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Opzione per il sistema contributivo
Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro
(circ.93/2019) (msg.2847/2019)
L’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335,[1] ha stabilito, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, pari per l’anno 2019 a € 102.543,00 (c.d. nuovi iscritti).
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all’articolo 21, rubricato “Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro”,prevede: “In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione”.
In forza di tale previsione è stata introdotta a favore dei lavoratori pubblici, in presenza di determinate condizioni, la facoltà di optare, entro i termini di decadenza di seguito illustrati, per l’esclusione dall’applicazione del citato massimale contributivo.
Lavoratori che possono esercitare la facoltà di opzione
I lavoratori che possono esercitare l’opzione sono i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sono comprese nel novero delle pubbliche amministrazioni anche la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione SU n. 1733 del 5/03/1996 e n. 5054 dell’11/03/2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16/02/2010).
Rientrano nella categoria di personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001:
- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- gli avvocati e procuratori dello Stato;
- il personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
- il personale della carriera diplomatica e prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362);
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- i professori e i ricercatori universitari, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- le altre categorie di dipendenti per il cui trattamento giuridico le norme legislative rinviano ad una delle categorie sopra richiamate.
Ulteriore condizione per esercitare la facoltà di opzione è che i lavoratori prestino servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro.
Considerato che il personale in regime di diritto pubblico il cui rapporto di lavoro è regolato dall’ordinamento di appartenenza è in regime di trattamento di fine servizio (TFS) e risulta, in generale, al momento escluso dalle forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, lo stesso rientra tra il personale che può esercitare la suddetta opzione.
La facoltà di opzione può essere esercitata dai dipendenti pubblici aventi diritto, indipendentemente dalla cassa o fondo pensionistico di iscrizione.
Per l’omogenea individuazione dei lavoratori iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie (c.d. “nuovi iscritti”) si rinvia alle indicazioni fornite dall’Istituto per gli iscritti alla casse pensionistiche della Gestione pubblica, da ultimo con la circolare n. 58 del 1° aprile 2016 e con il messaggio n. 3020 dell’11 luglio 2016.
Esercizio della facoltà di opzione e decorrenza degli effetti
L’opzione va esercitata, a pena di decadenza, nei seguenti termini:
- dipendenti in servizio alla data del 29.01.2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019):
- entro sei mesi dal 29.01.2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29.07.2019);
- entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29.01.2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo;
- dipendenti assunti a decorrere dal 30.01.2019 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019)
- entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.
Il massimale contributivo è disapplicato a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data dell’opzione.
L’opzione deve essere esercitata utilizzando il relativo modulo “AP136” pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.inps.it.
Le opzioni trasmesse prima della pubblicazione della presente circolare saranno comunque ritenute utili per l’avvio del procedimento.
Personale delle amministrazioni pubbliche che, in assenza di forme pensionistiche di settore, hanno attivato forme di previdenza complementare: esclusione dall’esercizio dell’opzione
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono esercitare l’opzione per l’esclusione dal massimale contributivo annuo nel caso in cui, in assenza di forme pensionistiche di settore, le amministrazioni medesime, comprese le Autorità indipendenti, abbiano istituito forme di previdenza per il proprio personale, con una quota di contribuzione a proprio carico, che integrano il trattamento di previdenza obbligatorio ai fini IVS.
Effetti dell’attivazione di forme di previdenza compartecipate dal datore di lavoro, successive all’esercizio dell’opzione
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 7975 del 24 luglio 2019, si rappresenta che i lavoratori che hanno esercitato l’opzione, di cui al citato articolo 21, e si avvalgono successivamente di forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro, in ragione di nuove previsioni legislative o contrattuali, saranno nuovamente assoggettati al massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’applicazione del massimale decorre dal mese in cui si producono gli effetti dell’adesione alle suddette forme di previdenza, fatta eccezione per i lavoratori che abbiano acquisito nel frattempo lo status di “vecchio iscritto”.
Esercizio del diritto di opzione da parte di coloro che hanno presentato una domanda di riscatto del corso di laurea o di accredito figurativo relativa a periodi anteriori al 1° gennaio 1996
I lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 che acquisiscano, mediante domanda di riscatto del corso legale di laurea, anzianità contributiva pregressa al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto. L’acquisizione da parte dell’interessato dello status di “vecchio iscritto” è, tuttavia, subordinata, comunque, all’assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata), in mancanza del quale il lavoratore viene considerato nuovamente come “nuovo iscritto”, con conseguente applicazione con effetto retroattivo del massimale (cfr. circolari n. 42/2009 e n. 58/2016).
Nell’ipotesi di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il massimale contributivo è disapplicato a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data dell’opzione (cfr. circolare n. 93/2019), fermo restando il ripristino retroattivo del massimale nelle ipotesi in cui l’Istituto accerti la mancanza dei requisiti previsti dal decreto medesimo.
Ciò premesso, l’iscritto, che abbia già prodotto una domanda di riscatto ancora in lavorazione ovvero che non abbia ancora provveduto al pagamento di almeno una rata dell’onere economico, può comunque esercitare l’opzione di cui all’articolo 21 del predetto decreto-legge n. 4/2019. L’esercizio dell’opzione non può essere interpretato come rinuncia alla domanda di riscatto in corso in quanto la prestazione di riscatto presenta una causa autonoma e non riconducibile alle finalità dell’opzione di cui al citato articolo 21, di talché non si ravvisa incompatibilità tra le istanze.
Si precisa che, nel caso di revoca dell’istanza di riscatto o di mancato pagamento della prima rata di onere, il lavoratore, pur configurandosi nuovamente come “nuovo iscritto”, ha comunque diritto alla disapplicazione del massimale dal periodo retributivo successivo all’esercizio legittimo dell’opzione prevista dal predetto articolo 21.
In questa ipotesi, considerato che il ripristino dello status di “nuovo iscritto” determina l’applicazione retroattiva del massimale contributivo, il datore di lavoro è tenuto a sostituire i dati delle denunce contributive, riferite al periodo intercorrente dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di riscatto di laurea al mese di esercizio dell’opzione.
L’invio delle denunce contributive a sostituzione consentirà, inoltre, il recupero dell’eventuale contribuzione versata in misura maggiore, fermo restando il termine prescrizionale ordinario di dieci anni previsto dall’articolo 2946 c.c. per le ipotesi di indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 c.c.
Si rammenta che è onere del lavoratore informare il datore di lavoro dell'esercizio della facoltà di riscatto, della revoca della domanda o dell'eventuale mancato pagamento della prima rata, nonché del non accoglimento della domanda stessa, affinché quest’ultimo possa adempiere correttamente agli obblighi contributivi.
Si evidenzia, infine, che l’esercizio dell’opzione effettuato dal lavoratore che abbia acquisito lo status di “vecchio iscritto” è da ritenersi non rilevante, in quanto gli effetti della disapplicazione del massimale si sono consolidati con il pagamento della prima rata del riscatto.
Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alle istanze di accredito figurativo per le quali gli effetti della disapplicazione del massimale decorrono a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, fatta eccezione per le istanze di accredito figurativo del servizio militare, per gli iscritti alla cassa CTPS, che hanno valore dichiarativo.
Presentazione di istanze per la valorizzazione di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 da parte di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione
L’esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 21 non preclude l’eventuale presentazione di istanze per la valorizzazione di periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 per le medesime motivazioni esposte al precedente paragrafo. La presentazione delle predette istanze successivamente all’esercizio dell’opzione non produce, tuttavia, effetti in termini di disapplicazione del massimale contributivo, essendosi gli stessi già prodotti a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data dell’opzione medesima.
Istanze disapplicazione massimale: ulteriori chiarimenti sulla compilazione del modulo
Si precisa che i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019 (29 gennaio 2019), che abbiano superato il massimale contributivo negli anni precedenti il 2019, potranno indicare nel modulo di richiesta, nel campo relativo al periodo retributivo in cui hanno superato il massimale, il solo anno in cui è stato superato per la prima volta.
Opzione per il calcolo contributivo
Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione anche successivamente al 31 dicembre 2011
(msg.219/2013)
Come è noto, i soggetti in possesso di anzianità assicurativa precedente il 1° gennaio 1996, sino al 31/12/2011 potevano accedere ai trattamenti pensionistici in base alla disciplina vigente per gli iscritti dal 1° gennaio 1996, mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e successive integrazioni e modificazioni e ai sensi della legge 27/11/2001, n. 417, di conversione del decreto legge 28/09/2001, n. 355, secondo le istruzioni fornite con circolari n. 181 del 2001 e n. 108 del 2002.
Al riguardo sono stati chiesti chiarimenti per quanto riguarda i soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto all’esercizio della facoltà di opzione nonché i requisiti per il diritto alla pensione nel sistema contributivo al 31/12/2011 e che esercitino la predetta facoltà a partire dall’anno 2012, tenuto conto che la Riforma Fornero ha disposto che i soggetti che esercitano la facoltà di opzione al sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012 accedono ai trattamenti pensionistici in base ai requisiti previsti per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto.
In particolare è stato chiesto di conoscere se anche nei confronti dei soggetti di che trattasi si debba applicare la disciplina in materia di requisiti per il diritto a pensione prevista per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto.
Al riguardo, si richiama il punto 2.2 della circolare n. 149 dell’11/11/2004 nel quale è stato precisato che la verifica del possesso dei sopra citati requisiti alla data del 31 dicembre 2007 fosse effettuata indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo. Peraltro, era necessario che a tale data fossero maturati sia i requisiti per il diritto a pensione nel sistema contributivo, sia i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione.
