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Riduzione contributiva per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni
Trasformazione AOI o pensione di invalidità in vecchiaia retributiva
(circ.98/2003)
Può verificarsi il caso di titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità che, svolgendo attività di lavoro autonomo, richiedano al raggiungimento del 65° anno la riduzione del contributo previdenziale e successivamente conseguano, dopo aver maturato i previsti requisiti contributivi e assicurativi, la trasformazione dell’assegno di invalidità o della pensione di invalidità (nel primo caso d’ufficio, nel secondo a domanda dell’interessato come previsto dalla circolare n. 91 del 15 maggio 2002) in pensione di vecchiaia.In tali fattispecie, l’anzianità contributiva maturata nel periodo di contribuzione ridotta dovrà essere considerata utile ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia per intero, poiché gli interessati hanno versato una contribuzione ridotta usufruendo di una facoltà concessa loro dalla legge.
Per quanto riguarda la misura della prestazione del trattamento pensionistico in oggetto, da calcolare in forma reddituale, nulla è innovato sotto il profilo delle modalità di calcolo per quanto concerne la quota A, relativa alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992.
Per quanto concerne la quota B, relativa alle anzianità dal 1° gennaio 1993, qualora la pensione di vecchiaia debba essere calcolata con il sistema integralmente reddituale, si deve procedere ad un doppio calcolo.
Si determina il reddito medio settimanale pensionabile relativo all’intero periodo inerente la quota B e si moltiplica per le settimane di anzianità contributiva relative al periodo coperto da contribuzione piena e per l'aliquota di rendimento prevista in relazione all'ammontare del reddito. L'importo che si ottiene costituisce la prima parte della quota B.
Si moltiplica il reddito medio settimanale pensionabile di cui sopra per le settimane di anzianità contributiva maturate con contribuzione ridotta e per l'aliquota di rendimento prevista in relazione all'ammontare del reddito. L'importo così ottenuto diviso per due costituisce la seconda parte della quota B.
La somma dei due importi costituisce l'ammontare complessivo della quota B del trattamento di vecchiaia.
Le procedure centrali di calcolo provvedono alla determinazione dell’importo della pensione tenendo conto delle modalità descritte.