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Rendita vitalizia artigiani e commercianti
Soggetti ammessi alla facoltà di riscatto
(circ.31/2002)
La costituzione della rendita vitalizia ha la finalità di sanare un’omissione contributiva nell’assicurazione I.V.S. in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione e, quindi, ha, quale presupposto, l’inadempimento di un obbligo contributivo del soggetto tenuto al pagamento.
La facoltà di costituire la rendita può essere riconosciuta esclusivamente a favore dei collaboratori e dei coadiuvanti e non anche a favore del titolare dell’impresa artigiana o commerciale, non potendosi assimilare la posizione del lavoratore dipendente e, per quanto sin qui rilevato, del coadiuvante e del coadiutore, che perdono il diritto al trattamento pensionistico a causa delle omissioni contributive di un diverso soggetto (datore di lavoro, titolare di impresa commerciale o artigiana) e quella del titolare dell’impresa che, per un periodo della sua attività, omette il pagamento dei contributi dalla stesso dovuti (cfr., in tal senso, Cass.n.1114/01).