Tali criteri, allo stato attuale, sono confermati anche per quanto riguarda coloro che abbiano esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo entro il 31 dicembre 2011 ovvero esercitino tale facoltà successivamente alla predetta data fermo restando che alla data al 31 dicembre 2011 sussistano i requisiti di legge per conseguire il trattamento pensionistico secondo la previgente normativa indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.
Si rammenta che i requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono i seguenti:
- anagrafico di 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini, unitamente al requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva previsto dalla Legge 335/1995;
- contributivo di almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, che deve essere perfezionato escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 i contributi da lavoro versati prima del 18° anno di età;
- contributivo di almeno 35 anni di contributi unitamente ad un requisito anagrafico previsto (Circ. 60 del 2008, punto 3.1.).
- se la pensione di vecchiaia è richiesta da un soggetto di età inferiore a 65 anni, deve essere perfezionato anche il requisito di "importo" del trattamento pensionistico che deve risultare non inferiore ad 1,2 volte l'assegno sociale.
In proposito si precisa, che ai fini della salvaguardia dei requisiti al 31/12/2011 i 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 successivamente al 31/12/1995 per esercitare la facoltà di opzione devono sussistere alla data del 31 dicembre 2011 e alla predetta data deve sussistere anche il requisito di importo non inferiore 1,2 volte l’assegno sociale qualora la pensione sia richiesta da soggetto di età inferiore a 65 anni.
Conseguentemente, per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo la normativa vigente al 31/12/2011, è necessario che il soggetto optante, alla data del 31 dicembre 2011, abbia perfezionato sia i requisiti amministrativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia nonché quelli per l’esercizio della facoltà di opzione, ancorché eserciti la stessa successivamente al 31 dicembre 2011.
In tale fattispecie l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31/12/2011.
Si precisa altresì che la pensione di vecchiaia, qualora debba essere liquidata nei confronti di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione, non può decorrere, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di opzione, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l’apertura della finestra di accesso alla pensione (v. in proposito circolare n. 126 del 2010).
Opzione per il sistema contributivo
Calcolo della pensione per i lavoratori optanti
(circ.181/2001)
In applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 180 del 1997, n. 278 del 1998 e nel decreto legge n.158 del 2001, il montante individuale dei contributi di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:
- la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
- la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
Opzione per il sistema contributivo
Accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
(circ.180/1996) (circ.108/2002)
Come gia' detto, per gli assicurati che al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni la quota di pensione relativa alle anzianita' maturate dal 1 gennaio 1996 in poi deve essere calcolata con il sistema contributivo.
Ai fini dell'accertamento dell'anzianita' maturata al 31 dicembre 1995 nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sulla base di contribuzione versata in piu' gestioni assicurative, occorre avere riguardo all'anzianita' contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative, computando a tal fine i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente (circolare n.14 del 16 gennaio 1996).
In proposito si precisa che anche nel caso di lavoratori che liquidano la pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e possono far valere contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, ai fini dell'accertamento dell'anzianita' acquisita al 31 dicembre 1995 occorre avere riguardo all'anzianita' complessivamente maturata entro tale data, computando tutti i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente, ancorche' non utilizzabili in sede di prima liquidazione della pensione, attese le disposizioni dettate in materia dall'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.155.
Per l'accertamento dell'anzianita' complessivamente maturata al 31 dicembre 1995 nei confronti dei lavoratori che facciano valere contribuzione agricola, gli anni di contribuzione devono essere computati con i criteri previsti per la determinazione dell'anzianita' contributiva utile per la misura della pensione, considerando cioe' equivalente ad un anno di contribuzione un numero di giornate obbligatorie, volontarie e figurative non inferiore a 270. In ogni caso, per ciascun anno non possono essere computate piu' di 52 settimane.
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
(circ. 35/2012)
L’art. 24, comma 7, del decreto in esame, nel far salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.417, ha soppresso il rinvio operato dall’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all’art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995.
Pertanto, resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell’opzione per il sistema contributivo, abbiano anche maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo.
Di conseguenza, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (vedi punto 1.1. della presente circolare) e alla pensione anticipata (vedi punto 2.1. della presente circolare), introdotte dall’art. 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Si conferma (msg.219/2013) che ai soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata (introdotte dall’art. 24 del decreto in esame), previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punto 1.1. e punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012).
Si precisa altresì che nei confronti dei soggetti di che trattasi, iscritti al 31/12/1995, al momento della liquidazione del trattamento pensionistico non si deve verificare il requisito relativo all’importo della pensione, non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamente per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996.
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