivo.