Prova documentale, data certa, esistenza certa, attività valutativa della Struttura territoriale, integrità e completezza
Ai fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario che siano presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro (articolo 13, comma 4, della legge n. 1338 del 1962).
Il regime probatorio in questione riguarda anche la dimostrazione della natura del rapporto di lavoro.
La documentazione deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, purché risalente rispetto all’epoca della domanda di rendita vitalizia, tale da far escludere che sussistano elementi che facciano ritenere la documentazione costituita allo specifico scopo di usufruire del beneficio in argomento. Al fine di verificare che la documentazione sia risalente rispetto alla data della relativa domanda in lavorazione, la Struttura territoriale controlla se la medesima documentazione sia stata già presentata dall’interessato in eventuali precedenti istanze di costituzione di rendita vitalizia, verificando che anche rispetto ad esse la documentazione sia risalente.
Nella prassi si fa spesso ricorso, a titolo esemplificativo, a documenti quali libretti di lavoro, benserviti, libri paga per i quali appare impossibile procedere ad una rigorosa tipizzazione. La disamina della documentazione più ricorrente nella prassi, delle problematiche e dei criteri specifici di utilizzo e valutazione è contenuta nell’allegato tecnico alla presente circolare (Allegato n. 1).
Appare opportuno precisare che la documentazione, qualsiasi essa sia, deve avere sempre precisi requisiti di forma e di sostanza e deve essere sottoposta, in ogni caso, a un vaglio critico.
Il legislatore ha inteso impedire la costituzione di posizioni assicurative fittizie, pertanto l’esistenza del rapporto di lavoro non deve apparire solo verosimile, ma risultare certa (cfr. Corte costituzionale n. 26/1984 e n. 568/1989).
I documenti, dunque, devono avere attinenza con il rapporto di lavoro a cui l’istanza si riferisce e non devono essere di formazione esclusiva del beneficiario; la Struttura territoriale deve sempre valutare forma e contenuto intrinseco della documentazione, nel contesto complessivo dell’istruttoria e dei riscontri. Sulla base di tale attività valutativa, l’esistenza effettiva e la natura del rapporto di lavoro in discussione devono risultare obiettive e certe e non meramente plausibili, verosimili o presumibili. Laddove, a seguito della predetta attività valutativa, restino margini di incertezza, ambiguità, spazi aperti a diverse interpretazioni sulla riferibilità del documento al rapporto di lavoro in discussione, alla sua effettività o alla sua natura, l’istanza non può essere accolta.
La documentazione, datata e debitamente sottoscritta da colui che ne è l’autore, deve essere completa in ogni sua parte ed integra, priva di abrasioni, alterazioni o cancellazioni tali da far presumere che sia stata precostituita allo scopo di ottenere il riscatto.
È imprescindibile, già in questa fase, procedere ai riscontri finalizzati a verificare che il datore di lavoro (impresa individuale, ditta artigiana, ecc.) fosse esistente nel periodo oggetto della richiesta di costituzione di rendita vitalizia. Tale verifica deve essere svolta attraverso la consultazione delle banche dati dell’Istituto, del fascicolo aziendale nonché, a titolo esemplificativo, attraverso visure camerali o documentazione fiscale.